TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-12-15, n. 202303052
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Testo completo
Pubblicato il 15/12/2023
N. 03052/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01471/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2023 proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. L R e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore e Guardia di Finanza – Comando Regionale Lombardia in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia,
della determina del 26.04.2023 prot. N. -OMISSIS-notificata in data 3 maggio 2023, con la quale il Comandante del GRUPPO -OMISSIS- – GUARDIA DI FINANZA ha respinto il ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 12 gennaio 2023 notificato in pari data al militare, con il quale il Comandante della Compagnia -OMISSIS- ha “inflitto” la sanzione disciplinare di n. 3 giorni di consegna; della determina prot. n. -OMISSIS-del 12 gennaio 2023 notificata in pari data al militare, con la quale il Comandante della Compagnia -OMISSIS-ha “inflitto” la sanzione disciplinare di n. 3 giorni di consegna, nonché di tutti gli ulteriori ed eventuali atti e provvedimenti antecedenti, concomitanti e conseguenti ed ogni altro atto prodromico, presupposto, consequenziale e comunque connesso ai provvedimenti suddetti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con successivo deposito di documentazione;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica del 14 dicembre 2023 la relazione del dott. G N, ed ivi udito l’Avvocato di parte ricorrente come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Espone in fatto parte ricorrente di essere militare con qualifica di Brig. Capo Q.S. arruolato dal 1996 ed in forza alla Guardia di Finanza – Compagnia di -OMISSIS-a far data da giugno 2009; in data 10 novembre 2022 al ricorrente veniva notificata una contestazione di addebiti con richiesta di giustificazioni in ordine a fatti di cui il Comandante della Compagnia era venuto a conoscenza nel periodo di tempo intercorso fra il 4 settembre 2021 (data di inizio del passaggio di consegne preliminare all’insediamento quale Comandante di Compagnia) ed il 7 luglio 2022 (data in cui è stata presentata dal Brig. -OMISSIS- la comunicazione di attività extraprofessionale). Nel dettaglio le contestazioni riguardavano: 1) sottoscrizione da parte del militare, in data 20.06.2017 in qualità di legale rappresentante della -OMISSIS-, di un processo verbale di accesso ed acquisizione documentale elevato da parte della S.I.A.E. nei confronti della citata Associazione, “omettendo di notiziare il reparto di appartenenza di tale circostanza di rilievo”; 2) uso improprio della mail istituzionale allorquando in data 10.11.2020, nella sua qualità di Direttore sportivo, riscontrava il Comando Polizia Locale di -OMISSIS-e illustrava le motivazioni per cui gli atleti potevano continuare gli allenamenti, recandosi poi personalmente presso il Comando per ritirare il verbale d’ispezione; 3) utilizzo improprio dell’indirizzo di posta elettronica istituzionale nelle dichiarazioni II.DD. e IVA relative all’anno di imposta 2019 e nelle certificazioni uniche presentate dalla “-OMISSIS-”; 4) deposito intempestivo della comunicazione di esercizio di attività extraprofessionale, avvenuto in data 07.07.2022, in relazione agli obblighi previsti dalla Circolare n. 200000/109/4 in data 20.06.2005. In data 21 novembre 2022 il ricorrente depositava le proprie giustificazioni agli addebiti mossi, precisando di aver consegnato la documentazione dell’-OMISSIS- richiesta dalla SIAE e sottoscritto il processo verbale in ordine a fatti non relativi la sfera privata del militare, di aver utilizzato la casella istituzionale per comunicare al Comando della Polizia Locale durante il periodo di emergenza sanitaria le motivazioni che consentivano comunque l’espletamento dell’attività sportiva (senza arrecare alcun nocumento all’Amministrazione né alcun indebito vantaggio al militare o al -OMISSIS-), di aver sempre comunicato con cadenza annuale l’esercizio dell’attività extraprofessionale.