TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2011-01-20, n. 201100239
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N. 00239/2011 REG.ORD.CAU.
N. 06192/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6192 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L V, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppa Finanze, S T, con domicilio eletto presso Giuseppa Finanze in Roma, via Duilio, 13;
contro
Universita' degli Studi della Tuscia, rappresentato e difeso dagli avv. T D N, L T, con domicilio eletto presso L T in Roma, via Sannio, 65;Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del drecreto n.386/08 del 15.04.2008 con il quale il Rettore Magnifico dell'Università della Tuscia comunicava che il periodo fuori ruolo era da intendersi ridotto di due anni, per effetto dell'art. 2, comma 434, l.244/2007, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali (decreto rettorale 547 del 2009).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi della Tuscia e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, in disparte eventuali profili di inammissibilità degli stessi , non risulta assistita da sufficienti profili di fumus boni iuris, in relazione alla posizione del professore ricorrente, il cui periodo di fuori ruolo non può proseguire otre il 31-10-2010, data di abolizione dell’istituto di fuori ruolo ai sensi dell’art 2 comma 434 della legge n° 244 del 2007;
ritenuta la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.