TAR Trieste, sez. I, ordinanza cautelare 2013-11-20, n. 201300096
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N. 00096/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00307/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2013, proposto da:
L F e L F, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti A C e L D P, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
contro
Comune di Casarsa della Delizia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. B B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe S in Trieste, via Donota 3;
nei confronti di
J W, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza - ingiunzione per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi "per interventi subordinati a S.C.I.A. eseguiti in violazione alle previsioni dello strumento urbanistico, art 42 e 50 comma 5 della L.R. 19/2009 n. 61 dd. 13.9.2013, notificata in pari data;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casarsa della Delizia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, ad una sommaria delibazione, che il ricorso non presenta apprezzabili elementi di fumus boni juris e che appaiono, anzi, condivisibili le argomentazioni svolte dall’Amministrazione resistente a difesa della legittimità del proprio operato;
Ritenuto, quindi, di respingere l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
Ritenuto, in ogni caso, che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite relative alla presente fase cautelare;