TAR Venezia, sez. I, sentenza 2013-10-15, n. 201301176
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N. 01176/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01466/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1466 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A V, rappresentato e difeso dagli avvocati C P e A B, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;
contro
Università IUAV di Venezia, in persona del Rettore
pro tempore
, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della determinazione dirigenziale rep. n. 413-2012, prot. n. 12777 del 09.08.2012 con cui il direttore amministrativo dell’Università IUAV di Venezia ha emesso la determina con cui ha disposto che “1. Giusta le premesse del presente provvedimento al prof. A V sarà operata dal 1° settembre 2012 una trattenuta stipendiale pari alla metà dello stipendio per un ammontare lordo di Euro 3.461,00 mensili, fino alla concorrenza di Euro 266.245,80. 2. La trattenuta stipendiale sarà versata nel Fondo di ateneo per la premialità di professori ricercatori di cui all’art. 9 della Legge 30.12.2010 n. 240, Titolo I Entrate correnti, Categoria 6 Poste correttive e compensative. 3. Il presente provvedimento fin’ora esecutivo è trasmesso all’area finanze e risorse umane per gli opportuni provvedimenti di competenza” .
- del decreto rettorale rep. n. 551/2012, prot. n. 12648 del 08.08.2012 con cui il Rettore dell’Università IUAV di Venezia ha emesso il decreto con cui ha disposto che “1. Giusta le premesse del presente provvedimento al prof. A V sarà operata dal 1° settembre 2012 una trattenuta stipendiale pari alla metà dello stipendio percepito per un ammontare lordo di Euro 3.461,00 mensili, fino alla concorrenza di Euro 266.245,80. 2. La trattenuta stipendiale sarà versata nel Fondo di ateneo per la premieralità di professori ricercatori di cui all’art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240, Titolo I Entrate correnti, Categoria 6 Poste correttive e compensative. 3. Il presente provvedimento, fin d’ora esecutivo, è trasmesso al direttore amministrativo, per gli opportuni provvedimenti di competenza” .
- della determinazione dirigenziale rep. n. 461-2012, prot. n. 14811 del 14.09.2012 con cui il direttore amministrativo dell’Università IUAV di Venezia ha emesso la determina con cui ha disposto che “1 A correzione dell’errore materiale in esso contenuto, il comma 1° dell’articolo unico della determinazione dirigenziale rep. n. 413-2012, prot. n. 1277 è così modificato: “Giusta le premesse del presente provvedimento, al prof. A V sarà operata, dal 1° ottobre 2012, una trattenuta stipendiale pari alla metà dello stipendio netto percepito, fino alla concorrenza di € 266.245,80. 2. La trattenuta stipendiale sarà versata nel Fondo di ateneo per la premieralità di professori ricercatori di cui all’art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240, Titolo I Entrate correnti, Categoria 6 Poste correttive e compensative. 3. Il presente provvedimento, fin d’ora esecutivo, è trasmesso all’area finanze e risorse umane per gli opportuni provvedimenti di competenza” .
- del decreto rettorale rep. n. 619/2012, prot. n. 14715 del 13.09.2012 con cui il direttore amministrativo dell’Università IUAV di Venezia ha emesso il decreto con cui ha disposto che: “1 A correzione dell’errore materiale in esso contenuto, al comma 1 dell’articolo unico del decreto rettorale rep. n. 551/2012 prot. n. 12648 è così modificato: “Giusta le premesse del presente provvedimento al prof. A V sarà operata dal 1° ottobre 2012 una trattenuta stipendiale pari alla metà dello stipendio netto percepito fino alla concorrenza di € 266.245,80. 2. La trattenuta stipendiale sarà versata nel Fondo di ateneo per la premerialità di professori e ricercatori di cui all’art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240, Titolo I Entrate correnti, Categoria 6 Poste correttive e compensative. 3. Il presente provvedimento, fin d’ora esecutivo, è trasmesso al direttore amministrativo, per gli opportuni provvedimenti di competenza” .
- nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università IUAV di Venezia.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto di ricorso (n.r.g. 1466/2012) notificato il 9 ottobre 2012 e depositato il successivo 19 ottobre, il prof. A V, professore associato in regime di tempo pieno presso la Facoltà di Architettura dell’Università IUAV di Venezia, ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento degli atti, meglio in epigrafe riportati, con i quali è stata disposta nei suoi confronti la trattenuta stipendiale pari alla metà dello stipendio netto percepito per aver svolto incarichi extraistituzionali, i cui compensi ammontano ad somma complessiva da recuperare pari a € 266.245,80, senza la prescritta autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (cfr., art. 53, comma 7, d.lg. n. 165/2001 e art. 9, comma 2 del regolamento IUAV).
Avverso gli impugnati provvedimenti, parte ricorrente ha formulato le seguenti censure:
I. Violazione di legge. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento di fatto, difetto di presupposti e carenza di motivazione.
Asserisce, in proposito, che gli incarichi per servizi progettuali svolti per conto del Comune di Lignano Sabbiadoro e l’Ente Fiera di Pordenone, non dovevano essere sottoposti ad autorizzazione in quanto rispettivamente espletati in favore di un ente pubblico territoriale e di un organismo a prevalente partecipazione statale.
II. Violazione di legge. Eccesso di potere per difetto di presupposti e assenza di danno patrimoniale. Prescrizione.
Deduce, a tale riguardo, che il potere di recupero degli importi percepiti a titolo di compenso per attività extraistituzionale non autorizzata, sarebbe subordinato alla presenza di un danno erariale cagionato all’ente di appartenenza non effettivamente riscontrato.
Eccepisce, altresì, l’intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dall’Università IUAV di Venezia.
Con atto di ricorso per motivi aggiunti notificato in data 31 ottobre 2012 e depositato il successivo 10 novembre, il ricorrente ha altresì eccepito che con riferimento a tutti gli incarichi contestati, l’Università IUAV di Venezia avrebbe dovuto preventivamente escutere i relativi compensi ai rispettivi enti eroganti prima di agire nei suoi confronti.
L’Università IUAV di Venezia si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e chiedendo in via riconvenzionale, ai sensi dell’art. 42, comma 5, del d.lg. 10472010, la condanna del ricorrente al pagamento della somma oggetto di contestazione più interessi fino al saldo e rivalutazione.
Con ordinanza cautelare n. 704/2012, emessa nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente non ravvisando i presupposti per il suo accoglimento.
Alla pubblica udienza del giorno 4 luglio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il presente gravame si contesta, sotto vari profili, la legittimità degli atti con i quali l’Università IUAV di Venezia ha disposto nei confronti del ricorrente, professore associato in regime di tempo pieno presso il predetto Ateneo, il recupero mediante trattenuta stipendiale delle somme percepite a titolo di compenso per l’attività professionale svolta senza la prescritta autorizzazione.
Preliminarmente il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esaminare le eccezioni in rito formulate dall’amministrazione resistente avverso il presente ricorso, attesa l’infondatezza, nel merito, delle doglianze con esso proposte.
Deve, in primo luogo, essere respinto il primo motivo di gravame con cui il ricorrente deduce che gli incarichi per servizi progettuali eseguiti in favore del Comune di Lignano Sabbiadoro e l’Ente Fiera di Pordenone non dovevano essere autorizzati perché espletati per conto di un ente pubblico territoriale e di un organismo a prevalente partecipazione statale, non rilevando, invero, tali caratteri, ai fini dell’applicabilità della disciplina autorizzatoria di cui all’art. 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 (già art. 58, comma 7, d.lgs. 29/1993), a tenore del quale “7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l’amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti” .
Deve, altresì, essere respinta la doglianza con cui il ricorrente si lamenta del fatto che il primo regolamento IUAV, emanato con decreto rettorale 12 gennaio 2004, n. 178, non avrebbe previsto alcunché in ordine al meccanismo della preventiva autorizzazione del professore universitario a tempo pieno per l’esercizio di attività extra accademiche, avendo, invero, la citata disposizione regolamentare, espressamente statuito che “i docenti o ricercatori, in rapporto di lavoro a tempo pieno, non possono svolgere incarichi retribuiti, anche occasionali, non ricompresi nei doveri d’ufficio, che non siano stati conferiti dall’Università IUAV o da questa preventivamente autorizzati” .
Insuscettibile di essere accolto, è anche il secondo mezzo di gravame con il quale parte ricorrente asserisce che il potere di recupero degli importi percepiti a titolo di compenso per l’attività extraistituzionale non autorizzata, sarebbe subordinato all’accertamento di un danno erariale cagionato all’ente di appartenenza, atteso che il recupero delle somme dovute dal pubblico dipendente per l’esecuzione di incarichi non autorizzati discende da un obbligo ex lege di refusione dei compensi indebitamente percepiti e non è pertanto subordinato all’esistenza di un danno erariale (cfr., ex multis , Corte Conti, Lombardia, sez. giur., 27 gennaio 2012, n. 31).
Destituita di fondamento, è pure la successiva censura con cui il ricorrente contesta l’utilizzazione da parte dell’Università IUAV, dell’istituto della c.d. “compensazione atecnica” per il recupero del credito ex art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, posto che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, nell’ipotesi in cui, come quella in esame, i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, la valutazione delle reciproche pretese comporta soltanto un semplice accertamento contabile di dare o avere, che sfugge sia alle regole della compensazione strictu sensu , sia alle limitazioni ex art. 545 c.p.c., richiamato dall’art.1246, n. 3, del cod. civ., le quali presuppongono consolidate posizioni di debiti e crediti tra due soggetti, e non anche mere poste finanziarie attive e passive in itinere, che si accumulano nella serie delle relazioni intercorrenti tra le parti, con elisione automatica dei relativi crediti fino alla reciproca concorrenza (cfr., ex multis , Cass. nn. 1245/87 e 4873/95).
Parimenti infondata, appare la pretesa applicazione al caso di specie dell’art. 1, comma 2, della legge 20/1994 (recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), al fine di dedurre l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito fatto valere dall’Università, posto che tale diritto discende, come già detto, dall’adempimento di un obbligo ex lege di recupero di somme indebitamente percepite e non rappresenta, pertanto, un’ipotesi di danno erariale soggetto alla prescrizione, prevista in tema di giurisdizione contabile, di cinque anni decorrenti “dalla data in cui è stata realizzata la condotta produttiva di danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta” (cfr., art. 1, comma 2, l. 20/1994).
Deve, altresì, essere respinta la domanda volta a limitare ex art. 545 del c.p.c., la quota mensile di stipendio da trattenere nella misura di un quinto, avendo la giurisprudenza definitivamente chiarito che nel caso di specie non sussiste tale limitazione (cfr., ex multis , Cass. nn. 1245/87 e 4873/95).
Né è possibile detrarre dalla richiesta somma di € 266.245,80, quanto regolarmente versato dal ricorrente a titolo d’imposta, atteso che l’art. 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001, fa testuale riferimento al compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte e, quindi, al corrispettivo dell’attività non autorizzata al lordo dell’imposta sul medesimo dovuta.
Deve poi essere rigettata la doglianza con la quale si deduce che l’Università IUAV di Venezia avrebbe dovuto preventivamente escutere le somme pagate a titolo di compenso per l’attività professionale non autorizzata, ai rispettivi enti eroganti prima di agire nei suoi confronti.
Non può, infatti, essere condivisa la prospettazione di parte ricorrente secondo la quale l’espressione utilizzata dall’art. 53 del d.lgs. 165/2001 (e prima di essa dall’art. 58 del d.lgs. 29/1993) - “il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente” - andrebbe interpretato nel senso che il recupero dei compensi dovuti al dipendente in conseguenza dell’attività extraistituzionale compiuta senza la necessaria autorizzazione, implicherebbe sempre e comunque la preventiva richiesta di tali somme all’amministrazione erogante.
Ad avviso del Collegio, la suddetta disposizione normativa deve essere interpretata nel senso che il compenso debba essere preventivamente richiesto all’ente erogante solo se non ancora erogato, mentre dovrà pretendersi dal percettore se già incamerato dallo stesso.
A ritenere diversamente si giungerebbe a penalizzare ingiustificatamente l’amministrazione erogante la quale sarebbe obbligata a dover versare nuovamente all’amministrazione di appartenenza del dipendente, il compenso a quest’ultimo erogato per l’incarico non autorizzato.
Non è, infatti, un caso che la legge, proprio al fine di dare un ordine logico e cronologico agli eventi, utilizzi il termine “erogante” e “percettore”, individuando così il soggetto obbligato a rifondere il compenso frutto dell’incarico non autorizzato in colui il quale che ne abbia la materiale disponibilità, o perché lo deve ancora erogare, o perché lo ha già percepito.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale che l’amministrazione resistente ha formulato ai sensi dell’art. 42, comma V, del d.lgs. 104/2010, non potendo tale domanda essere esercitata nelle controversie in cui, come nella fattispecie in esame, si faccia questione di interessi legittimi e non di diritti soggettivi.
Attesa la particolarità della fattispecie controversa, si rinvengono giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti in causa, le spese e gli onorari del giudizio.