TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2022-01-31, n. 202200104
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Pubblicato il 31/01/2022
N. 00104/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2022, proposto da
Trans Jarom, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M N, R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
Polizia Stradale di Riccione, Nella persona del Questore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza Prot. n. M_IT PR_RNSPC 00074924 del 11.10.2021 adottata dal Viceprefetto aggiunto Dott.ssa Monica Vaccaro della Prefettura di Rimini e notificata all'Avvocato Nicolai in data 13 ottobre 2021;
- di ogni altro atto e/o provvedimento comunque annesso, connesso, conseguente e/o presupposto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Parte ricorrente espone che in data 08.06.2021, la Prefettura di Rimini notificava, presso l’indirizzo PEC dell’Avvocato Nicolai, l’ordinanza n. prot. M_IT PR_