TAR Napoli, sez. I, sentenza 2012-11-15, n. 201204603

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2012-11-15, n. 201204603
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201204603
Data del deposito : 15 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02307/2012 REG.RIC.

N. 04603/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02307/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2307 del 2012, proposto da:
Piemme Spa Concessionaria di Pubblicità, Il Mattino Spa, rappresentati e difesi dagli avv. S G e G M, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Napoli, via Cesario Console, n. 3;

contro

Ministero della Giustizia e Tribunale di S. Maria Capua Vetere, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura di Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, n. 11;

nei confronti di

Corriere del Mezzogiorno e Soc. Editoriale del Mezzogiorno s.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Gerardo Maria Cantore e Girolamo Sarnelli, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, via C. Console, n. 3;

per l'annullamento

- della nota ricevuta il 5 aprile 20120 relativa all’invito ad offrire in relazione alla procedura selettiva per la scelta della testata giornalistica da incaricare della pubblicità delle vendite immobiliari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (d’ora in seguito anche “Tribunale SMCV”) per il biennio 1.7.2012-30.6.2014, sottoscritta dal Presidente coordinatore del Settore civile, unitamente a tutti gli atti comunque connessi e presupposti;

- nonché per il risarcimento dei danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Soc. Editoriale del Mezzogiorno S.r.l.;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La PIEMME S.p.A., in qualità di concessionaria di pubblicità del quotidiano “Il Mattino” di Napoli, ha partecipato alla procedura selettiva per la scelta della testata giornalistica da incaricare della pubblicità delle vendite immobiliari, indetta dal Tribunale SMCV – Coordinamento del settore civile con invito ad offrire del 5 aprile 2012.

Parte ricorrente impugna la procedura di gara, adducendo una serie di doglianze attinenti alla violazione degli artt. 484 e 490 c.p.c. e del principio dell’autonomia e indipendenza del giudice, alla violazione dei principi di libertà dell’azione economica e di libera concorrenza, alla violazione dell’art. 47 quater del r.d. n. 12/1941, dell’art. 57 c.p.c. e dell’art. 44 disp. att. c.p.c., alla violazione dei principi regolativi delle procedure di evidenza pubblica, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.

Il Tribunale SMCV, in attesa della definizione della controversia, ha intanto sospeso cautelativamente la procedura in esame.

Resistono le intimate amministrazioni statali unitamente al coordinatore del settore civile del Tribunale SMCV, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

All’udienza del 7 novembre 2012 la causa è trattenuta in decisione.

DIRITTO

È opportuno precisare che il Collegio si è recentemente espresso su analoga questione (affidamento del medesimo servizio pregresso) con sentenza n. 1152 del 2012, dalla quale non vi sono motivi per discostarsi.

Vale appena ribadire, in tema di giurisdizione, che nella fattispecie il Tribunale SMCV deve considerarsi amministrazione aggiudicatrice, avendo posto in essere, sia pure con le particolarità proprie dell’organizzazione degli uffici giudiziari, una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’affidamento di un servizio. Tali atti, come si evince dal loro complessivo tenore, non hanno mera efficacia interna, sono preordinati ad individuare una ditta a cui demandare in via esclusiva la pubblicità delle vendite immobiliari inerenti alle procedure esecutive e/o fallimentari, sebbene il vincolo derivi da una autolimitazione del potere di direzione del procedimento che spetta a ciascun giudice dell’esecuzione ed a ciascun giudice delegato.

Ne deriva che la presente controversia, rientrando nell’ambito di quelle relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 133, lett. e), punto 1), del codice del processo amministrativo, deve ritenersi naturalmente attratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Con un primo ordine di censure la ricorrente deduce che l’aggiudicazione in favore della RCS Pubblicità è illegittima per violazione dell’art. 490 c.p.c., che attribuisce al quotidiano locale avente maggiore diffusione nella zona interessata una posizione preferenziale nell’essere individuato come strumento di pubblicità per le vendite immobiliari;
orbene, essendo il Mattino il più diffuso nell’ambito territoriale del Tribunale SMCV (provincia di Caserta) rispetto alle altre testate (incluso il Corriere del Mezzogiorno), sarebbe stato corretto affidare alla PIEMME l’esclusiva della pubblicità, a prescindere dal prezzo offerto.

Il Collegio premette, in punto di fatto, che la stazione appaltante ha interpellato le quattro testate locali aventi maggiore diffusione sul territorio ed ha chiesto alle stesse, nella lettera di invito, di evidenziare il prezzo a corpo per ogni singolo annuncio, indipendentemente dallo sviluppo dello stesso in rapporto al numero di copie effettivamente pubblicate e distribuite.

Il dato normativo che si ricava dall’art. 490 c.p.c., essendo incentrato sulla formula al plurale dei “quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata”, non autorizza affatto a ritenere che esista una sorta di esclusiva pubblicitaria in favore della testata con maggiore diffusione sul territorio, bensì, più semplicemente, lascia intendere che la pubblicazione disposta dal giudice dell’esecuzione debba indirizzarsi verso (tutti) i quotidiani aventi una più estesa diffusione territoriale. Con la procedura selettiva in questione, il Tribunale SMCV vuole individuare, nella rosa dei quotidiani con maggiore diffusione locale, quello che si presta ad offrire i servizi pubblicitari nella maniera economicamente più conveniente.

Con altro ordine di censure, parte ricorrente denuncia la violazione di principio in materia di affidamento di commesse pubbliche, in particolare in relazione alla mancanza di una commissione di gara (poiché la determinazione finale è attribuita ad un assemblea dei giudici interessati) e dell’indicazione dei criteri di selezione dell’offerta.

In primo luogo, è assolutamente generico il dedotto contrasto con gli invocati principi informatori, non essendo chiaro quale di questi principi sarebbe stato violato ed in cosa sarebbe consistita la violazione.

Quanto al resto la procedura in questione rientra nell’ambito delle procedure negoziate ed è stata congegnata in modo da trovare completamento nell’aggiudicazione del servizio ad una determinata ditta, in ossequio al principio di libertà delle forme valevole in tema di procedure negoziate.

Ben si attagliano, quindi, al caso di specie i principi elaborati dalla costante e pacifica giurisprudenza, secondo la quale gli affidamenti mediante procedura negoziata (ex trattativa privata) sono contraddistinti da maggiore elasticità e libertà di negoziazione, che consente peraltro di tutelare, in misura equivalente, quelle esigenze di serietà e corretta eseguibilità della prestazione (in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 24 giugno 2006, n. 4050;
T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, 28 aprile 2006 , n. 290).

Inoltre l’aggiudicazione verrà disposta in base alla maggiore convenienza dell’offerta proposta, onde non è dato rinvenire nella predisposizione del criterio selettivo incompletezza, genericità o palese irragionevolezza.

Secondo la tesi attorea la scelta posta in essere dal Tribunale SMCV, tenendo conto del solo criterio economico, penalizzerebbe proprio la posizione dei creditori, dal momento che tale criterio “non garantisce il perseguimento dell’ottimizzazione delle procedure sotto il profilo della conoscibilità degli avvisi e della loro pubblicazione”;
la decisione del predetto Tribunale di affidare in esclusiva ad una sola impresa il servizio di pubblicità degli avvisi immobiliari confliggerebbe con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 113 Cost., non permettendo al singolo giudice dell’esecuzione di tutelare efficacemente la posizione del creditore procedente.

In contrario e sufficiente rimarcare che, considerata l’ampia flessibilità della procedura, l’assemblea ha il potere-dovere di comparare in termini di costi/benefici le offerte prodotte.

In particolare, non si presenta irragionevole l’opzione di accordare preferenza al fattore prezzo rispetto a quello della più estesa diffusione della testata, se si tiene conto dell’interesse ad abbattere i costi delle pubblicazioni, che gravano sui creditori procedenti, della sempre maggiore pervasività della pubblicità immobiliare effettuata tramite siti internet a scapito di quella tradizionale (cfr. al riguardo l’art. 490, comma 2, c.p.c.) ed, infine, della scelta della stazione appaltante di concentrare le inserzioni degli avvisi di vendita solo sull’edizione domenicale del quotidiano, con conseguente fidelizzazione del rapporto con il pubblico e con gli operatori professionali interessati all’acquisto.

Con un articolato corredo di censure, le ricorrenti contestano la stessa scelta della stazione appaltante di indire e di espletare la procedura negoziata, ipotizzando varie violazioni delle seguenti norme e principi: art. 484 c.p.c., in tema di potere di direzione dell’espropriazione forzata spettante al singolo giudice dell’esecuzione;
principio di valutazione in piena libertà e coscienza della migliore opzione pubblicitaria da parte del singolo magistrato;
principio di limitazione dell’autovincolo dell’organo giudiziario in termini sia temporali sia soggettivi;
principio dell’individuazione dell’interesse pubblico posto a base della procedura di evidenza pubblica;
principio, ricavabile dall’art. 490 c.p.c., di pluralità dei quotidiani di informazione locali deputati a raccogliere gli avvisi di vendita;
libertà di iniziativa economica e principio di concorrenza nell’ambito del mercato dei servizi pubblicitari;
art. 47 quater del r.d. n. 12/1941, in tema di potere organizzativo del presidente di sezione.

Anche le suddette doglianze meritano di essere tutte disattese, giacché sono inammissibili per difetto di interesse le censure proposte con il ricorso giurisdizionale dalla ditta che ha partecipato ad una gara a trattativa privata senza specifica riserva, qualora, come nella fattispecie, siano dirette a contestare l’utilizzo di tale strumento di scelta del contraente per difetto delle necessarie condizioni legittimanti, atteso che con il proprio comportamento l’impresa ha sostanzialmente prestato acquiescenza al provvedimento di indizione della gara e, quindi, all’operato a monte della pubblica amministrazione (orientamento consolidato: cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 ottobre 2003 n. 6072;
TAR Piemonte, Sez. II, 11 giugno 2008 n. 1351;
TAR Campania Napoli, Sez. VII, 31 marzo 2006 n. 3304;
TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 19 gennaio 2006 n. 145;
TAR Sardegna, Sez. I, 23 dicembre 2005 n. 2445;
TAR Puglia Bari, Sez. I, 5 gennaio 2005 n. 4;
TAR Molise, 29 ottobre 2004 n. 640;
TAR Emilia Romagna Parma, 22 giugno 2004 n. 360).

In conclusione, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere respinto per infondatezza.

Sussistono giusti e particolari motivi, in virtù della peculiarità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

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