TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-01-23, n. 202401322
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Pubblicato il 23/01/2024
N. 01322/2024 REG.PROV.COLL.
N. 15347/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15347 del 2022, proposto da
Erminio Di Domenico, Antonio Sprovieri, Angela Fidelibus, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rfi - Rete Ferroviaria Italiana Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno, Claudia Molino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Programmazione e Coordinamento Politica Economi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
(limitatamente ai loro interessi)
- del Decreto n.52/22b-49/OCC del 11.10.2022, notificato ai ricorrenti in data 30.10.2022 e 27.10.2022, con il quale è stata disposta l'occupazione, d'urgenza, preordinata all'espropriazione e l'occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione a favore di RFI Spa e, per essa, di Italferr spa, degli immobili di proprietà dei ricorrenti;
- dell'avviso di immissione in possesso notificato in pari data ai fini della comunicazione della data di esecuzione del citato decreto con
offerta di un'indennità non altrimenti specificata;
- di tutti gli altri atti agli stessi presupposti, conseguenti e connessi, Incluso l'Intesa Stato-Regione, non altrimenti specificata né perfezionata ai fini della variante urbanistica e della dichiarazione di pubblica utilità, nonché dell'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio sulle aree di proprietà dei ricorrenti ed inclusi, altresì;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario della Italferr n.3 del 24.6.2021 di approvazione del progetto definitivo della tratta Ferrovia, con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- le risultanze della Relazione Istruttoria redatta nel giugno 2021 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per il Traporto e le Infrastrutture
ferroviarie trasmessa al Commissario Straordinario con nota prot.n.ufficiale 4790 del 15 giugno 2021 comprensiva degli allegati, incluso il verbale conclusivo – ex art.168, co.IV - della Conferenza di Servizi (allegato D), di estremi e contenuto non conosciuti;
- la delibera della Giunta Regionale del Molise n.461 del 25.11.2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rfi - Rete Ferroviaria Italiana Spa e di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Programmazione e Coordinamento Politica Economi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame i ricorrenti in epigrafe individuati hanno impugnato il provvedimento di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e il connesso avviso di immissione in possesso includenti nel relativo oggetto immobili ovvero terreni di loro proprietà, unitamente agli atti presupposti (tra cui, in particolare, l’ordinanza recante l’approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera di cui trattasi), con riguardo ad alcuni interventi infrastrutturali e tecnologici della rete ferroviaria relativi, nella specie, al progetto definitivo del completamento del “Raddoppio Pescara-Bari - Lotto 2 e 3”.
1.1. Il ricorso è affidato a due motivi di gravame, incentrati sulla prospettata illegittimità in via derivata degli atti impugnati per i dedotti vizi afferenti al procedimento di approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica in considerazione.
2. L’intimata Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, articolando le ragioni addotte a sostegno dell’eccepita inammissibilità del ricorso ovvero dell’infondatezza nel merito delle censure mosse.
2.1. Si sono altresì costituite le intimate amministrazioni statali per resistere al ricorso.
3. In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente ha prodotto memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a.
4. All’udienza pubblica del 22 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio, condividendo l’eccezione in rito sollevata dalla resistente RFI nell’ambito della prodotta memoria difensiva, ravvisa l’inammissibilità del proposto ricorso, ritenendolo in ogni caso infondato nel merito, per le ragioni nel prosieguo illustrate.
5.1. Al riguardo, si osserva come i motivi di gravame risultino accomunati dall’oggetto delle censure prospettate, in quanto tutte rivolte avverso l’atto presupposto – oggetto di impugnazione – rappresentato dall’ordinanza n. 3/2021 recante l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell’opera pubblica di cui trattasi: da un lato, infatti si denuncia l’omessa riacquisizione di un’intesa Stato-Regioni e la mancata riapprovazione della nuova localizzazione da parte del CIPE, quale vizio afferente al procedimento di approvazione del progetto definitivo sull’assunto dell’intervenuta variazione al progetto medesimo con specifico riguardo al relativo tracciato, in asserita violazione degli articoli 166 e 169 d.lgs. n. 163/2006 applicabili ratione temporis (motivo 1);dall’altro, si contesta l’omessa deliberazione, alla luce dell’invocata legislazione regionale, da parte dell’organo consiliare competente per le variazioni in rilievo (motivo 2).
6. Ciò posto, va evidenziato che dagli atti di causa e dalla documentazione depositata in giudizio risulta, da un lato, che l’ordinanza n. 3/2021 – oggetto di gravame con il proposto ricorso, notificato il 28 novembre 2022 – è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 8 luglio 2021 (cfr. allegato n. 9 unito alla memoria difensiva di RFI), oltre ad essere stata preceduta dalla prevista fase di pubblicizzazione inerente alla comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità ai privati interessati dalle attività espropriative (cfr. allegati nn. 5 e 6 uniti alla predetta memoria di RFI);dall’altro, non emerge dagli atti di parte ricorrente alcuna deduzione in ordine all’eventuale acquisizione in via successiva – coincidente, nella specie, con la comunicazione del decreto di occupazione d’urgenza delle aree interessate e del connesso avviso di immissione in possesso – della conoscenza dell’effetto lesivo scaturente dal censurato atto a monte relativo all’approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
Sul punto, occorre altresì osservare che dal contenuto della medesima ordinanza n. 3/2021 emerge la specifica circostanza, ivi espressamente riportata, che con nota del 3 agosto 2022 sono state eseguite nei confronti di tutti gli interessati le comunicazioni ex art. 17 D.P.R. n. 327/2001 con l’invito a fornire ogni elemento utile alla determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea (cfr. la menzionata ordinanza, di cui al doc. n. 3 unito al ricorso, in specie pag. 2).
L’evidenziata circostanza consente, dunque, di poter eventualmente far risalire l’effettiva conoscenza dell’anzidetto effetto lesivo in capo ai ricorrenti quantomeno all’indicata data del 3 agosto 2022, con conseguente decorrenza del dies a quo per la relativa impugnazione (in termini sostanzialmente analoghi, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 11 maggio 2021, n. 5497, in specie punti 4 e 4.1).
Ciò posto, non può pervenirsi ad una diversa conclusione neppure sulla base dell’argomentazione svolta da parte ricorrente (nell’ambito della prodotta memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a.) per replicare all’anzidetta eccezione in rito, focalizzata nella specie sulla prospettata qualificazione dell’invalidità, asseritamente inficiante il medesimo atto, in chiave di nullità e/o inefficacia (con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza di cui agli artt. 29 e 41, co. 2, c.p.a.).
Tale prospettazione, infatti, non trova corrispondenza nel tenore delle censure articolate in ricorso, in quanto tutte incentrate su profili di violazione di legge afferenti alla disciplina normativa espressamente richiamata.
Il proposto ricorso, risultando notificato in data 28 novembre 2022, è dunque tardivo rispetto all’impugnazione dell’ordinanza n. 3/2021 recante l’approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso, in quanto incentrato sulla deduzione di vizi di illegittimità in via derivata – asseritamente inficianti il gravato provvedimento di occupazione d’urgenza unitamente al relativo avviso di immissione in possesso – che trovano origine, secondo la prospettazione in ricorso, nei dedotti profili di censura che investono direttamente l’atto presupposto tardivamente impugnato.
Sul punto può richiamarsi l’orientamento della giurisprudenza amministrativa nel cui contesto, valorizzando il tipo di rapporto configurabile tra le varie fasi in cui a livello normativo risulta articolata la procedura di espropriazione (non in chiave di sub-procedimenti ma quali autonomi procedimenti, distinti se pure posti in relazione di collegamento), è stato affermato come non sia possibile far valere attraverso il meccanismo dell’illegittimità derivata (cioè, in sede di impugnazione del decreto di espropriazione) vizi propri della dichiarazione di pubblica utilità, non tempestivamente impugnata (cfr., ex multis, TAR Lazio, Latina, sent. 12 dicembre 2016, n. 790).
7. Il Collegio evidenzia altresì come il ricorso, oltre a risultare inammissibile per le ragioni esposte, sarebbe in ogni caso infondato nel merito, in quanto il parametro normativo posto alla base dei denunciati profili di illegittimità appare inconferente alla fattispecie in esame.
Le deduzioni articolate, infatti, poggiano sull’assunto dell’intervenuta variazione al progetto definitivo, quale ipotesi espressamente contemplata dalla richiamata disciplina normativa (nazionale e regionale) asseritamente oggetto di violazione.
Tale assunto, in particolare, non trova corrispondenza nel contenuto della contestata ordinanza n. 3/2021 (cfr. doc. n. 3 unito al ricorso) e dei connessi atti procedimentali (cfr. doc. nn.