TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-01-24, n. 201900100

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-01-24, n. 201900100
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201900100
Data del deposito : 24 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2019

N. 00100/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00919/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 919 del 2018, proposto da
R P, rappresentata e difesa dall'avvocato M U, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Bari, Via Melo, 97

per l'ottemperanza

della sentenza del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro n. 248 del 12.2.2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto la prof. R P ha agito per ottenere dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro n. 248 del 12.2.2015, notificata in forma esecutiva il 6/10.7.2015, non impugnata e passata in cosa giudicata.

La ricorrente, in particolare, ha esposto di aver proposto in data 26.8.2014, in qualità di docente abilitata all’insegnamento nella scuola secondaria superiore (classe di concorso AD03: sostegno aea tecnica), un ricorso finalizzato al riconoscimento del diritto all’assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal 1.9.2009, previo riconoscimento del diritto all’inserimento “ a pettine ” nelle graduatorie provinciali di Vercelli per il biennio 2009/2011.

Ha soggiunto che in accoglimento della proposta domanda il Giudice del Lavoro ha dichiarato “ il diritto della ricorrente ad essere assunta a tempo indeterminato sin dal 1.9.2009, attraverso la stipula del relativo contratto, per la classe di concorso AD03, con ogni conseguenza giuridica ed economica ”, ma che, tuttavia, l’Amministrazione sarebbe rimasta inerte.

Con l’odierno ricorso ha, dunque, chiesto a questo Tribunale di ordinare all’Amministrazione intimata di ottemperare alla sentenza sopra indicata, “ ove occorra ” disponendo la retrodatazione all’1.9.2009 del contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere presso l’Ambito Territoriale di Bari, per la classe di concorso AD03 (sostegno area tecnica), ad ogni effetto giuridico ed economico, ovvero mediante la stipula di un nuovo contratto a decorrere dal 1.9.2009.

Va, infatti, evidenziato che la ricorrente ha fatto presente che “ nelle more ” ha ottenuto l’immissione in ruolo “ nella provincia di Bari, per la stessa classe di concorso AD03 Sostegno Area Tecnica ” (cfr. pag. 2).

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato (18.12.2018), depositando il decreto emesso in data 20.10.2015 dal dirigente dell’Ufficio scolastico regionale del Piemonte – ambito della Provincia di Vercelli, nel cui preambolo si è specificato che la ricorrente è stata immessa in ruolo “ nella provincia di Bari con decorrenza giuridica dall’01.09.2013 ed economica dall’01.09.2014 ”, stabilendosi che alla stessa debba essere riconosciuta “ l’assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01.09.2009 ed economica dal 01.09.2014 in applicazione della sentenza del Tribunale di Trani n. 248/2015 ”.

All’udienza in Camera di Consiglio del 19 dicembre 2018 il difensore della prof. P ha chiesto termine per esaminare tale documentazione;
in vista della discussione del ricorso, differita all’udienza del 9 gennaio 2019, la ricorrente ha depositato una memoria (4.1.2019) nella quale ha replicato che “ affinché la sentenza in questione possa ritenersi del tutto eseguita è necessario che l’assunzione a tempo indeterminato abbia decorrenza giuridica ed economica al 1.9.2009 (entrambe, quindi, al 1.9.2009: sia quella giuridica sia quella economica) ” (cfr. pag. 2).

A tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Non è in discussione, nella specie, che è stato accertato in sede giurisdizionale il diritto alla retrodatazione dell’inserimento, a far data dall’1.9.2009, nell’elenco degli insegnanti di sostegno relativo al biennio 2009 – 2011. Sotto tale profilo, la sentenza del Tribunale di Trani ha fatto proprie le statuizioni della Corte Costituzionale nella sentenza 9 febbraio 2011, n. 41, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 della Costituzione dell'art. 1, comma quarto ter, del DL 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, nella parte in cui prevedeva che, in sede di aggiornamento per il biennio 2009 - 2011 delle graduatorie ad esaurimento, i docenti che avessero chiesto il trasferimento in una provincia diversa da quella in cui risultano iscritti fossero collocati in coda alla relativa graduatoria, senza il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti in quella di provenienza.

Il punto critico è, invece, rappresentato dal diritto della ricorrente ad ottenere i benefici di carattere economico rivenienti dal sopra citato riconoscimento e a partire dalla medesima data del disposto inserimento (1.9.2009).

Sul punto va, tuttavia, rilevato che la ricorrente non ha minimamente provato in giudizio che, se fosse stata inserita a pettine nella graduatoria della provincia di Vercelli in occasione dell’aggiornamento 2009 – 2011, sarebbe venuta a trovarsi in posizione migliore rispetto all’ultimo docente che ha ottenuto l’immissione in ruolo all’1 settembre 2009 e, dunque, sarebbe stata immessa in ruolo già in tale momento.

È, all’opposto, pacifico, ai sensi dell’art. 64, comma 2 del codice del processo amministrativo, che la ricorrente è stata immessa in ruolo, presso la Provincia di Bari, a decorrere dall’1.9.2013.

Di conseguenza, è legittima la disposta decorrenza degli effetti economici a partire dall’1.9.2014, tenuto conto che i docenti assunti a tempo indeterminato devono essere nominati in prova (art. 437 del d.lgs. 297/1994) e ammessi ad un anno di formazione (art. 440 del d.lgs. 297/1994).

L’Amministrazione scolastica ha, perciò, ottemperato correttamente alla sentenza oggetto del Tribunale di Trani n. 248/2015;
la pretesa della ricorrente a che la decorrenza giuridica ed economica coincidano è, invece, il risultato di un’asserzione di principio, priva di riscontro probatorio.

In conclusione, il ricorso va respinto.

In ragione della costituzione meramente formale del Ministero si dispone la compensazione delle spese processuali.

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