TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2015-01-22, n. 201501127

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2015-01-22, n. 201501127
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201501127
Data del deposito : 22 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07111/2013 REG.RIC.

N. 01127/2015 REG.PROV.COLL.

N. 07111/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7111 del 2013, proposto da:
Soc Asi Frosinone Srl, rappresentato e difeso dagli avv. M T, G L, con domicilio eletto presso G L in Roma, Via Pinciana N. 25;

contro

Soc Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa, rappresentato e difeso dagli avv. A P, M A F, T P, F P, con domicilio eletto presso T P in Roma, Via di Santa Teresa, 23;

per l'annullamento, previa sospensiva

del provvedimento n. GSE P20130113055 dell’11 maggio 2013 recante "comunicazione dell'esito finale della richiesta di concessione della tariffa incentivante ai sensi del dm 05/07/2012 per l'impianto fotovoltaico denominato Cangiano di potenza pari a 4835,84 kw ubicato in strada vicinale San Bartolomeo snc 03012 Anagni (Fr) loc Cangiano identificativo n. 1003182.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 la dott.ssa M G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente ASI Frosinone s.r.l. impugna il provvedimento n. GSEP201301103055 del 11 maggio 2013 - recante “comunicazione dell'esito finale della richiesta di concessione della tariffa incentivante ai sensi del dm 05/07/2012 per l'impianto fotovoltaico denominato Cangiano di potenza pari a 4835,84 kw ubicato in strada vicinale San Bartolomeo snc 03012 Anagni (Fr) loc Cangiano (identificativo n. 1003182) - adottato in seguito all’attività di verifica e controllo svolta sulle dichiarazioni rese e documentazione prodotta dalla stessa ricorrente in sede di presentazione della domanda di iscrizione al primo Registro degli impianti fotovoltaici di cui al DM 5 luglio 2012 (c.d. Quinto Conto Energia) e di concessione della tariffa incentivante, difformemente da quanto prescritto nella procedura indicata nel bando pubblico (codice identificativo della procedura: FTV 1-2012) del 19 agosto 2012 e nelle c.d. "Regole Applicative" del 7 agosto 2012.

Infatti, come evidenziato nel ricorso stesso, la Società in data 22 gennaio 2013 presentava al GSE richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante indicando erroneamente che l’impianto era stato costruito con componenti principali realizzate unicamente all’interno di un paese membro UE/SEE. Sostiene pertanto la ricorrente di avere operato in buona fede specificando a tal fine di non avere fatto richiesta di incremento della tariffa come invece avrebbe potuto se avesse volutamente dichiarato la provenienza UE delle componenti. Conseguentemente, con il provvedimento impugnato, il GSE ha negato la tariffa incentivante sul presupposto delle false dichiarazioni della società ricorrente, avendo accertato che, diversamente da quanto dichiarato, l’impianto non era realizzato esclusivamente con componenti UE/SEE.

Si costituiva il GSE per chiedere la reiezione del ricorso, depositando memorie.

Con ordinanza collegiale n. 3687/2013 questo TAR respingeva l’istanza cautelare.

Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

Deduce la ricorrente violazione e falsa applicazione del DM 05.07.2012 e delle regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti;
carenza di istruttoria ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità manifesta;
violazione dei principi di necessari età, adeguatezza e proporzionalità, imparzialità, concorrenzialità, buon andamento ex art. 97 Cost.

Il ricorso è infondato nel merito. Infatti, la procedura concorsuale di assegnazione delle tariffe incentivanti ha carattere formale ed è connotata da rigide regole che la disciplinano anche al fine della tutela della par condicio e della corretta erogazione di danaro pubblico.

In particolare, il comma 3 dell'art. 4 D.M. 05.07.2012 prevede che "La richiesta di iscrizione al registro è formulata al GSE dal soggetto titolare del titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell' articolo 47 del DPR 445 del 2000, recante le informazioni di cui all' allegato 3-A. Non è consentita, successivamente alla chiusura del registro, l'integrazione dei documenti e delle informazioni presentati." La graduatoria degli impianti fotovoltaici iscritti al registro è formata applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità indicati al comma 5 dell'art. 4 cit., tra cui (lett. d) "impianti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'UE/SEE".

Sempre il comma 5 cit. precisa, nella seconda parte, che "Qualora le risorse disponibili non

coprano integralmente tutti gli impianti ricadenti in una delle categorie di cui alle lettere precedenti, all'interno di tale categoria sono applicati i seguenti ulteriori criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico: [...]".

In ossequio alle citate disposizioni del DM, il GSE ha quindi adottato e pubblicato le c.d. "Regole Applicative", alle quali è stato demandato il compito di regolamentare la procedura informatica di accesso al regime degli incentivi del Quinto Conto energia, appositamente realizzata prevedendo specifici (ed ineludibili) meccanismi tecnici di riscontro da parte del GSE.

Il § 2.4 di dette Regole ("Formazione della graduatoria") prevede che "La graduatoria, pubblicata dal GSE entro 20 giorni dalla data di chiusura del Registro, è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Responsabili, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste anche dall'art.23 del D.lgs. 28/11, in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, ciò anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità…”;
il § 2.5 ("decadenza dall'iscrizione al Registro"), dispone "[...] Nel caso in cui nell'ambito dell'istruttoria afferente alla richiesta di iscrizione al Registro o alla richiesta di incentivazione, dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 13 del Decreto, dovessero emergere differenze e difformità in ordine ai dati e alle informazioni fornite all'atto dell'iscrizione al Registro, con particolare riferimento a quelle rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, l'impianto decade e si applicano le sanzioni previste dal D.lgs. 28/2011 e le altre conseguenze previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci. Le risorse liberatesi per effetto di decadenza andranno ad incrementare il limite di costo riferito al successivo Registro, come previsto dall'art.3, comma 3, lett. b) del Decreto. [...] ";
il § 2.8. ("Verifiche e controlli"), prevede infine che "Il GSE effettua controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai Soggetti Responsabili all'atto della richiesta di iscrizione al Registro ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e dell'art. 42 del D.lgs. 28/11. Il GSE si riserva di verificare, fin dalla data di apertura del Registro, la veridicità delle informazioni e dei dati resi con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che avviano la procedura di incentivazione di cui sono elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'art.23 del D.lgs. 28/11. Al riguardo, fatte salve le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/00 e amministrative di cui all'art. 23 del D.lgs. 28/11, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'impianto per il quale le stesse siano state rese: è escluso dalla graduatoria, nel caso di pubblicazione non ancora avvenuta;
decade, in caso di controllo effettuato successivamente alla pubblicazione”.

Per quanto qui di interesse, si precisa che nel bando espressamente è previsto che: “Le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'art.23 del D.lgs. 28/11. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e dell'art. 42 del D.lgs. 28/11, il GSE si riserva di verificare, in ogni momento, anche nel corso della procedura di iscrizione al Registro, la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai Soggetti Responsabili. Al riguardo, fatte salve le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/00 e amministrative di cui all'art. 23 del D.lgs. 28/11, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'impianto per il quale le stesse siano state rese: è escluso dalla graduatoria, nel caso di pubblicazione non ancora avvenuta;
decade, in caso di controllo effettuato successivamente alla pubblicazione.

Deve rilevarsi peraltro che né le regole applicative, né il bando sono stati oggetto di impugnazione, mentre il provvedimento impugnato ne è la conseguenza diretta trattandosi di un atto vincolato. Pertanto il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in € 1.000,00 sono poste a carico della parte ricorrente.

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