TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-03-22, n. 201100470
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N. 00470/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2003, proposto da:
B P, A A, B O, F D, D G, B G, M E, S M A, P V, C A e S S rappresentati e difesi dagli avv. E F I R, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. F. Lofoco via P. Fiore n. 14;
contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall'avv. F P, con domicilio eletto presso F P in Bari, via Venezia, 14;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Foggia –ufficio tecnico- del 6.2.2003, prot. n. 1034, con il quale è stato disposto l’allontanamento ‘ad horas’ dalla ‘casa-albergo’ di via Nannarone ‘rione Martucci’ in Foggia dei nuclei familiari dei ricorrenti Basso, Piteo, Consales, Santoro, Biccari, Macera, Salcuni, Berardini, Ferrara, Datri e Arionne;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2011 il dott. Vito Mangialardi e uditi per le parti i difensori avv. E. Follieri e avv. M. Palieri, su delega dell'avv. F. Paparella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato e depositato rispettivamente il 14/3/2003 ed 21/3/2003, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe meglio indicato deducendo eccesso di potere e violazione di legge sotto vari profili.
In corso di giudizio, con istanza depositata il 20/1/2011, il difensore del ricorrente, avv. Follieri ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, depositando nel contempo certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Foggia;
Ciò stante, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso in epigrafe improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di giudizio, si ravvisano ragioni per disporne la compensazione tra le parti in causa.