TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-11-29, n. 202317918
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Testo completo
Pubblicato il 29/11/2023
N. 17918/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02710/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2710 del 2023, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. M D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero dell'Interno, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Quito del -OMISSIS-, recante il diniego del visto d’ingresso per turismo in favore della ricorrente;
- degli atti presupposti preparatori connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha impugnato il provvedimento, meglio specificato in epigrafe, di diniego di rilascio del visto per turismo emesso dall’Ambasciata Italiana a Quito (Ecuador) il -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento per un unico motivo articolato in più profili di censura, volti a lamentare: i) la violazione e falsa applicazione dell’art. 10- bis della legge 241/1990 e dell’art. 97 Cost.; ii) l’inadeguatezza e l’illogicità della motivazione.
2 - Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito anche “Maeci”) si è costituito in resistenza al ricorso, chiedendone, con memoria del 27 marzo 2023, l’integrale reiezione.
3 – Dopo la discussione, che ha avuto luogo l’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023, la causa è stata di nuovo iscritta al ruolo per l’udienza del 22 novembre 2023. In tale occasione, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata trattenuta