TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2020-11-05, n. 202011488
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Testo completo
Pubblicato il 05/11/2020
N. 11488/2020 REG.PROV.COLL.
N. 06520/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6520 del 2011, proposto da Soc Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sardegna, 14;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
R Z non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Augusto Minzolini, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabiana Seghini, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;
per l'annullamento
- della delibera dell'AGCom n. 132/11/CSP di sanzione amministrativa di € 258.230,00, per violazione dell'art. 1, comma 31, legge 249/97, in relazione al Tg1;
- di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, conseguenziali o comunque connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' per Le Garanzie Nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2020 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la RAI contesta, sotto vari profili, la legittimità della Delibera n. 132/11/CSP contenente sanzione pecuniaria al pagamento di euro € 258.230,00, alla stessa irrogata a seguito di due esposti presentati in data 21 maggio 2011 da alcuni parlamentari all’AGCom (e alla stessa inoltrati soltanto nei giorni successivi dal Servizio Comunicazione Politica e Risoluzione di Conflitti di Interessi di AGCOM), per asserita violazione dell’art.1, comma 31, della legge n.249/97, sulla motivazione della presunta “anomalia dell'intervista concessa da Presidente del Consiglio e andata in onda sul TG1 delle 20,00 del 20.5.2011, con un tempo di parola di 3 minuti e 3 secondi”.
Con tali esposti, in particolare, si segnalava “...l'eccessiva esposizione del Presidente del Consiglio on. S B nelle edizioni del prime time dei notiziari Tgl , Tg2, Tg5, Tg4 e Studio Aperto del 20 maggio 2011, nel corso dei quali sono state trasmesse interviste similari con una tecnica di produzione che per le sue caratteristiche intrinseche riveste un contenuto marcatamente pubblicitario con evidenza di loghi ed altri aspetti estetici che fanno apparire le interviste come videomessaggi non consentiti in campagna elettorale, in palese violazione delle disposizioni di legge in materia di par candido e dei relativi regolamenti attuativi relativi alla campagna elettorale per le elezioni provinciali e comunali in corso. Inoltre, tali interviste, rilasciate dall'on. B anche in qualità di capolista del PDL a Milano, hanno toccato in maniera amplissima i temi della campagna elettorale relativa al turno di ballottaggio le cui votazioni sono previste per i giorni 29 e 30 maggio, senza possibilità di replica del candidato sindaco prof. G P, determinando uno squilibrio dell'informazione e delle regole di par conditio. In dipendenza di ciò gli esponenti hanno richiesto di ordinare un immediato ripristino delle condizioni di parità di trattamento nonché di attivare le procedure sanzionatone all'uopo previste”.
RAI, con tre note in pari data 23.5.2011 (prot. ALS/RC/0010073, prot. ALS/RC/0010083 e prot. ALS/RC/0010099) inoltrava le proprie controdeduzioni sul punto, corredate sia delle note tecniche delle strutture interessate, sia dei dati dell'Osservatorio di Pavia.
Ciò malgrado, con delibera n. 132/11/CSP adottata nella medesima giornata del 23 maggio 2011, l’AGCom ordinava alla Società RAI — Radiotelevisione Italiana di pagare la sanzione amministrativa di euro 258.000,00 (duecentocinquantottomila/00) per la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97, come accertata in premessa in relazione al Tg1.
In particolare AGCom riteneva che “ le interviste in questione diffuse in serrata sequenza il giorno 20 maggio dal Tg1 delle ore 20 (durata di 3 minuti e 33 secondi, con un tempo di parola dell'on. S B di 3 minuti e 3 secondi) , dal Tg2 delle ore 20,30 (durata di 2 minuti e 18 secondi, con un tempo di parola dell'on. S B di 1 minuto e 38 secondi), nonché dalle emittenti nazionali Italia 1, Rete quattro e Canale 5 (Studio Aperto delle ore 18,30, Tg4 delle ore 19 e Tg5 delle ore 20), hanno tutte per contenuto solo l'espressione di opinioni e valutazioni politiche sui temi della campagna elettorale per i turni di ballottaggio che si terranno a Milano e a Napoli il 29 e 30 maggio e risultano omologhe per le modalità di esposizione mediatica, anche per quanto con terne l'esposizione del simbolo del partito PDL alle spalle dell'intervistato” e che detta condotta si ponesse “ in contrasto con quanto previsto dall'art 8, comma 1 della deliberazione del 5 aprile 2011 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che richiede nei programmi di contenuto informativo una "rilevante presentazione giornalistica”.
Per tale motivo, AGCom ha altresì ritenuto che “ le rilevate caratteristiche anomale delle interviste in questione fanno sì che il riequilibrio con gli altri candidati non potrebbe essere realizzato mediante un ordine che prescrivesse al notiziario di ospitare nei giorni successivi interviste di analogo tenore dei candidati degli schieramenti opposti perché, per un verso, interviste condotte in modo normale non varrebbero a ristabilire l'equilibrio mentre interviste che fossero improntate alle stesse anomale caratteristiche rilevate reitererebbero la censurata violazione delle disposizioni trasgredite e in particolare di quelle che impongono per la comunicazione politica la parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e valutazioni politiche e la netta distinzione con i programmi di informazione (i quali ultimi, peraltro, devono pur sempre rispettare l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione e il divieto di un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, membri del Governo o di esponenti politici)”.
Pertanto, ritenuto “impraticabile” l’ordine di riequilibrio, ha concluso nel senso che “la lesione dei principi di pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione e di parità di condizioni della comunicazione politica, così come disciplinati dalla legge n. 28/2000 e dalle disposizioni di attuazione emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi