TAR Napoli, sez. II, sentenza 2012-03-16, n. 201201309

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2012-03-16, n. 201201309
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201201309
Data del deposito : 16 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03279/2011 REG.RIC.

N. 01309/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03279/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3279 del 2011, proposto da:
F G, rappresentato e difeso dall'avv. D V, con il quale è elettivamente domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Campania in Napoli alla Piazza Municipio;

contro

Comune di Cicciano;
- non costituito -
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Cicciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nei cui uffici è domiciliata per legge in Napoli, via Diaz n.11;

nei confronti di

R A, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Lentini e Pasquale Di Fruscio, con i quali elettivamente domicilia in Napoli presso lo studio dell'avvocato Corrado Diaco, via dei Mille n. 40;
nonché di
Luciano Romano;
Nicolangelo Arvonio;
Antonio Bifulco;
Michele Granata;
Salvatore Russo;
Lucio Amato;
Giovanni Marino;
Nicandro Romano;
Antonio Casoria;
Carlo Napolitano;
Gennaro Pizza;
Aniello Capolongo;
Nicola Dell'Anno;
Giuseppe Domenico Caccavale;
Carmine Iavarone;
Giovanni Capolongo;
Carlo Mascolo;
- non costituiti -

per l'annullamento:

1) del verbale del 17 maggio 2011 dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni, recante proclamazione degli eletti per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Cicciano, svoltesi il 15 e 16 maggio 2011;

2) del verbale del 16 aprile 2011 n. 29 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Cicciano, nella parte in cui è stata disposta l’ammissione della lista dei candidati alla carica di consigliere, contraddistinta con il contrassegno “Prisma grigio su fondo azzurro con tre fasci gialli a destra e tricolore a sinistra, striscia rossa superiore”, con la scritta bianca “R A Sindaco” ed inferiore con scritta “Rilanciamo Cicciano”;

3) delle risultanze tutte delle operazioni elettorali svoltesi il 15 e 16 maggio 2011;

4) della deliberazione n. 1 del 3 giugno 2011 del Consiglio comunale di Cicciano di convalida dei consiglieri eletti, ove e per quanto lesiva;

5) di ogni altro atto preordinato, collegato e connesso, comunque lesivo;

per la riforma e/o correzione

dei risultati delle operazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Cicciano, svoltesi il 15 e 16 maggio 2011.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto il controricorso con ricorso incidentale di R A;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Napoli-Sottocommissione Elettorale Circondariale di Cicciano;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza istruttoria n. 4635/2011 di questa Sezione;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 130 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2012 il cons. dott. L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Con atto depositato in data 10 giugno 2011, il dott. F G ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale avverso i provvedimenti in epigrafe indicati, chiedendone l'annullamento o comunque la riforma e la correzione.

Il ricorrente, nella duplice qualità di cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune di Cicciano e di candidato alla carica di Sindaco, non eletto, sostenuto dalla lista n. 2 denominata “Partecipando Cicciano” (per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Cicciano, svoltesi il 15 e 16 maggio 2011), esponeva, in punto di fatto, le seguenti circostanze:

- che, al termine delle votazioni, era risultato eletto alla carica di sindaco il signor R A, collegato alla lista n. 3 denominata “Rilanciamo Cicciano” (che aveva riportato 3.818 voti validi);

- che invece, la lista “Partecipando Cicciano” aveva ottenuto 3.606 voti validi;

- che peraltro, la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Cicciano, nella seduta del 16 aprile 2011 verbale n. 29, aveva illegittimamente disposto l'ammissione della lista dei candidati denominata “Rilanciamo Cicciano”, dal momento che:

1) tale lista recava una correzione relativa al candidato n. 14 il cui nome e data di nascita (Pizza Saverio nato a Cicciano il 21 febbraio 1963) risultavano cancellati con un tratto di penna e sostituiti con altri (Pizza Gennaro nato a Cicciano l’ 8 novembre 1958);
tale sostituzione non sarebbe stata approvata dai sottoscrittori della lista in quanto mancante di sigla;
il sig. Pizza Gennaro era poi risultato eletto con 242 voti, risultati decisivi in quanto la differenza di voti tra le due liste era stata di appena 204 voti;

2) sarebbero irregolari le dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale rese da n. 6 candidati (Pizza Gennaro, Alfano Giovanni, Romano Nicandro detto Nico, Fasulo Antonio, Marino Giovanni, Vitale Giovanni), in quanto l’autentica di firma delle stesse ad opera del Segretario comunale sarebbe priva di data di effettuazione della identificazione;

3) il programma amministrativo allegato alla lista “Rilanciamo Cicciano” sarebbe privo di data e firma di sottoscrizione.

Tanto premesso, il ricorrente deduceva l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 33 e ss. TU n. 570/60, della legge n. 81/1993, violazione del giusto procedimento, ed eccesso di potere sotto vari profili.

In relazione al primo punto, rilevava che, per le correzioni apportate all'elenco dei candidati, la S.E.C. avrebbe dovuto procedere all'esclusione dell'intera lista, dal momento che tali correzioni non sarebbero state sottoscritte da alcuno, con la conseguenza che l'unica sottoscrizione per l'intera lista sarebbe venuta meno in quanto non riferita alle modifiche apportate al suo testo;
la sostituzione del nome del candidato sarebbe equivalente ad una vera e propria nuova candidatura, che avrebbe dovuto essere effettuata con le stesse modalità richieste per la presentazione della lista (cioè da persona autorizzata che sottoscrivesse con firma autenticata): la persona autorizzata alla presentazione avrebbe dovuto riportare la correzione e specificare che la stessa era avvenuta prima della sottoscrizione da parte degli elettori.

In relazione al secondo punto, deduceva specificamente la violazione dell'articolo 30 DPR n. 445/2000, secondo cui il pubblico ufficiale legalizzante deve peraltro indicare la data della legalizzazione.

In relazione al terzo punto, ribadiva l'illegittimità dell’ammissione dell'intera lista “Rilanciamo Cicciano”, per la presentazione di un programma amministrativo privo di data e di firma di sottoscrizione.

2. A seguito del decreto del Presidente di fissazione dell'udienza di discussione e di nomina del relatore (reso il 13 giugno 2011), il ricorrente provvedeva a notificare il ricorso ed il suddetto pedissequo decreto al Comune di Cicciano, alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Cicciano ed ai controinteressati il 16/17 giugno 2011, depositando il successivo 23 giugno la copia del ricorso con le relate di notifica.

3. In data 30 giugno 2011, si costituiva in giudizio il sig. R A, Sindaco eletto, con la collegata lista “Rilanciamo Cicciano”, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso e spiegando, in subordine, ricorso incidentale.

A suo parere, il ricorso sarebbe inammissibile in relazione al petitum correttivo dello stesso, incompatibile con il preteso vizio denunciato che - ove riscontrato positivamente - imporrebbe una correzione totale del risultato elettorale, con annullamento dell’intera competizione in questione.

Il gravame sarebbe comunque infondato nel merito, in ragione della forza fidefaciente della autenticazione sia delle firme dei presentatori della lista, sia di quelle dei candidati negli atti di accettazione della carica di consigliere comunale.

In via subordinata, spiegava ricorso incidentale condizionato, chiedendo l'annullamento integrale delle operazioni elettorali con due distinti motivi, incentrati sui vizi di violazione degli articoli 47, 53 e 63 DPR n. 570/60, nonché di eccesso di potere sotto vari profili: 1) nelle sezioni n. 2 e n. 10 del Comune di Cicciano sarebbero stati violati inderogabili principi di certezza, trasparenza ed affidabilità dei risultati elettorali, in quanto non sarebbe stato accertato nei verbali delle indicate sezioni il numero delle schede autenticate non utilizzate e non sarebbe stata verificata la corrispondenza di tali schede al numero degli elettori che non avevano votato;
2) identiche violazioni di legge si sarebbero verificate nella sezione n. 5, peraltro oggetto di denuncia alla autorità giudiziaria penale, essendo ivi stata rinvenuta nel corso dello scrutinio una scheda fac-simile non vidimata e firmata dal seggio, con la conseguenza della mancata corrispondenza totale delle schede votate con il numero dei votanti.

3. In data 4 luglio 2011, si costituiva altresì in giudizio la Prefettura di Napoli - Sottocommissione Elettorale Circondariale di Cicciano, depositando mero controricorso di forma. Successivamente, depositava relazione amministrativa e documenti, cui si riportava.

4. Con ordinanza n. 4635 del 7 ottobre 2011, questa Sezione disponeva istruttoria e verificazione (affidata ad un funzionario delegato dal Prefetto di Napoli), richiedendo: 1) il deposito di copia conforme dei dati riepilogativi delle tabelle di scrutinio in tutte le sezioni elettorali, relativamente alle preferenze riportate dal Pizza Gennaro, e copia conforme dei verbali sezionali di dette sezioni con la trascrizione delle preferenze in favore del Pizza Gennaro;
2) la verifica in tutte le sezioni elettorali delle schede contenenti valida manifestazione di preferenza in favore di Pizza Gennaro, al fine di precisare: quanti siano stati i voti espressi unicamente con il voto di preferenza al candidato consigliere e quante invece siano le schede che recano una doppia e contestuale manifestazione di preferenza, per il consigliere e per la lista ovvero per il consigliere e per il candidato Sindaco;
quanti siano i voti validi riportati dalla lista “R A Sindaco” indicati nel verbale di proclamazione degli eletti, e quanti siano i voti validi riportati in sede di proclamazione degli eletti dalla lista n. 2 “Partecipando Cicciano”.

Con la stessa ordinanza, fissava il compenso per il funzionario incaricato, determinato nella somma di euro 2500,00 (duemilacinquecento), ponendolo provvisoriamente (salva definitiva quantificazione ed attribuzione all’esito finale del giudizio) a carico del ricorrente.

5. Il verbale di verificazione veniva depositato, con i relativi allegati, in data 14 dicembre 2011.

6. Successivamente, sia il ricorrente F G che controinteressato R A depositavano memorie difensive, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

7. Alla pubblica udienza del 1° marzo 2012, il ricorso veniva deciso.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal controinteressato, stante l'infondatezza nel merito del ricorso proposto.

2. Preliminarmente, occorre rilevare, in relazione al primo motivo di ricorso, che la dedotta correzione postuma delle generalità di uno dei candidati della lista n. 3 “Rilanciamo Cicciano” non potrebbe comunque comportare l'invalidità dell'intera lista.

Tale lista risulta, infatti (tranne che per il suddetto candidato), regolarmente completata da parte dei sottoscrittori, i quali pertanto hanno presentato e sottoscritto la lista medesima nella piena consapevolezza dei candidati che la componevano.

La censura, sotto tale profilo, è dunque infondata.

La riscontrata correzione dei dati riguardanti il candidato in questione (Pizza Gennaro) dovrebbe determinare (come peraltro pure richiesto in via subordinata dal ricorrente), l'esclusione del solo suddetto candidato.

La censura, tuttavia, in ordine a tale secondo profilo, è inammissibile per carenza di interesse in relazione ad entrambe le posizioni legittimanti fatte valere dal ricorrente (di cittadino elettore e di candidato sindaco non eletto della lista n. 2 “Partecipando Cicciano”) ed alle relative richieste formulate in ricorso (che, in entrambi i casi, sono comunque finalizzate alla correzione del risultato elettorale a danno della lista “Rilanciamo Cicciano” ed a favore della lista “Partecipando Cicciano”).

Come infatti risulta dalla verificazione disposta in corso di causa, la partecipazione del candidato consigliere comunale Pizza Gennaro alla consultazione elettorale de qua non è stata affatto decisiva a favore della lista n. 3 “Rilanciamo Cicciano” e quindi la sua esclusione sarebbe inidonea a mutare il risultato finale della competizione elettorale (e, di conseguenza, a realizzare l'interesse fatto valere in ricorso).

Il funzionario verificatore ha infatti accertato che le schede riportanti unicamente il voto di preferenza per il candidato Pizza Gennaro sono soltanto 24, a fronte di una differenza tra le due liste pari a 204 voti, che non potrebbe mai essere colmata a favore della lista n. 2 “Partecipando Cicciano”.

Il funzionario verificatore ha altresì accertato che altre 216 schede contengono voto di preferenza per il candidato Pizza Gennaro e, contestualmente, una ulteriore manifestazione di preferenza (segnatamente, 211 schede anche in favore della lista n. 3 “Rilanciamo Cicciano” e 5 schede anche in favore del candidato sindaco R A).

Tali ulteriori 216 schede non possono tuttavia valere ai fini dedotti dal ricorrente in quanto contengono una espressione di voto plurima, che evidentemente, anche nell'ipotesi in cui dovesse essere ritenuta illegittima la partecipazione del candidato Pizza Gennaro, lascerebbe comunque inalterato il totale delle preferenze espresse in favore della lista n. 3 “Rilanciamo Cicciano” e del suo candidato sindaco.

3. Anche le altre due censure non colgono nel segno e devono essere disattese.

Per quanto riguarda la dedotta mancanza della data di autenticazione della firma di sei candidati alla carica di consigliere comunale della lista n. 3 “Rilanciamo Cicciano”, occorre in contrario rilevare che tutte le dichiarazioni di tali candidati recano la data di accettazione (16/4/2011) ed in calce, secondo lo schema dell’utilizzato modello ministeriale, l'autenticazione della firma da parte del pubblico ufficiale.

È facile pertanto desumere che la data di autenticazione della firma sia quella (del 16/4/2011) indicata per l'accettazione.

In ogni caso, come esattamente osservato dal controinteressato, tale omissione di carattere formale risulta sicuramente assorbita e superata dalla data di presentazione della lista, che è avvenuta il 16/4/2011, alle ore 11,54 (come pacificamente attestato dal documento n. 4 prodotto dal ricorrente).

Per quanto riguarda la mancanza di data del programma amministrativo della lista n. 3 “Rilanciamo Cicciano”, anche in tal caso la formalità mancante (la cui necessità non risulta peraltro affermata da alcuna disposizione normativa) è facilmente desumibile dalla data di presentazione e di consegna del programma elettorale, che è parimenti pacificamente avvenuta il 16/4/2011.

4. Il ricorso introduttivo deve quindi essere respinto, in quanto infondato.

Il ricorso incidentale proposto dal controinteressato R A deve conseguentemente essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 04 marzo 2011, n. 300;
T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 31 maggio 2007, n. 5047).

5. Le spese di giudizio, ivi comprese quelle della disposta verificazione (eseguita dal Viceprefetto dottoressa Stefania Rodà della Prefettura di Napoli), sono liquidate come da dispositivo.


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