TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-11-13, n. 202300727
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Testo completo
Pubblicato il 13/11/2023
N. 00727/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00667/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Baldassarrini, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t, U.T.G.- Prefettura di Macerata, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento:
del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Macerata in data 21.09.2021 e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in pari data, di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, identificativo istanza -OMISSIS-, presentata dal sig. -OMISSIS- in favore del sig. -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni altra ulteriore statuizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ U.T.G. - Prefettura di Macerata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.Con provvedimento del 21 settembre 2021, lo Sportello Unico per l’immigrazione di Macerata ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 comma 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, presentata dal ricorrente -OMISSIS-, in favore del cittadino cinese -OMISSIS-, con il quale intendeva concludere un contratto di lavoro subordinato adibendolo alle mansioni di collaboratore domestico.
In particolare, il provvedimento de quo ha tratto fondamento dalla discrepanza tra il luogo svolgimento dell’attività lavorativa indicato nella domanda e quello di residenza del datore di lavoro. Nello specifico, il ricorrente ha dichiarato di voler impiegare il -OMISSIS- come colf, presso un’abitazione ubicata a -OMISSIS-, presso cui viveva stabilmente un altro nucleo familiare, di cui non era parte il datore di lavoro, risultando quest’ultimo locatore del predetto immobile.
Il diniego emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Macerata è stato impugnato dall’odierno ricorrente, dinanzi al Tar Marche, con ricorso notificato il 20 novembre 2021 e depositato il successivo 20 dicembre 2021, previa sospensione in via cautelare, deducendone l’illegittimità per eccesso di potere, per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per errata applicazione del dettato normativo di cui all’art. 103 d.l. n. 34/2020, comma 9, disciplinante le cause di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2.
In particolare, l’interessato ha dedotto che il requisito reddituale richiesto dalla normativa sarebbe integrato, in quanto il datore di lavoro ha documentato di possedere per l’anno 2019 un reddito superiore a 20.000,00€ e che a nulla rileverebbe, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di emersione, l’accertamento posto in essere dall’Ispettorato del lavoro in ordine alla percezione da parte del Sig. -OMISSIS-di somme a carico dell’INPS concernenti i proventi per la gestione di un ristorante.
Il ricorrente ha sostenuto, altresì, che l’Amministrazione,