TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-10-29, n. 202402553
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Testo completo
Pubblicato il 29/10/2024
N. 02553/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01212/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1212 del 2020, proposto dalla ditta Culpo F.lli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Consorzio Iricav Due, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Valentino Damone e Jacopo Sanalitro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
per l'annullamento:
- della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica CIPE n. 84 del 22 dicembre 2017, avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo della Linea Ferroviaria AV/AC Verona – Padova – Primo Lotto Funzionale Verona – Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est) – CUP J41E91000000009 – CIG aggiuntivo 837795CD1, e della connessa dichiarazione di pubblica utilità della medesima opera pubblica, nonché di tutti gli elaborati grafici, gli allegati comunque denominati di cui si compone il progetto definitivo stesso, ivi compreso il piano particellare di esproprio con i relativi allegati;
- del decreto n. 55/2020 in data 03.11.2020 del Direttore della Direzione Territoriale di Produzione – Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., inerente l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e la conseguente redazione dello stato di consistenza ed immissione nel possesso dell'area sita in Brendola (VI), Via Einaudi, censita catastalmente al foglio n. 8, particella n. 12 del catasto terreni ed in proprietà comune ai proprietari dei fabbricati individuati nel provvedimento medesimo, tra i quali figura altresì la particella n. 12, subalterno 14 di proprietà della ricorrente;
- di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del Consorzio Iricav Due e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 ottobre 2024 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente di essere proprietaria di un fabbricato ad uso produttivo – artigianale con annessa area esterna, sito in Brendola nella Via Einaudi, censito al foglio n. 8, particella n. 12, subalterno 14, del catasto fabbricati. Il compendio immobiliare è posto all’interno di una vasta zona industriale nella periferia di Brendola ed è concesso in locazione a terzi. Il ridetto complesso immobiliare confina sul lato nord con la linea ferroviaria Milano – Venezia e, all’interno di esso, in prossimità del muro posto sul confine nord con l’area ferroviaria, si trovano tre piccole fasce di terreno di proprietà esclusiva, per lo più adibite a parcheggio esclusivo, una delle quali è di proprietà dell’odierna ricorrente ed è ricompresa nel subalterno n. 14. Il compendio immobiliare in questione è stato interessato dai lavori di realizzazione del tratto Verona – Vicenza – Padova della linea ferroviaria ad alta velocità, opera pubblica classificata come infrastruttura strategica e di preminente interesse nazionale ai sensi della Legge n. 443/2001 (c.d. “Legge Obiettivo”), disciplinata ratione temporis dal D.lgs. n. 163/2006 e destinata a sorgere parallelamente alla linea ferroviaria Milano – Venezia.
Con la delibera n. 94 del 29 marzo 2006, pubblicata in G.U. n. 219/2006, il CIPE ha approvato il progetto preliminare della nuova linea ad alta velocità, limitatamente alle tratte tra Verona e Montebello e tra Grisignano di Zocco e Padova, mentre per la seconda fase dei lavori (comprensiva della parte di linea che interessa le ricorrenti) era stato determinato solo il corridoio nell’ambito del quale collocare il tracciato rinviandone la precisa determinazione al progetto definitivo. Aggiudicataria e futura concessionaria dell’opera era la società Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.p.A. (soggetta alla direzione ed al coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.). L’opera stessa avrebbe dovuto essere progettata e realizzata tramite contraente generale, poi individuato nel Consorzio Iricav Due.
Con comunicazione pubblicata in data 28.11.2015 veniva avviato l’iter per l’approvazione del progetto definitivo, che comprendeva anche il tratto intermedio che interessa la proprietà della ricorrente, sulla quale la localizzazione del tracciato ferroviario incideva pesantemente essendo stata prevista l’espropriazione di una consistente fascia di terreno sul lato nord delle aree di pertinenza dei fabbricati ad uso industriale ed artigianale ivi presenti in prossimità del confine con l’attuale linea ferroviaria e per tutta la relativa estensione.
Entro il termine assegnato, gli interessati presentavano varie osservazioni al