TAR Bari, sez. I, sentenza breve 2022-09-26, n. 202201250

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza breve 2022-09-26, n. 202201250
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201250
Data del deposito : 26 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/09/2022

N. 01250/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00629/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 629 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato A P, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Lecce, alla via Augusto Imperatore, n. 16;

contro

Universita' degli Studi di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

A.DI.S.U. Puglia - Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato M D, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Bari, alla via De Rossi, n. 190;

per l'annullamento, previa sospensione:

- della determinazione del Direttore Generale dell'A.DI.S.U. Puglia n. 241 del 3 marzo 2022, notificata al ricorrente a mezzo p.e.c. in data 31 marzo 2022, avente ad oggetto: “ Determinazione di revoca del beneficio per lo studente codice n. 240884 e dichiarazione di decadenza con comminazione di sanzioni e obbligo di restituzione degli importi in denaro ricevuti e dei servizi fruiti a partire dall’a.a. 2020/2021 ”, nonché della nota prot. n. 2625 del 31 marzo 2022, di trasmissione della medesima determinazione, avente ad oggetto “Bando benefici e servizi 2020/21 - notifica atto di revoca del beneficio e decadenza da tutti i benefici ADiSU a partire dall’a.a. 2020/21 ”;

- nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto dalla ricorrente e, in particolare ed ove occorra, dei seguenti presupposti atti: “ Verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 13 del 25 ottobre 2021 ”, nota prot. n. 389 del 17 gennaio 2022 avente ad oggetto “ Riscontro nota del 13/01/2022 - -OMISSIS- ”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.DI.S.U. Puglia - Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 Cod. Proc. Amm.;

Premesso che il ricorrente espone, in particolare:

- che, dopo aver conseguito il diploma nell’anno scolastico 2019 presso il Liceo scientifico di Gallipoli, si è iscritto alla facoltà di Ingegneria presso l’Università Unisalento di Lecce;

- che nell’Anno accademico 2020/21 ha presentato domanda di partecipazione al Bando “ Benefici e Servizi ” Anno accademico 2020/2021 dell’A.DI.S.U. Puglia (approvato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione n. 25 dell’11 giugno 2020 ed emanato con decreto del Presidente n. 9 del 25 giugno 2020, di seguito, anche solo Bando);

- che, con verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 13 del 25 ottobre 2021, l’A.DI.S.U. Puglia gli ha contestato di aver reso dichiarazioni non veritiere riguardo alla composizione del nucleo familiare ed al requisito di indipendenza dal nucleo familiare di origine di cui all’art. 9 del Bando “ Benefici e Servizi ” - Anno accademico 2020/2021 (cioè “ Residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro ” e “ adeguata capacità di reddito definito con

DPCM

9 aprile 2001 o con decreto ministeriale di cui all’art. 7 c. 7 del d.lgs. 68/2021
” ( rectius, 2012) , “ossia redditi derivanti da lavoro dipendente o assimilato pari ad almeno euro 6.500,00 per ciascuno dei due anni precedente la presentazione della D.S.U.” - cfr. pagine 1 e 2 del verbale di accertamento);

- che il Direttore Generale dell’A.DI.S.U. Puglia ha adottato la determinazione n. 241 del 3 marzo 2022, notificata a mezzo p.e.c. in data 31 marzo 2022, avente ad oggetto “ Determinazione di revoca del beneficio per lo studente codice n. 240884 e dichiarazione di decadenza con comminazione di sanzioni e obbligo di restituzione degli importi in denaro ricevuti e dei servizi fruiti a partire dall’a.a. 2020/2021 ”, con cui, in particolare: si è provveduto alla revoca dei benefici, ai sensi dell’art. 4, lettera p) del Bando di concorso;
è stata dichiarata “ la decadenza dello studente interessato dai benefici ADiSU, ai sensi dell’art. 5 lettere a) e d) del bando di concorso e disposta l’esclusione dalle graduatorie 2021/22;
è stata irrogata nei confronti del ricorrente la sanzione di cui all’art. 38, comma 3 della legge 122/2010, pari a euro 500,00;
è stata disposta la restituzione dei benefici in denaro ricevuti e dei corrispettivi dei servizi fruiti (euro 1.322,00 quale importo di prima rata della borsa di studio 2020/21, euro 120,00 quale importo del rimborso della tassa regionale 2020/21, euro 678,92 quale corrispettivo del servizio alloggio per l’anno accademico 2020/21, euro 6,50 per spese di notifica del verbale di accertamento);
in aggiunta agli importi innanzi indicati, chiesto al ricorrente il pagamento dell’ulteriore somma di euro 42,23 (di cui euro 35,82 quale corrispettivo del servizio mensa fruito per l’anno accademico 2021/22 ed euro 6,50 a titolo di spese di notifica dell’atto);

Rilevato che parte ricorrente impugna, domandandone l’annullamento, la predetta determinazione n. 241 del 3 marzo 2022, nonché la nota prot. n. 2625 del 31 marzo 2022 (di trasmissione della medesima determinazione) e gli ulteriori atti di cui in epigrafe, deducendo le seguenti censure, così rubricate:

1) Violazione della lex specialis . Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Illogicità ed irrazionalità dell’azione amministrativa. Carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio del legittimo affidamento;

2) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 7 l. 241/90. Violazione degli artt. 13 e 22 del bando di concorso. Violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento. Eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Irragionevolezza dell’azione amministrativa;

- che, con ordinanza 23 giugno 2022, n. 283, questa Sezione ha contestato, ex art. 73, comma 3 Cod. Proc. Amm., eventuali profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo T.A.R. a favore del giudice ordinario;

- che parte ricorrente e l’A.DI.S.U., nelle more costituitasi, hanno formulato le rispettive osservazioni;

- che, all’udienza in camera di consiglio del 6 luglio 2022, è stato dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata;
le parti nulla hanno osservato in proposito;
indi, la causa è stata introitata per la decisione;

Rilevato:

- che, “ In materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, pur dopo l’introduzione del codice del processo amministrativo, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere ricercato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che (Ad. Plen Consiglio Stato, 29 gennaio 2014 n. 6): a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione ” (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 11 luglio 2016, n. 3051);

- che i servizi relativi al diritto allo studio universitario (come quelli di cui alla fattispecie concreta in esame) trovano la loro puntuale disciplina nelle disposizioni normative nazionali (eventualmente integrate in via generale dalle Regioni e dagli Enti Universitari), di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (recante “ Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6 ”);

- che il citato decreto legislativo n. 68/2012, in particolare, all’art. 8, comma 5, dispone che “ Fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica” , quest’ultimo (vigente ratione temporis al momento di presentazione della domanda e applicato nel caso in esame - cfr. la relazione di A.Di.S.U. del 15 giugno 2022) recante la specifica e puntuale disciplina dei benefici in questione non destinati alla generalità degli studenti;
si vedano, in particolare: l’art. 4 - “ Le procedure di selezione dei beneficiari ”;
l’art. 5 - “ I criteri per la determinazione delle condizioni economiche ”, e, nello specifico, il comma 3, secondo cui, “ Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefìci è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona
”;
l’art. 6 - “ I criteri per la determinazione del merito ”;

- Ritenuto, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, che la presente controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e che, per quanto innanzi illustrato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R., ai sensi degli artt. 9 e 11 Cod. Proc. Amm., sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, innanzi al quale potrà essere riproposto il giudizio, nei perentori termini di legge;

- Ritenuto che sussistono i presupposti di legge (in particolare, l’esito di rito e l’indicazione della ricorribilità a questo T.A.R., contenuta nella determinazione impugnata) per disporre la compensazione delle spese processuali;

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