TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-05-06, n. 201900620

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-05-06, n. 201900620
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201900620
Data del deposito : 6 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/05/2019

N. 00620/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01142/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2018, proposto da Col-Ma Coltivazione Marmi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G T e P T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto in Bari, alla via Maggiore Domenico Turitto n. 3 presso lo studio dell’avv. F P D M;

contro

Comune di Barletta non costituito in giudizio;

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio inadempimento formatosi sulla istanza di invito alla conclusione del procedimento di rettifica cartografica, notificata a mezzo pec in data 17.05.2018;

nonché per la declaratoria dell’obbligo per la P.A. di concludere, senza alcun indugio ed in ogni caso entro e non oltre giorni trenta, il procedimento de quo con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, con contestuale nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione resistente;

e per il consequenziale accertamento del diritto della ricorrente, con la consequenziale condanna del Comune di Barletta, ad ottenere la conclusione del procedimento di correzione cartografica del P.R.G.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2019 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in esame, proposto ex art. 117 c.p.a, la Col-Ma Coltivazione Marmi S.r.l, esercente attività estrattiva presso la Località “Pozzelle”, giusta autorizzazione regionale, impugna il silenzio serbato dal Comune di Barletta in ordine all'istanza, notificata a mezzo pec in data 17.5.2018, di invito alla conclusione del già avviato procedimento di rettifica cartografica, chiedendo contestualmente la nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione intimata.

2.- La vicenda trae origine dall’attivazione, su istanza della ricorrente, di un procedimento finalizzato all’autorizzazione all’ampliamento della attività estrattiva: in sede di subprocedimento di V.I.A., in particolare, emergeva che le aree oggetto dell’ampliamento e contermini alla p.lla 167 del foglio 81 (autorizzata all’attività di cava dalla Regione Puglia) risultavano cartograficamente interessate da un vincolo boschivo, imposto dal P.R.G. del Comune di Barletta a tutela di un’area boscata.

3.- Il conseguente diniego di V.I.A opposto dal Comune di Barletta è stato impugnato innanzi all’intestato Tribunale con ricorso n. rg .1405/2014, tutt’ora pendente.



4- Precisa parte ricorrente che il vincolo apposto in P.R.G. del Comune di Barletta sarebbe frutto di un macroscopico errore cartografico, come rilevato dalla stessa Soprintendenza di Bari che, difatti, con la nota del 30.01.2015 prot. n. 1326 invitava le Amministrazioni competenti a rimuovere detto errore.

5.- La Regione Puglia, poi, con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23.03.2015 approvava il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (P.P.T.R.) che, in relazione alle particelle in questione, confermava l’inesistenza del vincolo boschivo.

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