TAR Palermo, sez. I, decreto cautelare 2020-12-11, n. 202001192
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Pubblicato il 11/12/2020
N. 01192/2020 REG.PROV.CAU.
N. 02042/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2042 del 2020, proposto da S T, rappresentata e difesa dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via V. Giuffrida 2/B;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale, Università degli Sudi di Palermo, Commissione Esaminatrice per Le Prove di Accesso per il Corso Sostegno V Ciclo A.A. 2019/2020 – Scuola Primaria non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
“- del diniego di partecipazione alla prova scritta del Concorso – Scuola di Specializzazione per le attività di Sostegno V Ciclo – A.A. 2019/2020 – Scuola primaria presso l'Università degli Studi di Palermo;
“- dell'Avviso-Convocazione prove scritte Scuola primaria e Scuola dell'infanzia, del 25.09.2020 pubblicato sul portale internet dell'Università degli Studi di Palermo, al link: https://www.unipa.it/didattica/corsi-specializzazione-sostegno/, nella parte in cui si è previsto che la prova scritta del concorso per la Scuola primaria si sarebbe tenuta in data 09.10.2020 alle ore 08.30, anziché alle ore 14.30, modificando il precedente avviso;
“- dell'avviso di <Convocazione prove orali – Scuola primaria>, del 12.11.2020 pubblicato sul portale internet dell'Università degli Studi di Palermo, al link: https://www.unipa.it/didattica/corsi-specializzazione-sostegno/ e degli allegati <Esito prove scritte>ed <elenco ammessi alle prove orali>nella parte in cui non si contempla il nominativo ed il numero pratica della ricorrente;
“- degli atti, documenti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice del Concorso – Scuola di Specializzazione per le attività di Sostegno V Ciclo – A.A. 2019/2020 – Scuola primaria presso l'Università degli Studi di Palermo nella parte in cui pregiudicano il proseguimento dell'iter concorsuale della ricorrente;
“- di ogni altro atto e/o documento, anche non conosciuto, antecedente e/o conseguente direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto con i provvedimenti impugnati, per quanto di interesse, ivi compresa la graduatoria finale di merito – da approvarsi – nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente”.
VISTI il ricorso e i relativi allegati;
VISTA l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
PREMESSO che parte ricorrente espone di essersi presentata in data 09.10.2020 all’orario previsto “ delle 14.30 per sostenere la prova scritta” ma di non avere potuto sostenere perché “messa a conoscenza, dal personale addetto all’ingresso dell’edificio presso il quale si sarebbe dovuta svolgere la prova, che quest’ultima era stata svolta alle ore 8.30 del mattino dello stesso giorno anziché alle ore 14.30, così come previsto nell’avviso pubblicato dall’Università di Palermo ”;
- che denuncia “ l’illegittimità del modus operandi ” dell’Università degli Studi di Palermo che avrebbe “ modificato l’avviso di convocazione della prova scritta per la Scuola primaria senza le dovute e prescritte modalità in tema di pubblicità e notifica degli atti amministrativi, limitandosi a cambiare l’orario prima previsto in seno al medesimo avviso ”, violando altresì i principi basilari dell’affidamento;
- che deduce la sussistenza del periculum sottolineando che:
- “ in seno alla procedura concorsuale in oggetto, sono in corso di svolgimento le prove orali con ultima data prevista il 12.12.2020 (cfr. all. 1, pagg. 8-9), risultando quindi imminente la pubblicazione della graduatoria definitiva del concorso e l’inizio del Percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità presso l’Ateneo di Palermo ”;
- “ L’esecutività degli atti oggi impugnati preclude alla ricorrente la possibilità di partecipare alle successive prove e di vincere il concorso per cui è causa, collocandosi in posizione utile in graduatoria, con grave e non riparabile danno ”;
RILEVATO che parte ricorrente chiede disporsi, in via immediata, la “ riedizione della prova scritta del Concorso – Scuola di Specializzazione per le attività di Sostegno V Ciclo – A.A. 2019/2020 – Scuola primaria presso l’Università degli Studi di Palermo in favore della ricorrente, previa l’adozione di ogni eventuale opportuno provvedimento di sospensione della procedura di concorso e, all’esito, disporre l’ammissione della stessa ricorrente alla successiva prova orale, con ogni consequenziale statuizione, o, in subordine, ammettere la ricorrente alla successiva prova orale del Concorso, anche, se del caso, previa apposita sessione suppletiva, con ogni consequenziale statuizione ”;
CONSIDERATO che il ricorso è proposto, in via pregiudiziale, contro l’ “ Avviso-Convocazione prove scritte … pubblicato sul portale internet dell’Università degli Studi di Palermo, al link: https://www.unipa.it/didattica/corsi-specializzazione-sostegno/, nella parte in cui si è previsto che la prova scritta del concorso per la Scuola primaria si sarebbe tenuta in data 09.10.2020 alle ore 08.30, anziché alle ore 14.30, modificando il precedente avviso (all. 1, pag. 15) ”;
- che, pertanto, la ricorrente, pur avendo avuto piena cognizione della impossibilità di svolgere la prova scritta fin dal 9.10.2020, a causa dello spostamento del relativo orario, ha depositato il presente ricorso ieri, 10.12.2020 alle ore 16,35, ossia a sole ventiquattro ore dallo svolgimento della prova orale alla quale riferisce l’imminenza del danno;
RITENUTO che, nella fattispecie, l’addotta situazione di estrema gravità ed urgenza, prospettata a sostegno della complessa istanza cautelare ex art. 56 c.p.a., è stata determinata (in tutto o in parte) dalle scelte difensive della parte, la quale, viceversa, ben avrebbe potuto attivarsi per tempo al fine di accedere all’ordinaria tutela cautelare, in sede collegiale, in una delle varie udienze camerali tenute da questa Sezione nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del corrente anno;
Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare straordinaria ed interinale a mezzo decreto presidenziale ex art. 56 cod. proc. amm.;
- che comunque nulla, allo stato, sembra precludere la possibile riedizione della prova scritta di che trattasi all’esito della prima Camera di consiglio utile (12.01.2021), nel corso della quale, peraltro, il Collegio potrà valutare, attesa la natura della controversia e la singolarità della descritta fattispecie, se procedere all’immediata definizione del giudizio con sentenza redatta in forma semplificata;