TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-04-04, n. 202406522

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-04-04, n. 202406522
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202406522
Data del deposito : 4 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2024

N. 06522/2024 REG.PROV.COLL.

N. 16752/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16752 del 2023, proposto da
Comune di Albano Laziale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato G D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, in persona del Sindaco di Roma Capitale in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



nei confronti

Hitachi Zosen Inova Italia S.r.l., Acea Ambiente S.r.l., Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.A., Suez Italy S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Alessandro Botto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, alla Via di San Nicola Da Tolentino n. 67;
Ama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, al Viale Liegi n. 32;
Giubileo 2025 S.p.A., Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia Regionale Protezione Ambientale – Arpa Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- del bando di gara di Roma Capitale del 16 novembre 2023 inerente la procedura di “Project financing ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 36/2023 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per “ Affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla: a)progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti; b) progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione dell’impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l’ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati ” CIG: A02B7BF6AA - CUP: J82F22001280005;

- di tutti gli atti del procedimento e tutti gli atti allegati al predetto bando di gara, tra cui il disciplinare, e la documentazione tecnica; la proposta del promotore pervenuta entro il termine dell’1 marzo 2023; la nota riservata prot. n. NA/2023/12028 del 30.05.2023 con cui Roma Capitale avviava, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.lgs. 50/2016, la fase di interlocuzione con il proponente e quindi la nuova proposta del promotore “rimodulata” acquisita in data 26/10/2023;

- della determina NA 341 del 15.11.2023 di Roma Capitale con la quale si propone l’approvazione della proposta tecnico economica di Project financing presentata dal RTI - Raggruppamento Temporaneo di Imprese - composto da ACEA Ambiente s.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.A. e Suez Italy S.p.A.,

- l’Ordinanza n. 27 del 16/11/2023 prot. RM/2023/3520, con cui il Commissario Straordinario del Governo ha disposto l’approvazione della proposta presentata dal suddetto RTI, attribuendo allo stesso la qualifica di promotore;

- della determina a contrarre NA 342 del 16.11.2023 di Roma capitale con cui si “ determina di dare avvio al procedimento per l’affidamento della concessione mediante project financing ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 36/2023 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto ”;

- della determina dirigenziale 654 del 16.11.2023 di indizione della gara con approvazione dii tutti gli atti di gara;

- nonché di ogni eventuale atto presupposto, allo stato non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Roma Capitale, del Commissario Straordinario Giubileo 2025, della Regione Lazio, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché dei controinteressati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il Comune di Albano Laziale ha impugnato gli atti di cui in epigrafe relativi, da un lato, alla procedura pubblica di project financing , ex art. 193 del d. lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto l’affidamento della concessione del polo impiantistico relativo, da un lato, alla progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione, autorizzato con operazione R1 e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti; dall’altro, alla progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione dell’impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l’ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati (CIG: A02B7BF6AA - CUP: J82F22001280005).

Premesso, in punto di fatto, che con precedente ricorso erano stati già impugnati tutti gli atti presupposti ( id est , in estrema sintesi, le ordinanze adottate dal Commissario di governo, in applicazione della normativa di fonte ordinaria, attraverso le quali era stata individuata l’area ove realizzare l’impianto in questione), e che quest’ultimo era stato rigettato con sentenza TAR Lazio – Roma n. 12165 /23 del 19 luglio 2023 - il cui appello era stato trattenuto in decisione in data 30 novembre 2023 - allegava a tal fine quanto segue:

- che, in conformità all’avviso pubblico esplorativo, era pervenuta entro la scadenza del 1° marzo 2023 la proposta di project financing formulata dal RTI composto da ACEA Ambiente s.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.A. e Suez Italy S.p.A., cui faceva seguito la nota riservata prot. n. NA/2023/12028 del 30 maggio 2023 con cui Roma Capitale aveva avviato, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016, la fase di interlocuzione con il proponente e quindi la nuova proposta del promotore “rimodulata”, acquisita in data 26 ottobre 2023;

- che Roma Capitale aveva approvato la proposta tecnico economica di project financing presentata dal citato RTI, con ordinanza n. 27 del 16 novembre 2023 prot. RM/2023/3520 del Commissario Straordinario del Governo, nel contempo attribuendo allo stesso la qualifica di promotore;

- infine, che con determina a contrarre NA 342 del 16.11.2023, Roma Capitale determinava “ di dare avvio al procedimento per l’affidamento della concessione mediante project financing ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 36/2023 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto” , tant’è che in pari data veniva altresì emanata la determina 654 del 16 novembre 2023 di indizione della gara ed approvazione di tutti gli atti di gara oggetto del ricorso introduttivo.

2. In ragione di quanto esposto proponeva, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:

A) Illegittimità in via derivata dalle censure già dedotte con il ricorso deciso con la citata sentenza n. n. 12165 /23 (“ e dunque rilevanti in caso di accoglimento dell’appello già pendente al CdS ”), dirette a ribadire la illegittimità degli atti con lo stesso impugnati e presupposti (nella specie : “ 1) ordinanza n.7 dell’1 dicembre 2022 del Commissario Straordinario; 2) DPR che nomina un Commissario straordinario del Governo “al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025”, in carica fino al 31 dicembre 2026, come modificato dal successivo DPR 21 giugno 2022; 3) ordinanza n.3 del 4 agosto 2022 prot. N.64 del Commissario Straordinario di Governo; 4) decreto del Commissario straordinario n.1 del 12 agosto 2022 che dispone l’avvio della procedura di valutazione ambientale

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