TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-03-04, n. 201000095
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Testo completo
N. 00095/2010 REG.SEN.
N. 00934/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 934 del 2008, proposto da:
s.r.l. CONERO FRANTUMAZIONI, corrente in Camerano, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. R R, presso il medesimo elettivamente domiciliato in Ancona al Corso Stamira n. 49;
contro
- la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. P C dell’Avvocatura regionale, presso il cui ufficio è elettivamente domiciliato in Ancona alla Via Giannelli n. 36;
- il RESPONSABILE del PROCEDIMENTO conclusosi con decreto del Commissario delegato per gli eventi alluvionali del settembre 2006 in data 8.9.2008 n. 44, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Commissario delegato per gli eventi alluvionali del settembre 2006 in data 8.9.2008 n. 44 con cui sono stati disposti la revoca del contributo di € 17.600,00 assegnato per i danni subiti a seguito dell’evento alluvionale del 16 – 26 settembre 2006 ed il recupero della somma di € 8.800,00 già erogata a titolo di acconto, oltre ad interessi legali e spese di notifica, per un importo complessivo di € 9.078,44, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Vista la propria ordinanza 17 dicembre 2008, n. 693;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il dott. G D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza (effettuata con D.P.C.M. 22 settembre 2006) nel territorio della Regione Marche in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche iniziate il giorno 16 settembre 2006 la s.r.l. Conero Frantumazioni,, corrente in Camerano, ha presentato domanda di contributo per i danni subiti dalla propria azienda. A conclusione del relativo iter istruttorio, con decreto del Commissario delegato per gli eventi alluvionali del settembre 2006 in data 12.4.2007 n. 5 la ditta è stata ammessa a contributo per l’importo di € 17.600,00, pari all’ottanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Successivamente, in occasione di controlli, i competenti uffici regionali hanno ritenuto non verificata la stretta relazione tra l’entità del danno dichiarato in domanda e l’evento alluvionale (anche in ragione della incompletezza della documentazione presentata dalla s.r.l. Conero Frantumazioni), sicché con decreto del Commissario delegato per gli eventi alluvionali del settembre 2006 in data 8.9.2008 n. 44 è stato stabilito di revocare il contributo di € 17.600,00 assegnato per i danni subiti a seguito dell’evento alluvionale del 16 – 26 settembre 2006 e di disporre il recupero della somma di € 8.800,00 già erogata a titolo di acconto, oltre ad interessi legali e spese di notifica, per un importo complessivo di € 9.078,44.
Il provvedimento è stato impugnato dinanzi a questo T.A.R. dalla s.r.l. Conero Frantumazioni, con atto notificato il 14.11.2008, depositato il 3.12.2008, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Costituitasi in giudizio la Regione Marche, ha chiesto la reiezione del ricorso.
Con ordinanza 17 dicembre 2008, n. 693 il Tribunale ha accolto parzialmente l’istanza cautelare proposta con il ricorso.
2.- Il Collegio (mutando avviso, “re melius perpensa”, rispetto alla precedente determinazione assunta da questo Tribunale in sede cautelare, con l’ordinanza 17 dicembre 2008, n. 693) ritiene che la controversia in esame esuli dalla competenza per materia di questo Tribunale. Con D.P.C.M. 22 settembre 2006 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto, ai sensi dell’ art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 (espressamente richiamato nel preambolo del decreto). L’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 30 novembre 2005 n. 245, conv. in L. 27 gennaio 2006, n. 21, dispone che “In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma”, mentre il successivo comma 2-ter della medesima norma dispone che “Le questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge”.
Trattasi, come ognuno vede, di competenza per materia, o funzionale (rilevabile d’ufficio, diversamente da quella per territorio), sicché il Collegio può prescindere dalla delibazione di una specifica eccezione (che non è stata proposta dall’Amministrazione resistente);ne consegue l'incompetenza funzionale di questo adito T.A.R. delle Marche, per essere competente a decidere della controversia in via esclusiva il T.A.R. del Lazio. Cessano, pertanto, gli effetti dell’ordinanza di sospensione 17 dicembre 2008, n. 693, atteso che, per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2-bis, del D.L. 30 novembre 2005 n. 245, conv. in L. 27 gennaio 2006, n. 21), la competenza anche per l'emanazione di misure cautelari spetta in via esclusiva al T.A.R. del Lazio.
3.- A questo punto sorge la questione delle conseguenze della declaratoria di incompetenza di questo Tribunale.
Aderendo ad un recente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (Sez. V, 20 agosto 2008, n. 3969), pronunciatosi sulla specifica questione della incompetenza per materia ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 30 novembre 2005 n. 245, conv. in L. 27 gennaio 2006, n. 21, il Collegio ritiene debba farsi applicazione analogica dell’art. 50 del c.p.c., con assegnazione alla parte ricorrente di un termine per la riassunzione della causa al T.A.R. del Lazio, dinanzi al quale il processo proseguirà (nell’ipotesi di tempestiva riassunzione) conservandosi gli effetti dell’originario ricorso.
4.- Si ravvisano ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
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