TAR Bari, sez. I, sentenza 2009-07-22, n. 200901922

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2009-07-22, n. 200901922
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200901922
Data del deposito : 22 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02614/2004 REG.RIC.

N. 01922/2009 REG.SEN.

N. 02614/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2614 del 2004, proposto da:
Imos - Impresa Molisana Opere Speciali S.r.l. e Gni Environment S.n.c. di Gni F e C., in proprio e nella rispettiva qualità di mandataria e mandante nell’A.t.i. tra loro costituenda, rappresentate e difese dagli avv.ti M S e M D, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv. L P G, p.zza L. Savoia 41/A;

contro

Comune di Motta Montecorvino, rappresentato e difeso dall'avv. F Pizzolo, con domicilio eletto presso F Pizzolo, in Bari, via M. Celentano, 27;

nei confronti di

Idresia S.r.l., Favellato Claudio S.r.l.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale della seduta del 22/5/2004 della commissione giudicatrice della gara per pubblico incanto bandita dal Comune di Motta Mortecorvino per l’appalto dei lavori di ripristino e funzionalità per la regimentazione delle acque del canale “Pozzo Nuovo” - P.O.R. Puglia 2000/2006 - Mis. 1.4 - Azione “A”, durante la quale è stata disposta la esclusione delle ricorrenti dalla gara e l’aggiudicazione in favore della controinteressata, nonché di tutti gli atti preordinati, conseguenziali e comunque connessi in ricorso indicati;

nonché per l’integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte dell’ATI ricorrente in conseguenza della mancata aggiudicazione della gara;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Motta Montecorvino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. C A e uditi nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2009 i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 30 novembre 2004, le società ricorrenti hanno avanzato le domande meglio indicate in epigrafe.

Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha controdedotto, chiedendo che il ricorso sia respinto siccome inammissibile ed infondato.

Con atto depositato in data 20 marzo 2009 le ricorrenti hanno dichiarato il loro sopravvenuto difetto d'interesse alla decisione.

Non resta, pertanto, che dichiarare l'improcedibilità del ricorso in epigrafe.

Le spese di lite vanno poste a carico delle ricorrenti in quanto soccombenti virtuali, essendo fondata l’eccezione sollevata dal Comune, di tardivo deposito del ricorso, consegnato in data 12 novembre 2004 all’ufficiale giudiziario per la notifica a mezzo posta e depositato il 30 successivo oltre il termine prescritto dall’art. 21 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034.

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