TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza collegiale 2017-05-22, n. 201700820

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza collegiale 2017-05-22, n. 201700820
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201700820
Data del deposito : 22 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2017

N. 01765/2013 REG.RIC.

N. 00820/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01765/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1765 del 2013, proposto da:


T G, T B, rappresentati e difesi dall'avvocato S C, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Turco, 71;


contro

Società Terna Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati F S, G B, F D S, A I, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F S in Catanzaro, via Nunzio Nasi, 18;

per la dichiarazione e la condanna

della Società Terna spa al risarcimento del danno causato ai ricorrenti in conseguenza dell'occupazione illegittima dei suoli (ricorso in riassunzione).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Societa' Terna Spa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2017 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Con atto di citazione del 26 ottobre 2001 i sigg.ri G T e B T, premettendo di essere proprietari per successione ereditaria del sig. Bianco Giuseppe di un terreno sito nel Comune di Triolo (CZ), riportato nel N.C.T. di detto Comune alla partita 4609, foglio 37, p.lle 164, 394, 395, 396, e che detto fondo sarebbe stato occupato abusivamente dalla Terna spa al fine di costruire una linea elettrica a 150 kv Catanzaro-Feroleto, senza la preventiva notifica di alcun decreto di espropriazione o autorizzazione all’occupazione, convenivano innanzi al Tribunale Civile di Catanzaro la società Terna per la condanna della stessa al risarcimento dei danni derivanti dall’illecito permanente sui detti fondi.

Gli stessi premettevano che:

- con decreto del 19 giugno 2000 n 1407 il Dirigente del settore n 18 del Dipartimento dei lavori Pubblici ed acque della Regine Calabria autorizzava in via provvisoria (3 anni prorogabili di altro anno) la T.E.R.N.A Trasmissione Elettrica Rete Nazionale SPA a dare inizio alla costruzione della Linea Elettrica 150 kV Catanzaro Feroleto;
i lavori venivano dichiarati indifferibili e urgenti;

- con successivo decreto del 15/11/2000 n.44 l'Ufficio Espropri della Provincia di Catanzaro autorizzava la TERNA ad occupare d'urgenza i terreni coinvolti nella realizzazione dell'elettrodotto (tra cui quelli in questione);
il decreto prevedeva che la occupazione avesse luogo entro tre mesi e che avesse una durata non superiore a cinque anni;

- veniva fissata la data di immissione in possesso per il 17 gennaio 2001, ma la comunicazione dell'immissione però non veniva consegnata;
in data 22 aprile 2004 il dirigente generale del dipartimento dei lavori pubblici della Regione Calabria emetteva il decreto n.1042 con cui autorizzava in via definita l'elettrodotto Catanzaro – Feroleto;

- il 4 novembre 2004 il Dirigente del settore espropri della Provincia di Catanzaro determinava l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio ai proprietari dei terreni da servire all'elettrodotto;

- con decreto del 20 settembre 2006 n.31 lo stesso Dirigente quindi imponeva la servitù di inamovibilità dell'elettrodotto;

- si costituiva in giudizio la convenuta T.E.R.N.A. che, tra l’altro, eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;

- con sentenza n.2352/12 del 29 giugno 2012 il Tribunale civile di Catanzaro dichiarava il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in favore di quella amministrativa quanto alla domanda risarcitoria proposta da G T e B T nei confronti di Tema SpA.

Con ricorso in riassunzione, notificato in data 20 dicembre 2013, i sigg.ri G T e B T hanno convenuto Terna s.p.a. innanzi al T.A.R. per sentirla condannare al risarcimento in loro favore di tutti i danni derivanti dall’asserita occupazione illegittima ed apprensione dei fondi di loro proprietà ricadenti nel Comune di Triolo (CZ), riportati nel N.C.T. di detto Comune alla partita 4609, foglio 37, p.lle 164, 394, 395, 396, oltre al risarcimento di tutti gli altri danni.

2. La società Terna, premesso di essere proprietaria, concessionaria e gestore della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale, nel cui ambito rientra l’elettrodotto per cui è causa, si è costituita in giudizio per resistere al gravame, eccependo, tra l’altro, l’incompetenza funzionale del giudice adito.

3. A seguito di rinvii su richiesta delle parti, in data 17 maggio 2017 il ricorso è stato posto in decisione.

4. Va dichiarata l’incompetenza del T.A.R. Calabria.

L’appartenenza della linea elettrica, oggetto del presente giudizio, alla rete elettrica nazionale (quale risulta dal D.M. 25.6.1999 e dall’allegato 2 relativo alle reti di collegamento con centrali, depositati dalla società Terna), comporta, infatti, l’applicazione degli artt. 14 e 135, comma 1, lett. f), c.p.a., che, nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, devolve alla competenza funzionale del T.A.R. Lazio, sede di Roma, le controversie - anche in relazione alla fase cautelare ed alle questioni risarcitorie - comunque attinenti alle procedure ed ai provvedimenti della P.A. o dei soggetti a questa equiparati, aventi ad oggetto la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW, nonché di quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia 11 marzo 2010 n. 166;
T.A.R. Calabria Catanzaro sez. II, n 13 aprile 2014 n.423;
T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 10 gennaio 2013 n. 11;
T.A.R. Campania Salerno, sez. II, ord. 25 luglio 2014, n.1414;
ord. T.A.R. Lombardia Milano n.1410/2014;
sez. III n.1409/2014;
T.A.R. Campania Napoli sez. V 27 giugno 2013 n.3345;
ord. Consiglio di stato sez. VI, 29 gennaio 2016, n.354).

5. In considerazione della peculiarità della questione trattata, sussistono eccezionali ragioni per compensare fra le parti le spese giudiziali.

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