TAR Salerno, sez. I, sentenza 2010-01-08, n. 201000012

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2010-01-08, n. 201000012
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201000012
Data del deposito : 8 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01609/2009 REG.RIC.

N. 00012/2010 REG.SEN.

N. 01609/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1609 del 2009 proposto da:
Società “F.I.L. VIT. di F T &
C. s.a.s.” (di seguito: Società Filvit), in persona del legale rappresentante pro tempore, F T, rappresentata e difesa dall'avv. M F, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, n. 31,

contro

- Regione Basilicata, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore, non costituitosi in giudizio,

per l'annullamento

del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza prot. n. 153064, depositata dalla ricorrente il 31.7.2008 e sulla diffida notificata il 19.1.2009,

- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi, e consequenziali.

nonché per la declaratoria

- dell’obbligo dell’amministrazione regionale di definire il procedimento di cui all’istanza del 31.7.2008 e successiva diffida del 19.1.2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore alla camera di consiglio del 5 novembre 2009 il dott. Gianmario Palliggiano ed udito l’avv. Fortunato per la parte ricorrente.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Premette la società ricorrente di essere proprietaria di una cava sita in località Serra Muletta del Comune di Vietri di Potenza, distinta in catasto al foglio n. 27 p.lle n. 11 e 95 (ex 68 già 41).

In data 31.7.2008, intendendo realizzare nella cava un “Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale nell’ambito”, ha depositato al competente Ufficio della regione Basilicata istanza volta ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi del’art. 5 Legge regionale Basilicata n. 47/1998.

In data 12.8.2008, ha trasmesso al predetto ufficio, ai sensi dell’art. 11 della citata Legge reg. n. 47/1998, la documentazione comprovante l’avvenuta pubblicazione presso l’Albo pretorio del comune di Vietri di Potenza (31.7.1998) e, su un quotidiano a diffusione regionale (“Il Quotidiano della Basilicata” del 5.8.2008), l’annuncio contenente il progetto dell’opera da realizzare con i relativi allegati.

In data 19.1.2009, in mancanza di riscontro, la società ricorrente ha notificato alla regione Basilicata atto di diffida.

A distanza di oltre un anno dal deposito dell’istanza e di oltre nove mesi dalla notifica della diffida, la regione Basilicata non ha ancora definito il relativo procedimento ed, in particolare, non ha espresso la pronuncia di compatibilità ambientale chiesta dalla ricorrente.

Da qui il presente ricorso, notificato il 24 settembre 2009 e depositato il 30 successivo, con il quale la Società Filvit ha impugnato il silenzio serbato dalla regione Basilicata sull’istanza per sollecitare la pronuncia del parere di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 5 L. reg. 47/1998.

Ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:

1. Violazione, sotto diversi profili, artt. 2 e 3 L. 241/1990, in relazione alla legge reg. Basilicata n. 47/1998;
violazione del giusto procedimento;
violazione del principio di buon andamento della P.a. (art. 97 Cost;
art. 1 L. 241/1990),

Ha chiesto in accoglimento del ricorso, dichiararsi l’obbligo di provvedere della Regione Basilicata, disponendosi già in sentenza la nomina di un commissario ad acta che provveda, in caso di ulteriore inerzia, in luogo dell’amministrazione inadempiente.

La Regione Basilicata non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 5 novembre 2009 la causa è passata in decisione

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L’amministrazione regionale ha l’obbligo di provvedere sull’istanza del privato, in applicazione del principio generale sancito dall’art. 2 L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005 e dalla L. n. 80/2005, secondo cui l’amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento, iniziato di ufficio o su istanza di parte, con atto espresso e motivato.

Nel caso specifico, la più volte citata legge regionale Basilicata n. 47 del 1998 ha prescritto un procedimento tipico per l’esame delle istanze dirette ad ottenere la pronuncia di compatibilità ambientale, individuando anche i tempi per l’espletamento.

L’art. 6 chiarisce espressamente che “chiunque intende realizzare un’opera sottoposta alla fase di valutazione di impatto ambientale è tenuto a presentare presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale … apposita domanda di pronuncia di compatibilità ambientale”.

In questo caso il procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) si attiva dalla data in cui il richiedente presenta al competente ufficio la documentazione attestante l’avvenuta pubblicazione presso l’Albo Pretorio e pubblica su un quotidiano a diffusione regionale il progetto dell’opera che intende realizzare con i relativi allegati.

La giunta regionale, entro 150 giorni dall’attivazione del procedimento VIA, ha poi l’obbligo di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale (art. 6, comma 2).

Orbene, la società ricorrente in data 31.7.2008 ha depositato alla Regione Basilicata l’istanza per la pronuncia di compatibilità ambientale.

In data 12.8.2008 ha trasmesso all’Ufficio compatibilità ambientale la documentazione prevista dall’art. 11.

Il relativo procedimento avrebbe dovuto essere concluso entro 150 giorni dalla trasmissione della documentazione, vale a dire entro il 12.1.2009.

Ad oggi, pur essendo decorso oltre un anno dall’attivazione del procedimento ed oltre nove mesi dal termine finale per la sua conclusione, la regione Basilicata non ha ancora provveduto sulla domanda per la pronuncia di compatibilità ambientale.

Il silenzio dell’amministrazione regionale si risolve in un inadempimento agli obblighi di legge.

Il ricorso, pertanto, essendo fondato, va accolto con conseguente statuizione dell’obbligo dell’amministrazione regionale di provvedere.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo le modalità indicate nel dispositivo

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