TAR Trieste, sez. I, sentenza 2010-03-25, n. 201000190

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2010-03-25, n. 201000190
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201000190
Data del deposito : 25 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00715/1999 REG.RIC.

N. 00190/2010 REG.SEN.

N. 00715/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 715 del 1999, proposto da:
Fintrading Srl, rappresentata e difesa dagli avv. M R, E T, con domicilio eletto presso E T Avv. in Trieste, via Coroneo 31/2;

contro

Comune di Faedis;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento dd. 28.9.1999 prot. 7531 del Sindaco del Comune di Faedis;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2010 il dott. V F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Va premesso che con il ricorso n. 677/1998 proposto avanti questo Tribunale dalla società FINTRADING S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, era stato chiesto l’annullamento:

1) dell’ordinanza n. 23/98 dell’11.8.1998 del Comune di Faedis (UD), recante la diffida a Maurilio Zuanigh e notificata anche alla società Teleimpianti S.r.l., a demolire l’opera abusiva costituita da un traliccio di ferro, ancorato con funi di acciaio alla copertura di un fabbricato rurale di proprietà del sunnominato: opera eseguita in assenza di concessione edilizia;

2) di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Esponeva la ricorrente, titolare di una concessione privata del Mini-stero delle Poste e Telecomunicazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, avente causa, quanto all’impianto de quo, della società Teleimpianti S.r.l., costruttrice dell’impianto stesso e destina-taria, insieme allo Zuanigh, della ordinanza di sospensione dei lavori n. 75/1990 (alla società Teleimpianti S.r.l. subentrava la società Triveneta S.p.a. e poi la attuale ricorrente), che lo Zuanigh ed Ermanno Chesen, legale rappresentante della società Teleimpianti S.r.l. erano stati assolti dal Pretore di Udine – sezione staccata di Cividale del Friuli dal reato di cui all’art. 20, lett. B) della legge n. 47 del 1985, non essendo stata ravvisata la necessarietà della concessione edilizia per l’installazione del ripetuto impianto.

A sostegno del gravame erano stati dedotti sette mezzi, con i quali è stata denunciata la illegittimità degli atti impugnati sotto svariati profili di violazione di legge e di eccesso di potere.

La ricorrente assumeva che:

- il provvedimento impugnato non era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in base all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e non recava l’indicazione del termine e dell’Autorità cui è possibile ricorrere;

- si trattava di un modesto traliccio di metallo preordinato a sostenere una antenna ricetrasmittente, che non abbisognava di concessione edilizia ed il Comune non aveva addotto al riguardo dei puntuali referti giustificativi;
in ogni caso, il rilascio del titolo concessorio costituiva attività vincolata per il Comune, ex art. 4 della legge n. 223 del 1990;

- il gravato provvedimento confliggeva con gli artt. 15 e 21 della Co-stituzione sulla libertà di comunicazione e di manifestazione del pensiero, avuto riguardo al fatto che sarebbe stata impedita l’attività di radiodiffusione autorizzata dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Con sentenza n. 677 del 26 maggio 2009 il Tribunale ha respinto il ricorso.

La società Fintrading s.r.l. ha proposto appello avverso detta sentenza (ricorso n. 7358/2009 RG, attualmente pendente), ed in data 29 settembre 2009 il Consiglio di Stato, Sezione VI, con ordinanza n. 4864/2009, ha accolto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza stessa.

Con il ricorso in esame – rubricato al n. 715/99 – la società Fintrading s.r.l. ha chiesto l’annullamento:

1) del provvedimento in data 28 settembre 1999, prot. 7531 del Sin-daco del Comune di Faedis (Udine), con il quale ai sensi della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 si dispone la notifica del verbale di inottemperanza in data 2 settembre 1999 nei confronti della Fintrading srl e di Z M, con avvertimento che il Comune di Faedis procederà ad avviare le procedure per la demolizione dell’opera abusiva a spese del responsabile dell’abuso in applicazione di quanto previsto dall’art. 101, 6 comma della L.R. 52/91, secon-do le modalità operative stabilite dall’art. 113 della medesima L.R.;

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a detto provvedimento.

A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto sei mezzi, che ripercorrono lo schema del ricorso originario.

Non si è costituto in giudizio l’intimato Comune.

Il gravame è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella pubblica udienza del 10.3.2010.

In rito, il processo va sospeso per ragioni di pregiudizialità, ex art. 295 C.P.C., in quanto pende innanzi il Consiglio di Stato il ricorso avverso la suindicata sentenza di questo Tribunale n. 677 del 26 maggio 2009, che aveva respinto il ricorso della società Fintrading s.r.l. contro l’ordinanza n. 23/98 dell’11.8.1998, che funge da atto presupposto del provvedimento in data 28 settembre 1999, prot. 7531 (atto consequenziale), impugnato con il ricorso in esame: non è fondatamente contestabile che occorra attendere la definizione del giudizio di appello, il quale, dal punto di vista logico e cronologico, appare pregiudiziale rispetto all’attuale giudizio.

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