TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-09-23, n. 202400141
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Testo completo
Pubblicato il 23/09/2024
N. 00141/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00122/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 122 del 2023, conseguente alla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato, integrato da ricorso per motivi aggiunti depositato il 6 marzo 2024, proposto da
G N, rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Serafini, n. 9 presso lo studio del suddetto avvocato;
contro
Comune di Trento, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Belenzani, n. 19, presso l’anzidetto avvocato negli uffici dell’Avvocatura comunale;
nei confronti
Bolghera Iniziative s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Lorenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via dei Paradisi n. 15/5, nello studio dell’anzidetto avvocato Lorenzi;
Piergiorgio Dalsasso, non costituitosi in giudizio;
Lorenzo Sani, non costituitosi in giudizio;
Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, non costituitasi in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo
- del permesso di costruire prot. n. 356064 dd. 21.12.2022 (conosciuto solo in data 07.04.2023) rilasciato dal Servizio Edilizia privata del Comune di Trento al signor Dalsasso Piergiorgio (poi volturato alla Bolghera Iniziative s.r.l.), avente ad oggetto i “ lavori di demolizione edificio esistente e realizzazione di un nuovo edificio a destinazione residenziale in p.ed. 118, p.f. 472/1, p.f. 472/7, p.f. 456/6 nel comuna catastale di Villazzano, salita dei Molini n.ro 18 ”;
- del permesso di costruire formatosi per silenzio assenso a far data dal 22.03.2022 e rilasciato con provvedimento prot. n. 74412 dd. 09.03.2023 (conosciuto solo in data 07.04.2023) dal Servizio Edilizia privata del Comune di Trento alla Bolghera Iniziative s.r.l, per la costruzione di un “ nuovo edificio residenziale in p.f. 472/3, p.f. 472/4, p.f. 472/5 nel comune catastale di Villazzano, via della Villa ”;
- del permesso di costruire formatosi per silenzio assenso a far data dal 22.03.2022 e rilasciato con provvedimento prot. n. 75460 dd. 09.03.2023 (conosciuto solo in data 07.04.2023) dal Servizio Edilizia privata del Comune di Trento alla Bolghera Iniziative s.r.l, per la realizzazione di un “ nuovo edificio residenziale in p.f. 472/2 nel comune catastale di Villazzano, via della Villa ”;
e, fin d’ora e per quanto occorrer possa, dell’art. 3 punto 1.11 “ precisazione in ordine alle altezze ” delle N.Att. del P.R.G. del Comune di Trento, siccome approvato con D.G.P. n. 182 dd. 12.02.2021;
nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, quali i vari pareri istruttori acquisiti agli atti comunali.
quanto al ricorso per motivi aggiunti
- dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
- del provvedimento del Servizio Edilizia del Comune di Trento n. prot. 31159 dd. 26.01.2024 che, nel rigettare l’istanza dd. 09.01.2024 di intervento in autotutela o comunque di esercizio dei poteri inibitori ex artt. 19 Lg. 241/1990 e 86 L.P. 15/2015, ha riconosciuta legittima la 2° SCIA di variante n. prot. 432235 dd. 12.12.2023 presentata dalla Bolghera Iniziative s.r.l. con riferimento al permesso di costruire n. 74412 dd. 09.03.2023, sull’assunto che “ la procedura di controllo della SCIA si è conclusa positivamente in data 11 gennaio 2023, non rilevando vizi che richiedano l’intervento dell’Amministrazione ”
Visti il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti depositato il 6 marzo 2024 e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Trento;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva di Bolghera Iniziative s.r.l.;
Viste le ulteriori memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35 comma 2 lettera c) e 84 c.p.a.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 settembre 2024 il consigliere A T e uditi i difensori delle parti come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il signor G N, odierno ricorrente, è proprietario della porzione materiale 4 di una palazzina residenziale sita in via della Villa n. 17/B a Villazzano di Trento contraddistinta dalla p.ed. 989 C.C. 439 Villazzano. A tale immobile si accede da una strada privata, già di proprietà della società Tielle S.A.S. di Trentini Franco &C. ed ora del signor Massimo Salgarolo e della signora Marcela Lacerda, che insiste sulla p.f. 446/1 C.C. 439 Villazzano e, riferisce il ricorrente, per un tratto di circa 30 m sulla stessa p.ed. 989 di sua proprietà. La p.f. 446/1 risulta gravata dal diritto di servitù di passo a piedi e con mezzi a favore delle p.ed. 118, p.f. 472/1, p.f. 472/2, p.f. 472/3, p.f. 472/4, p.f. 472/5, p.f. 472/6, p.f. 472/7 di proprietà della Bolghera Iniziative s.r.l. e della p.ed. 1043 di proprietà dei signori Lorenzo Sani, Sergio Tosolini e Giovanna Abram nonché della p.ed. 989 di proprietà dei signori Gianpaolo, Marino e Carolina Nicolini. Nel tratto della via d’accesso di circa 30 m della p.ed. 989 di proprietà quanto alla p.m. 4 del ricorrente non è annotata alcuna servitù di passo a favore delle particelle di Bolghera Iniziative s.r.l. e nemmeno a favore dei proprietari della p.ed. 1043.
2. Il proprietario della p.m. 4 della p.ed. 989 ha impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 notificato il 10 luglio 2023 i titoli edilizi in parte perfezionatisi per silenzio assenso a mezzo dei quali Bolghera Iniziative s.r.l. ha in corso la realizzazione sulla p.ed 118 e sulle pp. ff. 472/1, 472/2, 472/3, 472/4 e 472/5, 472/6 e 472/7, poste in prossimità della sua realità, di fabbricati ad uso abitativo. Il ricorrente, oltreché l’accresciuto carico antropico e di traffico veicolare lamenta lo sviluppo rilevante di superfici, volumetrie ed altezze conseguente allo sfruttamento assentito mediante i titoli suddetti dell’indice di utilizzazione fondiaria e dei limiti dimensionali della viabilità d’accesso previsti per i lotti singolarmente mentre nella fattispecie si sarebbe reso necessario, a dire del ricorrente, un piano di lottizzazione. Il ricorrente ha anche rilevato che l’originaria p.f. 472 per la maggior parte della sua estensione con destinazione a zona agricola di interesse primario E1 e per la parte residuale con destinazione residenziale, è stata oggetto del frazionamento n. 5276/2021 presentato il 25 novembre 2021 ovvero appena un mese prima del deposito delle istanze dei contestati permessi di costruire, con formazione di ben sette particelle fondiarie e di tre lotti urbanistici che ricadono per lo più in zona B2 - zona edificata di integrazione e completamento disciplinata dall’art. 38 delle norme di attuazione al piano regolatore generale.
3. Il Comune di Trento ha peraltro presentato opposizione ai sensi dell’art. 10 del medesimo d.P.R., chiedendo la trasposizione in sede giurisdizionale dell’impugnativa avanzata al Capo dello Stato. Ai sensi dell’art. 48 c.p.a. il signor Nicolini si è quindi costituito in giudizio avanti a questo T.R.G.A. e, conseguentemente, il ricorso avverso agli atti suddetti risulta ora radicato in questa sede.
4. Il ricorso, accompagnato da richiesta di misura cautelare, risulta in particolare articolato nei motivi di diritto che seguono:
I. Violazione ed omessa applicazione degli artt. 50 e ss. L.P. 15/2015 in relazione all’art. 30 D.P.R. 380/2001;eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, per travisamento dei fatti ed erronea rappresentazione della realtà, per manifesta irragionevolezza ed ingiustizia;omessa e comunque erronea motivazione.
Quanto agli interventi edilizi assentiti con i titoli impugnati si sarebbe resa necessaria la previa approvazione di un piano di lottizzazione “ per la definizione delle necessarie opere di urbanizzazione in ragione del significativo carico antropico che ne deriverà ”, con la conseguenza che la suddivisione del lotto originario in tre lotti alla luce dell’art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001 n.380 configurerebbe una lottizzazione abusiva. Infatti ai sensi dell’art. 50 comma 5 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 i “ piani di lottizzazione …. sono obbligatori…. nei seguenti casi: a) per l'utilizzo edificatorio di una o più aree contigue, finalizzato alla creazione di una pluralità di edifici oppure di un rilevante insieme di unità immobiliari, anche in un unico edificio, compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica di aree già edificate, quando è necessaria l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria o il loro adeguamento;b) per la trasformazione urbanistica o edilizia di una o più aree di estensione superiore ai 5.000 metri quadrati, calcolati con riferimento alla superficie fondiaria, predisposta attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti edificabili, o atti equivalenti, quando l'utilizzo comporta l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria ”. Mentre l’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede che “ si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione;nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio ”. Il lotto originario è stato artatamente suddiviso in tre lotti rispetto ai quali sono state presentate formalmente 3 distinte domande edilizie “ in modo da sfruttare al meglio i parametri edificatori previsti per le aree interessate, e per eludere l’obbligo di presentare un piano di lottizzazione esteso all’intera area per la necessità della contestuale programmazione e realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione ”.
II. Violazione ed omessa applicazione dell’art. 38 N.Att. PRG in relazione al principio di asservimento urbanistico del lotto;eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, per travisamento della realtà, per manifesta illogicità ed irragionevolezza;omessa e comunque erronea motivazione.
L’art. 38 delle NtA del PRG recante la disciplina delle zone B2 risulta violato in relazione al previsto principio di asservimento urbanistico del lotto, poiché l’indice di utilizzazione fondiaria disponibile sulla parte della originaria p.f. 472, ricadente in zona B2, avrebbe dovuto tener conto della costruzione esistente sulla p.ed. 118.
III. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 e 83 L.P. 15/2015 in relazione all’art. 38 N.Att. PRG L.P. 1/2008;eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, per travisamento dei fatti ed erronea rappresentazione della realtà, per manifesta illogicità ed irragionevolezza;omessa e comunque erronea motivazione.
L’art. 38 comma 2 delle NtA del PRG prevede che in zona B2 gli interventi edilizi devono rispettare anche “ le prescrizioni relative alla viabilità di accesso di cui ai successivi commi ”, ovvero deve essere garantita dal lotto oggetto di intervento e fino alla viabilità pubblica una “ viabilità di accesso avente una sezione non inferiore a metri 6 ”, fatte salve alcune specifiche eccezioni di cui ai commi 2 bis) e 2 ter). Peraltro Bolghera Iniziative s.r.l. non dispone di alcun titolo su parte della strada privata di accesso indicata in progetto, via della Villa, e secondo gli artt. 81 e 83 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 il Comune avrebbe dovuto verificare le dichiarazioni dell’istante relative alla disponibilità delle opere di urbanizzazione. Infatti una parte della strada di accesso insiste sulla p.ed. 989 di proprietà di M N sulla quale i titolari del permesso di costruire non vantano alcuna servitù iscritta al Libro Fondiario, come peraltro accade per gli altri proprietari degli immobili presenti a sud della p.ed. 989. Gli interventi edificatori previsti dagli impugnati permessi di costruire n. 74412 e n. 75460 dd. 09.03.2023 sono dunque illegittimi.
IV. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 86 L.P. 1/2008 in relazione all’art. 112 L.P. 15/2015, all’art. 38 N.Att. PRG e 24 del R.E.C.;eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, per travisamento dei fatti ed erronea rappresentazione della realtà, per manifesta illogicità ed irragionevolezza;omessa e comunque erronea motivazione.
Con riferimento al permesso di costruire relativo alla p.ed. 118 i bonus volumetrici previsti dall’art. 86 della legge 4 marzo 2008, n. 1 risultano applicati illegittimamente in quanto anche alla luce dell’art. 112 della l.p. n. 15 del 2015 avrebbero potuto essere applicati “ in deroga ” alle sole previsioni contenute nel PRG e nei regolamenti comunali e non alle norme di legge e/o degli strumenti urbanistici sovracomunali (PUP). Ne consegue che il limite previsto dall’art. 57 bis delle NtA del PRG del Comune di Trento per gli interventi di recupero degli edifici esistenti in area agricola – laddove ammette il “ recupero ad uso residenziale dell’intero edificio, anche se di superficie utile netta superiore a mq. 250 ” – non poteva essere derogato e superato con il riconoscimento dei bonus volumetrici ex art. 86 della l.p. n. 1 del 2008. La illegittima suddivisione del lotto originario in 3 distinti (in apparenza) lotti urbanistici inoltre ha condotto ad una “ duplicazione ” dei bonus
V. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 5 e 8 All.to 2 D.G.P. 2023/2010 e dell’art. 907 c.c. in relazione all’art. 81 L.P. 15/2015;eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, per erronea rappresentazione della realtà, per manifesta ingiustizia e illogicità;omessa e comunque erronea motivazione.
In particolare quanto al progetto relativo al nuovo edificio da erigersi sul (sub)lotto 2 (pp.ff. 472/3/4 e /5) le distanze tra edifici previste dagli artt. 5 e 8 dell’Allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 e dall’art. 907 c.c. non sono state rispettate e Bolghera Iniziative s.r.l. non dispone di alcun titolo idoneo in relazione all’art. 81 della l.p. n. 15 del 2015 per poter edificare a minore distanza di quanto previsto dalla normativa suddetta.
VI. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 57 bis N.Att. PRG Comune di Trento;eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, per travisamento della realtà, per manifesta illogicità ed irragionevolezza;omessa e comunque erronea motivazione
I progetti relativi ai due edifici in zona residenziale prevedono la realizzazione di opere pertinenziali in zona agricola, in violazione dell’art. 57 bis e dell’art. 3, punto 4, comma 4.4 delle NtA del PRG. Infatti così come le nuove costruzioni esterne alle aree agricole devono essere realizzate alla distanza minima di metri 5,00 dal limite dell’edificabilità con l’attigua area agricola, a maggior ragione all’interno delle aree agricole non possono essere realizzate opere funzionali e pertinenziali alle costruzioni ricadenti nelle limitrofe aree residenziali.
VII. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 24 e 74 L.P. 15/2015 e dell’art. 3 del Reg. Urb. Prov.;carenza ed eccesso di potere per difetto di presupposti, per manifesta contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza;omessa e comunque erronea motivazione.
L’art. 3, comma 1.11, delle NtA del PRG, prevedendo la possibilità di superare di 1,00 metro l’altezza massima di zona nel caso vengano realizzati piani seminterrati che non presentano, in alcun punto, una differenza di quota maggiore di 1,50 metri tra la linea di spiccato e l’estradosso del solaio superiore, contrasta con gli artt. 24 e 74 della l.p. n. 15 del 2015 e con l’art. 3 del R.U.P. Infatti tale art. 3 “ introduce surrettiziamente un criterio di misurazione dell’altezza del fronte diverso, ovvero un elemento geometrico ulteriore di “non computo” nella determinazione dell’altezza rispetto a quanto sovraordinatamente previsto dalle disposizioni provinciali, a cui competono in via esclusiva “le definizioni e i metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni ”.