TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-05-20, n. 202401863

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-05-20, n. 202401863
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401863
Data del deposito : 20 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2024

N. 01863/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00977/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 977 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-di Catania, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Direttore dell'Urbanistica e della Gestione del Territorio del Comune di Catania n° -OMISSIS- notificato il -OMISSIS- ex art. -OMISSIS-9 c.p.c., che ha disposto la revoca in autotutela della concessione edilizia in sanatoria di cui al provvedimento n.-OMISSIS- rilasciata ai sigg. -OMISSIS- per frazionamento in due unità dell'appartamento al quarto piano dello stabile in via -OMISSIS-con ingiunzione di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, nonché, se del caso, della nota interlocutoria prot. -OMISSIS- e del verbale di sopralluogo del -OMISSIS- del Corpo di P.M. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catania e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente espone in sintesi, per quanto di interesse, quanto segue: a) di essere proprietario di un appartamento al quarto piano della -OMISSIS- pervenutogli dalla madre giusta atto di donazione a rogito notaio -OMISSIS-;
b) che detta palazzina fa parte di un progetto unitario per la realizzazione di quattro palazzine, approvato con provvedimento del Sindaco di Catania n. -OMISSIS-9;
c) che nel progetto originario sono rappresentati i terrazzi di copertura con parapetto di tutte e quattro le palazzine e nel (secondo) progetto in variante del 1960, poi assentito con N.O. del -OMISSIS- è individuata sui terrazzi, in posizione centrale e longitudinale, un’area di forma rettangolare e tripartita, per installare “ eventuale locale vasche ”, al cui interno sono indicate due aperture per accedervi dal piano sottostante;
d) che l’appartamento del ricorrente deriva da un frazionamento, realizzato nel 1982, dell'unico originario appartamento, con sovrastante terrazzo di pertinenza esclusiva su cui insistevamo i volumi tecnici della palazzina, in due unità abitative (-OMISSIS-);
e) per regolarizzare detto frazionamento è stata presentata istanza di condono ai sensi della L.47/85 in data 30.09.1986;
f) in data-OMISSIS--- i due proprietari delle unità derivanti dal predetto frazionamento (il ricorrente e la sorella) procedevano ad una denuncia di variazione catastale (per effetto della quale i subalterni 11 e 12 venivano soppressi e si costituivano i nuovi sub -OMISSIS- e -OMISSIS-) al fine di identificare catastalmente i citati locali tecnici, già presenti sul terrazzo di copertura, i quali - benchè coevi alla realizzazione del fabbricato - non risultavano riportati nelle planimetrie catastali, come d’uso negli accatastamenti degli anni ‘60, ove sono allocati l’argano dell’ascensore e le vasche di raccolta dell’acqua, queste ultime poi dismesse negli anni 80;
g) che con atto rep. n.-OMISSIS- si procedeva all’identificazione catastale di detti locai tecnici;
h) che con provvedimento n. -OMISSIS- è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria per il detto frazionamento dell’unica unità immobiliare;
i) che in data 16.3.2018 è stato stipulato un contratto preliminare di compravendita della unità di proprietà del ricorrente identificata al fg. -OMISSIS- odierna controinteressata;
i) che la promissaria acquirente, immessa nel possesso dell’immobile, nelle more della stipula del definitivo, realizzava abusivamente una importante modifica dei locali tecnici esistenti sul terrazzo (consistenti nell’apertura di una finestra nel locale argano, nella tamponatura delle pareti finestrate dei locali vasche, nella diversa distribuzione e destinazione d’uso dei vani dell’unità immobiliare e nella soppressione del solaio e la realizzazione di una scala a giorno, con ampliamento del volume abitabile, per il collegamento in verticale dell’appartamento alla soprastante terrazza, collegamento che in precedenza era garantito semplicemente da una scala retrattile e da una botola nel preesistente vano disimpegno);
l) che a seguito di detti lavori il ricorrente proponeva ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. che veniva concesso dal Tribunale di Catania con ordinanza del -OMISSIS- previa c.t.u. sullo stato dei luoghi e, quindi, introduceva il giudizio per la risoluzione del contratto preliminare di vendita con la promissaria acquirente e per la condanna della stessa al risarcimento dei danni per le modifiche ed abusi commessi all’interno dell’appartamento;
m) che il Comune di Catania, a seguito di esposto della controinteressata, con nota prot. n. -OMISSIS-comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento per la revoca della concessione in sanatoria n. -OMISSIS-, essendo emerse alcune criticità sulla validità della concessione rilasciata per il piano quarto ed essendo stata accertata la carenza di titoli edilizi per le opere abusivamente edificate al piano quinto sulla terrazza di copertura;
n) con memorie del -OMISSIS-, il ricorrente illustrava le proprie ragioni;
o) con provvedimento n.-OMISSIS- il Comune ha revocato in autotutela la concessione in sanatoria n.-OMISSIS- ed ordinato la demolizione delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Avverso detto provvedimento il ricorrente ha dedotto i motivi di seguito sintetizzati:

1.ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI, CARENZA D’ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETA’. VIOLAZIONE DELL’ART. 21 NONIES CO. 2 DELLA L. 241/90 E S.M.I.. DECADENZA DAL POTERE DI AUTOTUTELA PER ESERCIZIO TARDIVO. Lamenta il ricorrente che il Comune non avrebbe considerato: a) che la responsabilità per le opere abusive di trasformazione ed ampliamento dell’unità abitativa posta al quarto piano e nella soprastante terrazza di proprietà del ricorrente è da attribuirsi esclusivamente alla controinteressata, che le ha eseguite dopo la stipula del preliminare di vendita in data 16.03.2018, e che esse non sono invece in alcun modo riferibili alla variazione catastale effettuata dal ricorrente nel -OMISSIS--;
b) che la legittimità della variazione catastale effettuata nel -OMISSIS-- è stata riconosciuta dallo stesso Comune già nel febbraio del 2019, quando l’Ente ha acquisito la SCIA in sanatoria relativa all’appartamento (sub -OMISSIS-) confinante con quello del ricorrente (sub -OMISSIS-);
c) che la SCIA in questione è accompagnata dagli elaborati grafici e da una perizia giurata in cui il tecnico incaricato ha accertato che i volumi tecnici realizzati erano previsti nel progetto “ solo in planimetria pianta della copertura ”, che “ per tali opere la normativa presente all’epoca di approvazione del progetto non riportava limitazioni sul dimensionamento dei volumi tecnici né tantomeno sulle altezze delle stesse. Il dimensionamento e la normativa sui volumi tecnici è stata perfezionata con le norme di attuazione del PRG del 1964, adottato nel 1969” e che, pertanto, “l’attuale locale di sgombero al piano quinto (6° ft.) (all. B) sia stato legittimamente realizzato ”;
d) che il Comune, avendo rilasciato la specifica attestazione “assentita” sulla menzionata SCIA, ha quindi riconosciuto la regolarità, sia dal punto di visto urbanistico che catastale, del volume tecnico soprastante il terrazzo di copertura dell’immobile posto al quarto piano;
e) che poiché con detta SCIA il Comune ha riconosciuto che la formazione del subalterno -OMISSIS-, di proprietà della sig.ra -OMISSIS-, è urbanisticamente e catastalmente legittima, conseguentemente, anche la coeva variazione catastale del subalterno -OMISSIS- del ricorrente deve ritenersi tale, provenendo entrambi i subalterni dalla stessa variazione catastale;
f) che al più ove il Comune avesse ritenuto irregolare il subalterno -OMISSIS- avrebbe dovuto procedere all’annullamento della SCIA ai sensi dell’art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i.;
g) avendo invece riconosciuto la regolarità della formazione del subalterno -OMISSIS- - e quindi anche del sub -OMISSIS- - il Comune è ormai decaduto dal potere di annullare la concessione edilizia in sanatoria, sia per il sub -OMISSIS- che per il sub -OMISSIS-;
h) del tutto irrilevante l’affermazione contenuta nelle premesse del provvedimento impugnato secondo cui il Comune “ non era a conoscenza della avvenuta soppressione dei subb 11 e 12 alla data di rilascio della citata concessione edilizia in sanatoria ” in quanto, come detto, il Comune ha avuto conoscenza di detta trasformazione già in data 1.2.2019 con la presentazione della citata SCIA, sicché è tardivo il provvedimento di revoca ( rectius annullamento) impugnato rispetto alla concessione edilizia del-OMISSIS--;
i) la dichiarazione sostitutiva resa dal ricorrente in data -OMISSIS--, sulla base della quale è stata rilasciata la concessione in sanatoria, non contiene una dichiarazione contraria alla realtà, in quanto è vero che non sono state apportate modifiche rispetto a quanto dichiarato nell’istanza di sanatoria sia per quanto riguarda la consistenza (superficie e volume) che per la destinazione d’uso degli appartamenti. Infatti, dalle planimetrie catastali depositate con la denuncia di variazione risulta che gli appartamenti hanno la stessa superficie, lo stesso volume e la stessa destinazione dei subalterni soppressi, mentre i volumi tecnici soprastanti, legittimi e non computabili in termini volumetrici, sono stati introdotti solo per rappresentazione grafica.

2. VIOLAZIONE DELL’ART. 21-NONIES CO. 2 L. 241/90 E S.M.I. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ . Il Comune avrebbe illegittimamente rifiutato di convalidare la concessione edilizia del -OMISSIS--, nonostante il ricorrente abbia chiarito che la denuncia di variazione catastale in data-OMISSIS--- non integrava denunzia di ampliamento per sopraelevazione e di diversa distribuzione degli spazi interni, bensì denunzia ricognitiva del terrazzo soprastante di copertura, nonchè dei volumi tecnici presenti sul detto terrazzo previsti nel progetto assentito, ma anch’essi non riprodotti nella planimetria catastale originaria. Si contesta, in particolare, il contenuto della nota prot. -OMISSIS- con cui la Direzione Urbanistica ha affermato che: “ Per quanto concerne la richiesta di convalida con i nuovi sub -OMISSIS- e -OMISSIS- della concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS- già soppressi, si rammenta che i locali di sgombero edificati abusivamente sopra il piano di copertura dell’edificio, sono stati catastati arbitrariamente come “ampliamento in sopraelevazione” e “piano quinto” con gli stessi sub -OMISSIS- e -OMISSIS- degli appartamenti sottostanti, quando invece, i locali di sgombero, se autorizzati, sono caratterizzati dall’attribuzione di un nuovo subalterno e dalla categoria catastale C2 ” (doc. 28 cit.). La considerazione è smentita da quanto già riconosciuto dall’Ufficio assentendo la SCIA dell’1.2.2019 concernente il subalterno -OMISSIS-. Con la già ricordata perizia giurata allegata alla SCIA è stata data la dimostrazione della legittimità dei volumi tecnici senza rilievi da parte dell’Ufficio, per cui affermandone l’abusività, l’Ufficio contraddice quanto ha già riconosciuto per il sub-OMISSIS-.

Errata è anche l’affermazione secondo cui detti volumi sono stati accatastati come “ampliamento in sopraelevazione” e “piano quinto” degli appartamenti sottostanti in quanto la variazione introdotta dal tecnico consiste nel rappresentare graficamente i locali tecnici secondo una delle procedure “docfa” consentite per il “recupero di situazione pregressa”, utilizzando la voce promiscua “ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni”, senza che ciò significhi o comporti nuova volumetria o inglobamento della stessa nell’appartamento sottostante. Ancora una volta la regolarità della variazione nei termini anzidetti è stata riconosciuta per il sub -OMISSIS-, assentendo la Scia, per cui il Comune si contraddice. Ed ancora, il termine “locali di sgombero” utilizzato nella nota comunale è fuorviante in quanto è stato già riconosciuto nella Scia riguardante il sub -OMISSIS- che trattasi di locali tecnici.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21 QUINQUIES, 21

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