TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2016-09-12, n. 201601656
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Testo completo
Pubblicato il 12/09/2016
N. 01656/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02710/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2710 del 2015, proposto da:
F.lli M di C e M, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato M G M, domiciliati presso la Segreteria del Tribunale
contro
Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Milano, via Freguglia, 1
per l'annullamento
- della comunicazione AGEA notificata all'azienda agricola ricorrente in data 19.06.2015 a mezzo di raccomandata a.r., avente come oggetto "Regime quote latte - versamento del prelievo esigibile";
- di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso e, in particolare, i provvedimenti con i quali la ricorrente è stata iscritta nel "Registro nazionale dei debiti" istituito presso AGEA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea-Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2016 il dott. R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso depositato in data 21 novembre 2015 la ditta F.lli M di C e M – azienda agricola produttrice di latte vaccino – impugnava l’intimazione di pagamento emessa nei suoi confronti da AGEA in applicazione dell'articolo 8-quinquies, comma 5, della legge n. 33/2009, per le campagne lattiero-casearie 1995-1996 e 1996-1997 (con richiesta di versamento di un importo complessivo di € 38.223,86).
Non si costituiva l’amministrazione convenuta e la Sezione, in fase di trattazione della proposta domanda cautelare, ordinava ad AGEA un’integrazione istruttoria, nei seguenti termini:
“Rilevato che l’azienda agricola ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento meglio descritta in epigrafe, deducendone l’illegittimità, in via principale, per la mancata coincidenza soggettiva tra destinatario della cartella e soggetto cui effettivamente si riferisce il debito imputato;
che, invero, la ricorrente ha allegato e provato di essere stata costituita in data 15 novembre 1998 mentre l’atto impugnato si riferirebbe a debiti per prelievi supplementari relativi alle campagne lattiero casearie 1995-1996 e 1996-1997;
Ritenuto:
che è necessario acquisire il testo integrale della