TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-12-22, n. 202100888
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 22/12/2021
N. 00888/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-O-, rappresentati e difesi dagli avvocati E N, M V e D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P C e G D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Ordinanza del Presidente della Giunta regionale delle Marche n. 1 del 5.1.2021, nella parte in cui è stato disposto che su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure : a) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e primarie, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata;
- di ogni atto presupposto, connesso o conseguente e per la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi conseguenti al provvedimento impugnato;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1° marzo 2021:
- della Ordinanza n. 6 del 26.2.2021 del Presidente della Regione Marche, nella parte in cui dispone che “ al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-Cov2., viene disposta la didattica digitale integrata al 100% nelle istituzioni scolastiche di secondo grado, Statali e Paritarie con possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per realizzare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle sole province di Ancona e Macerata la didattica digitale integrata al 100% riguarderà anche le seconde e terze classi delle scuole medie (secondarie di primo grado). Con effetti dal 27 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021 ”, nonché nella parte in cui (art. 4) dispone che “ la presente ordinanza può essere modifica o revocata in relazione all'andamento dell'indice di contagio (Rt) e della situazione epidemiologica della Regione Marche ”;
- di ogni atto presupposto, connesso o conseguente e per la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi conseguenti al provvedimento impugnato;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27 aprile 2021:
- della Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Marche n. 7 del 2 Marzo 2021 del Presidente della Regione Marche, nella parte in cui dispone che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2 a decorrere dalle ore 08:00 del 3 Marzo 2021 e fino alle ore 24:00 del 5 Marzo 2021 al territorio della Provincia di Ancona si applicano le misure di cui al comma 4 dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Gennaio 2021 ”, come pure nella parte in cui è previsto che “la presente ordinanza può essere modifica o revocata in relazione all'andamento dell'indice di contagio (Rt) e della situazione epidemiologica complessiva in considerazione dei relativi indicatori come individuati dalla normativa nazionale” ;
- della Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Marche n. 8 del 5 Marzo 2021, nella parte in cui dispone che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2 a decorrere dalle ore 00:00 del 6 Marzo 2021 alle ore 24:00 del 14 Marzo 2021 ferme restando le misure statali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti sono adottate le seguenti misure: a) ai territori della Provincia di Ancona e della Provincia di Macerata si applicano le misure di cui Capo V (misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona Rossa) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021......” e nella parte in cui è previsto che “la presente ordinanza può essere modifica o revocata in relazione all'andamento dell'indice di contagio (Rt) e della situazione epidemiologica complessiva in considerazione dei relativi indicatori come individuati dalla normativa nazionale” ;
- di ogni atto presupposto, connesso o conseguente e per la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi conseguenti al provvedimento impugnato;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, notificato e depositato il 19 gennaio 2021, i ricorrenti, genitori di studenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado ubicate nei comuni di -O-, hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 5 gennaio 2021, deducendone diversi profili di illegittimità, nella parte in cui la stessa ha disposto, con decorrenza dal 7 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio 2021, per tutto il territorio regionale, lo svolgimento della didattica digitale integrata al 100 per cento nelle scuole secondarie di secondo grado, imponendo un’ulteriore restrizione rispetto a quanto stabilito dal DL n. 1/2021, in base al quale era invece prevista la progressiva ripresa dell’attività didattica in presenza garantendola almeno al 50 per cento, sebbene la data della ripresa venisse spostata al giorno 11 gennaio 2021 (con cessazione al 16 gennaio 2021, coincidente con la fine della applicazione del DPCM 3 dicembre 2020).
Nel frattempo, e precisamente in data 14 gennaio 2021, è intervenuto un nuovo DPCM, le cui disposizioni si applicavano a far data dal 16 gennaio 2021 e sino al 5 marzo 2021, che, all’art. 1, comma 10, lett. s), ha previsto che “ le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza ”.
L’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1/2021 è stata quindi revocata con l'ordinanza presidenziale n. 2 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato stabilito che