TAR Bari, sez. III, ordinanza collegiale 2009-03-12, n. 200900049

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, ordinanza collegiale 2009-03-12, n. 200900049
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200900049
Data del deposito : 12 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01958/2008 REG.RIC.

N. 00049/2009 REG.ORD.COLL.

N. 01958/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1958 del 2008, proposto da:
C A nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante p.t. della “Immobiliare Caterina di C A s.a.s.”, Ieluzzi M A nella qualità di legale rappresentante della società Mimosa s.r.l., nonché C D nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante p.t. della “Immobiliare Stefania di C D s.a.s.”, tutti rappresentati e difesi dagli avv. F M e F L, con domicilio eletto presso F L in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro

Comune di Lucera in Persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E F, con domicilio eletto presso Eda Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
Regione Puglia in persona del Presidente p.t;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di

Edilvecchiarino s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., Impresa Individuale Vecchiarino Gennaro in persona dell’omonimo titolare, nonché Società Cooperativa Amici s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi dagli avv. Leonardo Walter Iannella, Antonio Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, 210;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

delle deliberazioni consiliari n. 46 del 16.10.2008 e n. 23 del 04.04.2004;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lucera in persona del legale rappresentante p.t.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro p.t.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Edilvecchiarino s.r.l. e dell’Impresa Individuale Vecchiarino Gennaro;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Cooperativa Amici s.r.l.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11/03/2009 il dott. F C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la necessità che il Comune di Lucera produca in giudizio copia della delibera impugnata n. 46 del 16.10.2008 del Consiglio comunale del Comune di Lucera comprensiva di tutti gli elaborati allegati all’originale (i.e. relazione tecnica illustrativa – norme tecniche di intervento – relazione finanziaria;
stralcio di P.R.G.;
aerofotogrammetria dell’area di intervento;
planimetria generale;
rappresentazione del P.d.Z. su areofotogrammetrico;
rappresentazione del P.d.Z. su mappe catastali;
individuazione urbanizzazioni primarie e secondarie;
indicazioni tipologiche – edilizia sperimentale;
indicazioni tipologiche - edilizia convenzionata), della variante al Piano di Zona 167-Pezza del Largo approvata con la menzionata delibera n. 46/2008, nonché copia della delibera del Consiglio comunale del Comune di Lucera n. 9 del 23.03.2009 con relativi allegati e del P.E.E.P. – Piano dell’Edilizia Economica e Popolare – in variante al precedente Piano Particolareggiato approvato con la menzionata delibera n. 9/1999;

ritenuta altresì la necessità che il Comune di Lucera fornisca chiarimenti specifici e documentati circa le singole particelle catastali su cui incide il P.E.E.P. – Piano dell’Edilizia Economica e Popolare approvato con la menzionata delibera n. 9/1999 e circa le singole particelle catastali su cui incide la variante di cui alla delibera impugnata n. 46/2008, nonché la precisazione eventuale che dalle particelle catastali su cui incide la delibera impugnata n. 46/2008 sono escluse quelle di proprietà dei ricorrenti;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi