TAR Palermo, sez. I, sentenza 2018-11-20, n. 201802408
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Testo completo
Pubblicato il 20/11/2018
N. 02408/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01251/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L I e G G, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo sito in Palermo nella Via Nunzio Morello n.40;
contro
l’Università degli Studi Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo nella via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
per l'annullamento
- del Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Palermo n. 623/2017 del 02.03.2017, trasmesso con nota prot. n. 18133 del 06.03.2017, con il quale è stato decretato l'annullamento in autotutela degli esami di Statistica I del 13.07.2004; Economica Pubblica del 01.02.2005; Geografia Economica del 01.07.2004; Economia dei Trasporti del 13.07.2005; Economia Regionale del 23.01.2007; Scienza delle Finanze del 15.09.2007; Statistica II del 23.01.2008; Metodi statistici per la valutazione dei servizi del 25.02.2008; Ragioneria Generale del 02.03.2004, sostenuti dal ricorrente e il “conseguente annullamento in autotutela del Titolo accademico conseguito in assenza dei requisiti previsti dall'Ordinamento Universitario e la riconduzione del sig. -OMISSIS-alla condizione di studente”; nonché stato disposto l'obbligo di restituzione della pergamena di Laurea eventualmente in possesso del sig. -OMISSIS- diffidandolo altresì a fare uso di certificati di laurea;
- della delibera del Senato Accademico del 13 dicembre 2016 n. 14 con la quale è stata approvata la proposta formulata dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore delle Segreterie Studenti al fine di disporre l'annullamento in autotutela degli esami suindicati, sostenuti dal ricorrente e il conseguente annullamento in autotutela del Titolo accademico e la riconduzione della Sig. -OMISSIS- alla condizione di studente;
- ove occorra, della relazione prot. n. 79654 del 14/10/2016 redatta dalla Commissione per l'accertamento in via amministrativa delle manomissioni e/o alterazioni di verbali di esami e statini, istituita con Decreto Rettoriale n. 598/2016;
- ove occorra, della relazione del Dirigente dell'Area pro-tempore e dal Coordinatore delle Segreterie studenti trasmessa con nota prot. n. 44633 del 23.06.2014 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2018 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con il ricorso in epigrafe, il dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, premesso di avere conseguito, in data 21.04.2008, il titolo accademico di Dottore in Economia e Valutazione delle Politiche Pubbliche e Territoriali presso l’Università degli Studi di Palermo e di essere attualmente un professionista operante a Palermo esponeva, che a distanza di circa 8 anni dal conseguimento della laurea aveva ricevuto dall’Università degli Studi di Palermo la nota prot. n. 9230 del 10.02.2016 avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge 241/1990 finalizzata all’annullamento di alcuni esami di laurea, alcuni sostenuti anche 12 anni prima.
In particolare, gli esami universitari interessati dalla verifica e le anomalie riscontrate risulterebbero le seguenti:
- Statistica I del 13.07.2004: statino duplicato, verbale modificato;
- Economica Pubblica del 01.02.2005: statino mancante, verbale modificato;
- Geografia economica del 01.07.2004: statino duplicato, verbale modificato;
- Economia dei Trasporti del 13.07.2005; statino duplicato, verbale modificato;
- Economia Regionale del 23.01.2007: statino mancante, verbale mancante;
- Scienza delle Finanze del 15.09.2007: statino mancante, verbale mancante;
- Statistica II del 23.01.2008: statino mancante, verbale mancante;
- Metodi statistici per la valutazione dei servizi del 25.02.2008: statino mancante, verbale mancante;
- Ragioneria Generale del 02.03.2004: statino mancante, verbale mancante;
Il ricorrente esponeva ancora di avere inoltrato le proprie controdeduzioni e che tuttavia, gli veniva comunicato il Decreto