TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-06-03, n. 202411307

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-06-03, n. 202411307
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202411307
Data del deposito : 3 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2024

N. 11307/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04262/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4262 del 2019, proposto da
V G, A L, G C, L P, A M, T D U, G A, F P C, G A, M T, G I, G C, A C, G D M, L G, V G, G B, A F, A E, M F, S N, L P, R M, A C, G C, P T, E F, F D S, V F, A A, R B, A A, G R, A M, T S, A D S, F T, Aniello Palesandro, Barbato Martiniello, Carmine Papa, Claudio Alfieri, Michele Asco, Chiara Rondinelli, Rosaria Fusco, Salvatore Giordano, Michele Tranchino, Rosa Napolitano, Francesco Marchesano, Francesco Parisi, Aureliano Parisi, Giuseppe Nappo, Pietro Menna, Giovanna Lanzaro, Marina Vecchione, Elena Marfella, Giuseppe Cioffo, Pasquale Vecchione, Giovanna Sicignano, Luca Garofalo, Raimondo Panico, Daniele Cammisa, Pietro Pio Liquidato, Antonio Bottone, Michele Ignazio Altamura, Arcangelo Biancardi, Antonio Macchia, Michelina Biancardi, Arianna Mauta, Nicoletta Napolitano, Luigi Managò, Sabrina Sarappa, Mariagrazia Di Gaeta, Gerardo Casaburo, Gaetano Rigione, Ermelinda Antonetta Battista, Lucia Recchione, Matilde Aurelli, Giacomo Ammaturo, Francesco Mottola, Pasqualina Alfieri, Duilio Giovagnini, Alessia Nocita, Giuseppe Cosimo Basile, Giuseppe Borzillo, Angelo Scudieri, Amatore Sciesa, Gioacchino Miranda, Giovanni Panza, Assunta Pia Sabatino, Barbara Ciciarello, Teresa Ieraci, Davide Sgro, Salvatore Pio Allocca, Fabio Gioffredi, Carmela D'Iorio, Maria Concetta Vizza, Rosy Pullano, Mario Lanzilli, Massimiliano Alberto Mastrangelo, Stefania Quagliolo, Carmela Stefania Prisco, Umberto Cotugno, Francesco Esposito, Lucia De Lucia, Filippo Sabatino De Lucia, Donato Colucci, Gelsomina Colucci, Franceschina Pascucci, Massimo Colucci, Maria Picciocchi, Giuseppe Livio Crisci, Gaetano Ariano, Eleonora Menale, Paolo Romano, Domenico Menale, Alessandro Ognibene, Andrea Santolini, Sara Gerrato, Raffaele Giamundo, Luisa Giamundo, Luca Carbone, Daniele Guido, Zaira Di Mauro, Tommaso Polverino, Antonio Scarfato, Angelo Ienco, Generoso Morelli, Gesuele Napolitano e Andrea Marco Moschella, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nola, Via Conte Orsini, n. 18;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

- del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 73 del 28 gennaio 2019, avente ad oggetto “Attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326”, nella parte in cui esclude i docenti ITP dalla possibilità di inserirsi nella II fascia delle graduatorie di istituto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 maggio 2024 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Gli odierni ricorrenti, docenti tecnico pratici, impugnano il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 73 del 28 gennaio 2019, avente ad oggetto “ Attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326 ”, nella parte in cui esclude i docenti ITP dalla possibilità di inserirsi nella II fascia delle graduatorie di istituto.

Censurando il provvedimento gravato sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere, i ricorrenti sostengono:

- che il titolo di diploma tecnico pratico debba considerarsi abilitante, tenuto conto delle previsioni di cui al d.m. 30 gennaio 1998, n. 39 (che, all’art. 2, sancisce che “ 1. Le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria sono quelle indicate nella Tabella C, annessa al presente decreto.

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