TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2016-10-20, n. 201610477

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2016-10-20, n. 201610477
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201610477
Data del deposito : 20 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/10/2016

N. 10477/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00758/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 758 del 2016, proposto da:
P I, F B, M Z, C D L, M O, A B, G M, C G, V D P, M D L, P D N, A M, R G, G D M, N A, R A, A C, T C, G L, L M, L P, J Z, P G, A V, A F, A F, P S A, G R, rappresentati e difesi dall'avvocato L A, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Roma, piazza G. Mazzini, n.8;



contro

Ministero della Giustizia - D.A.P., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;



nei confronti di

P S, rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Comella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Chiara Di Santo in Roma, via in Arcione, n.71;



per l'annullamento

del decreto del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Direzione generale del personale e della formazione, del 21 ottobre 2015, conosciuto successivamente, avente a oggetto "Concorso interno per 25 posti di ispettore superiore ruolo maschile Corpo di polizia penitenziaria".


Visto il ricorso;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di P S;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 19 luglio 2016 il cons. A B e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO

Con l’odierno gravame i ricorrenti hanno esposto di essere ispettori in servizio presso il Ministero della giustizia, Corpo di Polizia Penitenziaria, e di aver partecipato al concorso per titoli ed esami bandito con decreto 19 aprile 2013 per la nomina di n. 43 ispettori superiori, collocandosi come idonei nella relativa graduatoria.

Ciò posto, i ricorrenti hanno interposto azione impugnatoria avverso il decreto del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 21 ottobre 2015, avente a oggetto "Concorso interno per 25 posti di ispettore superiore ruolo maschile Corpo di polizia penitenziaria”, volto alla copertura degli stessi posti di ruolo cui afferisce la graduatoria degli idonei nell’ambito della quale essi sono collocati, con identici requisiti di partecipazione e identiche prove di esame.

I ricorrenti, invocato il principio generale della prevalenza dello scorrimento delle graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci rispetto all’indizione di nuovo concorso, come enucleato dalla giurisprudenza, rilevano che esso troverebbe applicazione anche nella fattispecie, non sussistendo alcuna delle condizioni individuate dalla stessa giurisprudenza come derogatorie, con la conseguenza che l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare puntualmente la scelta di indire la nuova procedura concorsuale, ciò che non rinvengono nell’atto in esame.

I ricorrenti evidenziano anche come tale principio sia stato di recente rafforzato dall’art. 4 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla l. 30 ottobre 2013, n. 204, /2013, secondo cui l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali da parte delle amministrazioni statali, ivi compreso il Corpo di Polizia Penitenziaria, è subordinata alla verifica dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salvo comprovate e non temporanee necessità organizzative, e all’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie, anche secondo un criterio di prevalenza.

I ricorrenti deducono indi avverso l’atto gravato le seguenti censure.

1) Violazione dell’art. 15, D.P.R. 487/94, dell’art. 35, comma 3- ter , d.lgs. 165/2001, dell’art. 4, d.l. 101/2013 – Eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità, incongruità e difetto di istruttoria – Violazione degli artt. 3 e 97 Cost..

L’indizione del concorso per cui è causa si porrebbe in contrasto con l’obbligo, scolpito dalla giurisprudenza (C. Stato, A.P. n. 14 del 2011) e dalle norme in epigrafe, di scorrimento della graduatoria, che avrebbe ormai assunto il ruolo di modalità ordinaria di provvista del personale pubblico, invertendo il tradizionale rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e lo scorrimento stesso.

E ancorchè siano tutt’ora individuabili casi in cui risulta giustificabile il ricorso all’indizione di una nuova procedura concorsuale, pur in presenza di una graduatoria degli idonei ancora valida ed efficace, tali casi non sussisterebbero nella fattispecie: l’Amministrazione avrebbe pertanto dovuto motivare la determinazione di indire il concorso, dando anche contezza delle ragioni poste a base del sacrificio imposto in tal modo agli idonei.

La censura è

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