TAR Lecce, sez. II, sentenza 2019-06-14, n. 201901027
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Pubblicato il 14/06/2019
N. 01027/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00798/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 798 del 2018, proposto da
ABA Federalberghi Brindisi (Associazione Albergatori della Provincia di Brindisi), Puglia Holiday S.r.l. (Palazzo Virgilio), Hotel Barsotti S.r.l, Nettuno Parking S.r.l. (Hotel Nettuno), Promhotel S.r.l. (Hotel Orientale), Azzurra S.r.l. (Hotel Executive Inn), in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avvocato G D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto G. Marra, in Lecce, piazza Mazzini n. 72;
contro
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
di Tommaso Carrieri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Brindisi n. 23 del 12 aprile 2018, pubblicata sull’Albo Pretorio dal 13 al 28 aprile 2018, avente ad oggetto “Approvazione Piano TARI 2018” e relativi allegati “ Piano Economico Finanziario e Relazione di Accompagnamento ”;
- della Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Brindisi n. 24 del 12 aprile 2018, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, pubblicata sull’Albo Pretorio dal 13 al 28 aprile 2018, avente ad oggetto “TARI 2018 - Conferma tariffe 2017 e conferma scadenze determinate per il 2017 anche per il 2018” e relative tariffe TARI allegate;
- nonché di ogni e qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi comprese la Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Brindisi n. 98 del 28 marzo 2018, adottata con i poteri della Giunta Comunale, pubblicata sull’Albo Pretorio dal 5 al 20 aprile 2018, con oggetto “Approvazione Aliquote TARI: Proposta al Consiglio”, e la Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Brindisi n. 99 del 28 marzo 2018, adottata con i poteri della Giunta Comunale, pubblicata sull’Albo Pretorio dal 5 al 20 aprile 2018, avente ad oggetto “Approvazione Piano TARI 2018”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2019 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori avv. G. Di Pierro per i ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, proprietari e/o gestori di servizi alberghieri nel Comune di Brindisi, impugnano, nei limiti di interesse, gli atti con cui il Comune di Brindisi ha adottato il piano e le tariffe TARI per l’anno 2018, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
I ricorrenti, premettendo di aver già impugnato, con esito a loro favorevole, gli atti determinativi delle tariffe per il servizio di smaltimento rifiuti per gli anni 2012 (v. sentenza T.A.R. Lecce, 12 marzo 2013, n. 561), 2014 (v. sentenza T.A.R. Lecce, 3 marzo 2016, n. 426) e 2015 (v. sentenza T.A.R. Lecce, 23 febbraio 2017, n. 352), deducono le seguenti censure.
A) Illegittimità del piano economico finanziario, per i seguenti motivi:
1) carenza espositiva e difetto di motivazione, inosservanza e violazione dei precetti ex art. 8, comma 3, lettera d), D.P.R. n.158/1999, omessa esposizione e motivazione degli scostamenti del costo del servizio tra gli esercizi 2017 e 2018, violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, violazione delle linee guida per la redazione del PEF;
2) violazione dell’art. 8 D.P.R. n. 158/1999, dell’art. 1, comma 655, della L. n. 147/2013, omessa previsione e detrazione dei contributi erogati dal MIUR per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento rifiuti, violazione delle linee guida e illegittimità del piano finanziario e delle tariffe;
3) omessa valorizzazione e detrazione dei contributi CONAI;
4) omessa valorizzazione e detrazione dei contributi CONAI sotto altro profilo;
5) carenza del piano finanziario, omessa valutazione e carenza motivazionale in ordine allo scostamento tra il costo reale del servizio e i fabbisogni standard ;
6) erroneità nella determinazione dei costi del servizio sotto altro profilo, eccesso di potere per carenza istruttoria, omessa previsione delle risorse a copertura delle ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 660, della L. n. 147/2013 così come modificato dalla L. n. 68/2014;
7) eccesso di potere per erroneità del piano finanziario, omessa decurtazione dai costi del servizio del recupero delle addizionali ex ECA;
8) eccesso di potere, carenza espositiva ed erroneità nella determinazione dei costi di remunerazione del capitale.
B) Illegittimità delle tariffe TARI 2018, per i seguenti motivi:
9) eccesso di potere per falsa presupposizione e carenza istruttoria, perplessità dell’azione amministrativa, erroneità, falsa presupposizione, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa in merito all’assenza di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, violazione del principio comunitario “ chi inquina paga ”, violazione del D.P.R. n. 158/1999;
10) illegittimità delle tariffe TARI 2018, erroneità, falsa presupposizione, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa in merito all’assenza di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sotto altro profilo;
11) eccesso di potere per carenza istruttoria, falsa presupposizione e difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, violazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, violazione dell’art. 7 dello Statuto dei contribuenti, violazione del principio di parità di trattamento, eccesso di potere per perplessità dell’azione amministrativa, violazione del principio “ chi inquina paga ”;
12) mancato recepimento della sentenza n. 352/2017 del T.A.R. Lecce, elusione del giudicato, illegittimità del piano finanziario per non aver portato in detrazione dal costo globale del servizio le poste contabili in precedenza sottostimate, illegittimità derivata delle tariffe TARI 2018 di conferma delle tariffe TARI 2015;
13) in via subordinata, violazione dell’art art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. legge finanziaria per il 2007), violazione dell’art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013, violazione del D.M. dell’Interno del 9 febbraio 2018, incompetenza.
Sostengono i ricorrenti, nella prima censura, che il Piano Finanziario, sulla base del quale viene elaborata la tariffa TARI, non rispetta i precetti di cui all’art. 8, D.P.R. n. 158/1999, in quanto non consente di distinguere la parte di carattere economico (con indicazione degli interventi necessari, degli investimenti, dei beni, delle strutture, dei servizi disponibili, delle risorse necessarie) da quella più descrittiva (consistente in una relazione concernente i modelli gestionale e organizzativo, i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, gli impianti esistenti, gli eventuali scostamenti riferiti all’anno precedente). Sempre secondo il ricorso, nel predetto Piano manca qualsiasi richiamo ai dati di consuntivo della pregressa annualità e agli eventuali scostamenti rilevati, così risultando impossibile verificare il reale incremento dei costi previsionali. Sul punto, i ricorrenti rimarcano che il Piano impugnato ha comportato un incremento del costo del servizio rispetto al 2017 e, comunque, in costante aumento a partire dall’istituzione della TARI (2014) e che risultano confermate, per il 2018, le tariffe del 2017, che sono, a loro volta, le stesse adottate dal 2015 e oggetto di annullamento da parte della sentenza del T.A.R. Lecce n. 352/2017. L’assenza di ogni motivazione in ordine agli scostamenti emerge, ad avviso dei ricorrenti, dal fatto che lo scostamento dei costi è stato elevatissimo, se si considera che i costi previsionali sono passati da più di 16 milioni di euro nel 2014 a oltre 24 milioni di euro nel 2018, con un incremento percentuale del 46,31%.
I ricorrenti espongono inoltre (con il secondo motivo di ricorso) che non risultano detratti, dai costi del servizio, i contributi MIUR, cioè i contributi che, ex art. 33- bis D.L. 248/2007, vengono erogati dal MIUR ai Comuni per lo svolgimento del servizio a favore delle Scuole.
Nei costi di gestione della raccolta differenziata, è omessa, stando al terzo e al quarto motivo di ricorso, la composizione dei sottostanti CRD (costi raccolta differenziata) e CTR (costi trattamento riciclo) ed è omessa l’indicazione dei contributi CONAI per la raccolta differenziata (cioè le somme erogate dal Consorzio CONAI ai Comuni per ritiro imballaggi, per l’avvio a riciclo e per i costi di struttura), contributi da portare in detrazione della relativa voce di costo e che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, sarebbero da considerare in misura maggiore rispetto all’anno precedente, in ragione del sensibile incremento, superiore al 50%, della raccolta differenziata a fine 2017.
Con la quinta censura, posto che nella determinazione dei costi del servizio va tenuto conto “ anche delle risultanze dei fabbisogni standard ”, come testualmente previsto, a partire dal 2018, dall’art. 1, comma 653, Legge n. 147/2013, si denuncia che, a fronte di una spesa per il 2018 prevista nel Piano per euro 24.093.238,99, il fabbisogno standard è stato determinato nella minor somma di euro 16.608.193,00, con la conseguenza che il costo del servizio è più alto di circa il 45% rispetto al fabbisogno standard , senza che risulti un’adeguata motivazione in relazione a tale eccedenza.
Denunciano, altresì, i ricorrenti, con il sesto motivo di ricorso, l’omessa previsione, nel Piano, delle entrate deputate alla copertura delle ulteriori riduzioni e/o esenzioni tariffarie, sia con riguardo alla parte fissa che a quella variabile, che il Comune di Brindisi ha inteso deliberare in aggiunta a quelle previste dalla norma di riferimento (cfr. commi 658 e 659 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013). In particolare, poi, il Comune, nell’esentare dal tributo, ex art. 1, comma 660, Legge n. 147/2013, tutti i locali dal medesimo posseduti (o posseduti tramite società pubbliche) non ha previsto l’apporto delle risorse necessarie a coprire tali esenzioni, contrariamente a quanto prevede il cit. comma 660, in base al quale la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
Deducono ulteriormente i ricorrenti che: l’addizionale ex ECA non è più dovuta e che le somme percepite illegittimamente dovevano essere riportate a deduzione (settimo motivo di ricorso);non sono indicate le sottovoci che compongono i costi d’uso del capitale (CK) – cioè gli ammortamenti di mezzi e attrezzature (AMM), gli accantonamenti (ACC) e la Remunerazione del Capitale (Rn) – e i tassi di rendimento utilizzati sono sovrastimati (ottavo motivo di ricorso).
Non è inoltre possibile distinguere, secondo il nono motivo di ricorso, i costi del servizio secondo le due macrocategorie di riferimento, cioè le utenze domestiche e non domestiche. Sempre secondo i ricorrenti (v. decimo motivo di ricorso), la ripartizione tra costi fissi e variabili è avvenuta al lordo delle somme stimate a titolo di recupero dell’evasione, laddove tali somme (stimate per 4.000.000,00 euro) avrebbero dovuto portarsi in detrazione;inoltre, dall’allegato rubricato “Ipotesi di calcolo e stima delle voci del PEF” emergono rappresentazioni diverse a fronte degli stessi capitoli di spesa poi allocati nel Piano (v. all. 2 e 3 ricorso).
Espongono ulteriormente i ricorrenti, nell’undicesima censura, che, al fine evitare che la tassazione derivante dall’applicazione pedissequa ed acritica dei criteri del D.P.R. n. 158/1999 potesse risolversi in una violazione del principio comunitario “ chi inquina paga ” – così determinando un grave scollamento tra l’effettiva produzione dei rifiuti da parte delle singole categorie e la spesa –, sono stati introdotti dei correttivi al metodo normalizzato “puro” di cui al D.P.R. n. 158/1999, di modo che, sempre secondo i ricorrenti, nella scelta dei criteri per la determinazione delle tariffe TARI, il Comune, pur negli ambiti individuati dalla discrezionalità del metodo che utilizza, deve tendere a calibrare in maniera equa il prelievo tributario, applicando i necessari ed opportuni correttivi per tutte quelle categorie che incidono in maniera più blanda sui costi per lo smaltimento dei rifiuti. Nella specie, la categoria degli alberghi appare, sempre stando al ricorso, ingiustamente penalizzata, atteso che il Comune ha sostanzialmente riproposto le medesime tariffe che sono state già oggetto di annullamento da parte del T.A.R. Lecce (sentenze n. 2065/2011, n. 561/2013 e n. 570/2013), fin dal previgente regime TARSU (8,90 €/mq contro gli attuali 8,543 €/mq per gli “Alberghi senza ristorante” e 11,13 €/mq contro gli attuali 10,155 €/mq per gli “Alberghi con ristorante”), fino ad arrivare alle tariffe TARI per il 2014 e il 2015, annullate dal T.A.R. Lecce con sentenze n. 426/2016 e n. 352/2017, passate in giudicato. Pur a fronte di tali e plurime pronunce, i ricorrenti denunciano che il Comune di Brindisi, per l’annualità 2018, ha deliberato le tariffe in 8,543 €/mq per gli “Alberghi senza ristorante” e 10,155 €/mq per gli “Alberghi con ristorante”, riconfermando, di fatto, le stesse identiche tariffe approvate per l’anno 2015 (annullate con la cit. sentenza n. 352/2017) che, a loro volta, replicavano sostanzialmente le stesse tariffe TARSU già in precedenza annullate. Evidenziano sul punto i ricorrenti che, a seguito dei ricorsi avverso le tariffe TARSU, il Comune di Brindisi aveva recepito i giudicati che si erano formati, così equiparando gli alberghi alle civili abitazioni e applicando la stessa tariffa a queste dedicata, in misura pari a 2,43 €/mq. Con l’avvento della TARI, la tariffazione per gli alberghi avrebbe meritato maggior attenzione e, comunque, doveva muovere sulla scorta di una idonea istruttoria finalizzata all’accertamento dell’effettiva capacità di produrre rifiuti anche e in ragione delle peculiarità che caratterizzano tale categoria. Sicché, dalla disamina delle tariffe