TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-04-20, n. 202201041

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-04-20, n. 202201041
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202201041
Data del deposito : 20 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2022

N. 01041/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01167/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

- 1. del decreto del Prefetto della Provincia di -OMISSIS- prot.n.-OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, recante l’incameramento parziale della cauzione per euro -OMISSIS-, quale 15% della cauzione complessiva di euro -OMISSIS- stipulata dall’istituto di vigilanza privata in titolarità del ricorrente, denominato -OMISSIS-.;

2. della nota della Prefettura di -OMISSIS- prot.n.-OMISSIS-, di cui si ignorano estremi ed esatto contenuto, ove e per quanto lesiva;

3. del richiamato Regolamento di servizio delle guardie giurate dell’istituto -OMISSIS-. ove e per quanto lesivo;

4. di ogni altro atto preordinato connesso e conseguente ove e per quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, della Questura -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori Corrado Carmine;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato il -OMISSIS-e depositato in pari data il sig. -OMISSIS-, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto di vigilanza privata -OMISSIS-., ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto del Prefetto della Provincia di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, recante l’incameramento parziale della cauzione in relazione alla violazione del regolamento di disciplina delle guardie giurate approvato dal Questore di -OMISSIS-, accertata ad -OMISSIS- in data -OMISSIS-dalla Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, nonché il regolamento di servizio della-OMISSIS- e l’ulteriore documentazione in epigrafe specificata.

1.1. A sostegno del gravame il ricorrente formula un unico motivo, così rubricato:

1. violazione e falsa applicazione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n.773 del 1931;
violazione e falsa applicazione degli artt.2 e 3 del R.D.L. n.1952 del 26 settembre 1935;
violazione e falsa applicazione dell’art.257 del R.D. n.635/1940 e s.m.i.;
violazione e falsa applicazione della legge n.241 del 1990 e s.m.i.;
violazione e falsa applicazione del D.M. n.269 del 1 dicembre 2010 e s.m.i., Allegato D), Sezione III^, punto 3.c;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione- erroneità dei presupposti di fatto e di diritto- illogicità- irrazionalità- contraddittorietà manifesta-disparità di trattamento- sviamento
”.

2. Con decreto n. -OMISSIS- è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche ritenuto “ che, nelle more della trattazione dell’istanza cautelare nei modi ordinari, sussiste il prospettato danno grave ed irreparabile ”.

3. Si è costituito Ministero dell’Interno, che ha insistito per il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza.

4. Con ordinanza n. 241 del 10 settembre 2021 è stata fissata, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso, sospendendo nelle more l’atto impugnato.

5. Previo deposito di un’ulteriore memoria da parte del ricorrente, all’udienza pubblica del 23 febbraio 2022 la causa è stata introitata in decisione.

6. Con un unico articolato motivo il ricorrente lamenta che il servizio svolto dalla guardia giurata sottoposta a controllo dalla Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- ad -OMISSIS-, in data-OMISSIS-, risultava conforme a legge, in quanto il D.M. n. 269 del 1 dicembre 2010 prevede (allegato D, Sezione III^, punto 3.c), con riferimento al servizio di vigilanza saltuario di zona, che “ il servizio di ispezione esterna e/o interna diurna o notturna ad uno o più obiettivi sensibili è svolto in uniforme da una o più guardie giurate armate ”. Inoltre, il vademecum operativo di cui alla circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011 stabilisce che la vigilanza saltuaria (che comprende il servizio ispettivo interno) è svolta da una sola guardia giurata a condizione che l'Istituto sia in grado di organizzare il servizio in maniera tale che, nel caso l'operatore rilevi un'effettiva situazione di pericolo, sul posto possa accorrere almeno un'altra pattuglia di supporto inviata dalla centrale operativa;
ciò era proprio quanto avvenuto nel caso di specie, considerato che la guardia giurata che svolgeva il servizio ispettivo interno era stata fermata mentre attendeva che un’altra pattuglia della -OMISSIS-., con a bordo due guardie, giungesse presso un punto vendita sito in -OMISSIS- in relazione al quale la centrale operativa aveva ricevuto una segnalazione di allarme (come comprovato dalle relazioni delle guardie giurate interessate in atti).

Deduce ancora il ricorrente l’illegittimità del regolamento di servizio della-OMISSIS- approvato dalla Questura di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, con il quale è stato imposto di svolgere il servizio saltuario di zona nella provincia di-OMISSIS-con due guardie giurate, in quanto operante una deroga alle sovrarichiamate disposizioni di legge e di regolamento sulla base di dati statistici concernenti rapine ai danni di furgoni portavalori, del tutto eccentrici rispetto al servizio in discorso. L’imposizione di due guardie giurate per lo svolgimento del servizio è sproporzionata, come riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria;
la stessa Questura, con provvedimento del 15 luglio 2021, ha provveduto a modificare il regolamento di servizio della-OMISSIS- prevedendo che, anche in provincia di Napoli, il servizio di vigilanza saltuaria di zona sia effettuato con una sola guardia giurata, con conseguente contraddittorietà manifesta nel comportamento dell’autorità di pubblica sicurezza.

Infine, l'amministrazione ha richiamato a fondamento della sanzione l’Allegato D, sezione IV, n.

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