TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-01-31, n. 201701573
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Pubblicato il 31/01/2017
N. 01573/2017 REG.PROV.COLL.
N. 11838/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11838 del 2015, proposto da:
Avv. E L, rappresentato e difeso in proprio, ex art. 22, comma 3, c.p.a., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Valadier, 43;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
all’ordinanza di assegnazione pubblicata in data 23.10.2014, nel procedimento iscritto al n. 23117/14 R.E., dal Tribunale Ordinario di Roma, sez. IV bis – esecuzioni mobiliari, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 25 gennaio 2017 il dott. Ivo Correale e nessuno presente per le parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ex art. 112 c.p.a a questo Tribunale, l’avv. E L chiedeva l’ottemperanza all’ordinanza in epigrafe.
Dopo plurimi rinvii della camera di consiglio per consentire il deposito in atti della “cartolina” attestante l’effettuata notifica del ricorso presso la sede “legale” dell’Amministrazione intimata, alla camera di consiglio del 25 gennaio 2017 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, preso atto del mancato deposito in atti della suddetta “cartolina” e in assenza di costituzione “sanante” del Ministero della Giustizia, dichiara il ricorso inammissibile.
Non si dà luogo a pronuncia sulla spese, per la suddetta mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.