TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2017-06-09, n. 201700224
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Pubblicato il 09/06/2017
N. 00224/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00241/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 241 del 2016, proposto da Società Etos Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati T M F (c.f.: FRRTMS75H19F205V) e M D M (c.f.: DMCMHL83R11F839N), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M C in Campobasso, via XXIV Maggio n. 137,
contro
Regione Molise in persona del Presidente p. t., Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del Ministro p. t., e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p. t., tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliati in Campobasso, via Garibaldi, n. 124;
Comune di Campomarino, in persona del Sindaco p. t., non costituitosi;
A.r.p.a. Molise, in persona del Direttore Generale p. t., non costituitasi in giudizio;
nei confronti di
Terna S.p.A. in persona del legale rappresentante p. t., Replus S.r.l. in persona del legale rappresentante p. t., cointeressate, non costituitesi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei seguenti atti: 1) la Determinazione Dirigenziale n. 2083 del 30 maggio 2016 emessa da Regione Molise - Direzione Generale della Giunta - Area Seconda - Servizio Programmazione Politiche Energetiche, con cui è stato espresso diniego all’istanza, presentata ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, della società Etos Energia S.r.l., per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, da realizzare nel Comune di Campomarino, con opere di connessione alla RTN nella sottostazione elettrica del Comune di Portocannone;2) l’atto prot. n. 25288/2016 del 7 marzo 2016 emesso, ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/1990, da Regione Molise, Direzione Generale della Giunta Servizio Programmazione Politiche Energetiche a mezzo del quale, in relazione all’istanza di realizzazione del parco eolico proposto dalla ricorrente Etos Energia S.r.l., venivano anticipati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;3) il verbale di conferenza di servizi ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 del 17 settembre 2015, con il quale il Responsabile del Procedimento esprimeva diniego alla realizzazione dell’impianto sulla base dei pareri ostativi del Comune di Campomarino e dalla Direzione Regionale del Molise del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mi.b.a.c.t.) e stabiliva di procedere alla trasmissione degli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 14-quater comma 3 della legge 241 del 1990;4) il parere negativo al progetto di impianto eolico espresso dalla Direzione Regionale del Molise del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all’allegato 4 del verbale di conferenza di servizi del 17 settembre 2015 e relativa relazione istruttoria parte integrante dello stesso;5) il parere negativo al progetto di impianto eolico espresso dal Comune di Campomarino prot. n. 15631 del 16 settembre 2015 di cui all’allegato 3 del verbale di conferenza di servizi del 17 settembre 2015;6) la nota prot. 118102/2015 del 22 ottobre 2015 trasmessa da Regione Molise - Direzione Generale - Servizio Programmazione Politiche Energetiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - Ufficio per Concertazione Amministrativa e il Monitoraggio in Materia di Territorio, Ambiente e Immigrazione, con cui è stata rimessa a tale organo, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 3, della legge 241 del 1990, la questione relativa al superamento del dissenso espresso in conferenza di servizi, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 dalla Direzione Regionale del Molise del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;7) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui la nota della Regione Molise prot. n. 12001/2016 in data 3 febbraio 2016 con cui, con riferimento alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. DICA 1584 del 26/01/2016, concernente il procedimento ex articolo 14-quater, comma 3, della legge 241/90, si richiedeva il riesame dell’istanza di rimessione trasmessa con nota prot. 118102/2015 del 22 ottobre 2015;le note del Segretariato Regionale del Molise del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 0000612 del 16.02.2016, prot. 0004181 del 17.11.2015;la nota Mi.b.a.c.t. prot. 4708 del 16 dicembre 2015, citata nella precedente;ove occorrer possa, le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, prot. DICA 0032307 del 23 dicembre 2015;prot. DICA 0001584 del 26 gennaio 2016;prot. DICA 0003586 del 22 febbraio 2016;nonché per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente in ragione degli illegittimi atti impugnati, come meglio quantificati in corso di causa;
Visti il ricorso e i relativi allegati e le successive due memorie della ricorrente;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e le successive memorie e note di deposito di Regione Molise, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2017 il dott. O C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – La ricorrente Etos Energia S.r.l. (in seguito Etos), società specializzata nella progettazione, costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in data 17 settembre 2012, presentava alla Regione Molise istanza prot. 34684, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per l’autorizzazione di un parco eolico, da realizzarsi nel territorio comunale di Campomarino (Cb), nelle località Zezza, Madonna Grande, e Nuova Cliternia;un progetto che, nella sua prima configurazione, constava in 19 aerogeneratori per un totale di 38 Mw. Al fine di ottimizzare la connessione alla rete elettrica era prevista una soluzione condivisa con altro operatore – società Re.Plus - mediante collegamento aereo da 150 Kv a una stazione elettrica, da interconnettere alle linee della rete “Campomarino – Portocannone” e “Portocannone – San Martino in Pensilis”. La soluzione di connessione, allegata all’istanza di autorizzazione, veniva approvata da Terna S.p.A. con codice 201100482. In tale preventivo di connessione, la società Terna faceva presente che l’acquisizione dell’autorizzazione per la costruzione della stazione di connessione, era in capo ad altro soggetto, titolare di diversa iniziativa sulla stessa area. La Etos presentava istanza di V.I.A. (avvalendosi della facoltà di evitare l’iter di verifica di assoggettabilità a V.I.A.);su tale istanza, con delibera di G.R. n. 259 del 20 giugno 2014, la Regione Molise esprimeva giudizio di compatibilità ambientale favorevole, stralciando, tuttavia, 10 delle 19 torri componenti l’iniziale progetto presentato;i rimanenti 9 aerogeneratori e le opere di connessione venivano assentiti a condizione del rispetto delle prescrizioni imposte nella relazione istruttoria di ARPA Molise. In sede di conferenza dei servizi del 3 luglio 2014, il Direttore Regionale del Ministero dei beni e le attività culturali e turistiche (Mi.b.a.c.t.) contestava le risultanza dell’istruttoria di ARPA Molise circa le valutazioni paesaggistiche, evidenziando che il progetto ridotto da 19 pali a 9 pali fosse non più il progetto originario sul quale esprimere il parere di competenza. Ciò induceva la Regione Molise ad esigere che Etos - alla luce della riduzione degli aerogeneratori imposta da ARPA - ripresentasse un nuovo progetto di nove pali. Etos, in data 13 ottobre 2014, prot. 90626, ripresentava il progetto, la cui unica sostanziale innovazione riguardava lo stralcio di 10 aerogeneratori. Nel corso della seconda seduta di conferenza di servizi, tenuta in data 20 novembre 2014, il Mi.b.a.c.t., qualificando la dimidiazione delle torri come “modifica sostanziale al progetto”, chiedeva la riapertura dei termini istruttori in sede di V.I.A., ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006. A tale richiesta replicava negativamente il Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise, chiarendo che quella descritta non costituisse modifica sostanziale al progetto. Anche il Comune di Campomarino - che peraltro aveva partecipato ai lavori della V.I.A. limitandosi a comunicare il nominativo del proprio responsabile del procedimento, senza riversare in detta sede alcun parere di competenza – formulava proprie osservazioni, chiedendo di esaminare in sede di conferenza di servizi tutta la documentazione progettuale. La conferenza chiudeva i lavori di seduta, chiedendo alla proponente ditta Etos di integrare la documentazione progettuale. La Regione convocava nuova conferenza dei servizi per il giorno 30 luglio 2015 ma, attesa l’impossibilità di prendervi parte comunicata dal Mi.b.a.c.t., la Regione, con nota del 22 luglio 2015 rinviava la conferenza dei servizi a data da destinarsi. L’iter riprendeva il 17 settembre 2015, con una nuova conferenza dei servizi decisoria, nell’ambito della quale venivano rilasciati pareri favorevoli da parte di Servizio Valutazioni Ambientali, Azienda Sanitaria Regionale del Molise, Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale Paesaggistica della Regione, Autorità di Bacino, Provincia di Campobasso, Comune di Portocannone (previa delibera di Consiglio comunale 30 luglio 2015). Venivano, altresì, acquisiti i due pareri negativi del Comune di Campomarino – Servizio Urbanistica e della Direzione Regionale per i beni e le attività culturali del Molise. In esito alla seduta di conferenza di servizi del 17 settembre 2015, il Responsabile unico del procedimento della Regione, preso atto dei pareri negativi espressi dal Comune di Campomarino e dal Mi.b.a.c.t., chiudeva i lavori disponendo di rimettere gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui faceva seguito, a mezzo di nota della Regione Molise prot. 118102/2015 del 22 ottobre 2015, la formale rimessione, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241/1990. In data 15 dicembre 2015 la ricorrente società depositava avanti a questo T.a.r. il ricorso n.r.g. 456/2015 per l’annullamento degli atti attraverso cui la Regione Molise rimetteva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la questione relativa al superamento del dissenso espresso in conferenza di servizi dal Mi.b.a.c.t. e dal Comune di Campomarino. In esito alla riunione istruttoria del 18 ottobre 2015 presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, la Presidenza medesima, con atto prot.