TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2021-09-28, n. 202109993

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2021-09-28, n. 202109993
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202109993
Data del deposito : 28 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/09/2021

N. 09993/2021 REG.PROV.COLL.

N. 06520/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6520 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc B&P Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti G L, A P M, B L, con domicilio eletto presso lo studio G L in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
G U in qualità di Giudice Delegato della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma non costituito in giudizio;

nei confronti

Impresa S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, Saf S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Tommaso Manferoce, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Vescovio, 21;

per l'annullamento

del programma di cessione dei complessi aziendali facenti capo alla società Impresa spa in amministrazione straordinaria di cui al d.l. n. 347/2003 del 4/11/2013;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, di Impresa S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e di Saf S.r.l. in Amministrazione Straordinaria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 settembre 2021 il dott. U D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente aveva costituito con altro soggetto imprenditoriale il Consorzio Infrasud, concessionario delle opere necessarie per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'asse autostradale Lioni-Grottaminarda nel tratto compreso tra la progressiva 0+450 e la progressiva 6+500.

Nel 2012 la ricorrente cedeva a S.A.F. s.r.l., controllata dalla società con cui aveva costituito il consorzio, il ramo d'azienda comprensivo della partecipazione al Consorzio medesimo.

Fu fissato un pagamento che è rimasto parzialmente inadempiuto.

Con sentenza depositata il 18 luglio 2013, il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza di Impresa.

Con decreto del 27 novembre 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico, su richiesta del Commissario straordinario, ha ammesso anche SAF alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 347/2003 ed in seguito con sentenza depositata il 24 gennaio 2014, il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza anche di SAF.

La ricorrente ha formulato due istanze di insinuazione al passivo del proprio credito di euro 2.971.172,58: in data 10 dicembre 2013 ha chiesto di essere ammessa al passivo di Impresa (in data 8 aprile 2014 è stato comunicato il progetto di stato passivo nel quale il commissario straordinario ha proposto l'ammissione di B&P per l'intero credito);
in data 7 aprile 2014 ha chiesto di essere ammessa al passivo di SAF.

Dopo una serie di complesse vicende veniva predisposto dal Commissario straordinario un programma di cessione dei complessi aziendali facenti capo alla Società Impresa s.p.a. in amministrazione straordinaria ritenuto illegittimo dalla ricorrente.

Prima di indicare i motivi di ricorso, svolgeva un’articolata illustrazione delle ragioni per cui sussisteva la giurisdizione del giudice amministrativo;
sul punto, invece, entrambe le controparti concludevano per l’inammissibilità per difetto di giurisdizione.

Il Tribunale ritiene preliminare esaminare la fondatezza dell’eccezione sulla giurisdizione per il suo carattere inderogabilmente pregiudiziale, anche perché in occasione di una camera di consiglio ex art. 116 c.p.a. il Collegio che aveva esaminato la questione alla camera di consiglio del 16.10.2014 aveva ravvisato un difetto di giurisdizione.

L’art. 65, comma 1, D.lgs. 270/1999 così dispone: “ Contro gli atti e i provvedimenti lesivi di diritti soggettivi, relativi alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, è ammesso ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati. ”.

Il riferimento alla situazione giuridica soggettiva in cui si trovano coloro che si ritengono lesi dai provvedimenti di liquidazione dei beni è esplicito.

Sul punto vi è un’autorevole pronuncia della Corte di Cassazione a SS.UU. ( sentenza 1341/2017 ) che ha affermato come in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, i contratti che conducono alla liquidazione dei beni che appartengono all’impresa privata sono, a tutti gli effetti, negozi di diritto privato stipulati dai commissari per conto dell’impresa, ancorché a seguito di una fase procedimentalizzata in cui la P.A. interviene a dare il suo consenso all’atto liquidatorio, sicchè non sono assimilabili ai contratti ad evidenza pubblica, ma sono assoggettati alla disciplina privatistica. Pertanto, poiché dall’attività di natura contrattuale posta in essere dal commissario derivano unicamente pretese fondate su diritti soggettivi, la controversia conseguente all’impugnazione, da parte del privato, del provvedimento con il quale Ministero dello sviluppo economico autorizza l’organo della procedura a sospendere il procedimento di liquidazione di un ramo di azienda al fine di sollecitare offerte migliorative appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Si tratta, peraltro di un orientamento che già si era manifestato in modo piuttosto univoco in precedenza che ha sempre sostenuto come l’intervento dell’autorità nelle procedure di liquidazione non comporta una degradazione del diritto soggettivo in interesse legittimo.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile per difetto di giurisdizione e potrà essere riassunto innanzi al giudice ordinario entro i tempi fissati dall’art. 11 c.p.a.

La natura in rito della pronuncia consente di compensare le spese di giudizio.

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