TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2014-05-21, n. 201402793
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Testo completo
N. 02793/2014 REG.PROV.COLL.
N. 07128/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7128 del 2007, proposto da:
Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L D L d Mgnano, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Cesario Console, n. 3;
contro
- Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., e Presidente della Giunta regionale della Campania, non costituiti;
- A.S.L. Napoli 5, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. E M e Gelsomina D'Antonio, con domicilio legale in Napoli presso la Segreteria del TAR Campania;
per l'annullamento
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 145 del 6/4/2007, concernente il trasferimento al patrimonio della ASL NA 5 di un immobile sito in Sorrento al Corso Italia; della nota ASL prot. n. 4177 del 13/9/2007 di trasmissione del decreto regionale; nonché degli atti connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.S.L. Napoli 5;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2014 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
Con ricorso notificato il 16/11/2007, il Comune di Sorrento - nella dedotta qualità di proprietario di un immobile sito al corso Italia, acquisito dal 1/1/1976 senza alcun vincolo di destinazione a seguito della soppressione dell’Opera Nazionale Maternità e Infanzia in base alla legge n. 698 del 1975 - proponeva l’impugnativa in epigrafe contro il trasferimento del cespite alla ASL NA 5 ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 502 del 1992 e dell’art. 26 della legge regionale n. 32 del 1994, concludendo per l’accoglimento.
La ASL intimata si costituiva in giudizio resistendo al gravame.
DIRITTO
1. Preliminarmente, posto che il ricorrente rappresenta di aver proposto il ricorso “tuzioristicamente … nella consapevolezza del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo”, è opportuno dare atto che la controversia spetta alla cognizione del Tribunale amministrativo.
Infatti le determinazioni regionali in materia, pur essendo vincolate allo scopo finale