TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-09-24, n. 202401702
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Testo completo
Pubblicato il 24/09/2024
N. 01702/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01061/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Perillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
- del provvedimento prot. -OMISSIS- del Comune di Nocera Inferiore di diniego definitivo di permesso di costruire in sanatoria ai sensi della L. 326/2003;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 settembre 2024 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento prot. -OMISSIS- (notificato alla ricorrente in data 20.4.2021) il Comune di Nocera Inferiore ha provveduto in senso negativo sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria ai sensi della L. 326/2003 formulata dalla dante causa dell’odierna ricorrente in data 9.12.2004.
A fondamento di tale esito il Comune ha posto le seguenti motivazioni:
“ Ritenuto, che persistono le motivazioni che hanno generato il preavviso di diniego ovverosia
- che l'abuso edilizio ricade nelle seguenti zone del PUC:
- Zona vincolata a Parchi e Riserve naturali (art.142lett. f) Lgs 42/2004- Aree Tutelate per Legge (ex L.431/85- Parco Regionale -Fiume Sarno- C Area di Riserva Controllata:
- Fascia di rispetto dei corsi d'acqua principali (150 m);
- Nel Piano Urbanistico Territoriale P.U.T. Zona -7- Realizzazione insediativa a tutela delle risorse agricole.
Considerato:
-che nel 1985 è intervenuto dapprima il d.l. 312 e poi la legge n. 431 legge Galasso che ha istituito la categoria delle “aree tutelate per legge” travasata nel d.lgs 42/2004 art. 142 "codice dei beni culturali" che sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alla disposizioni del Titolo I della parte terza del codice “i fiumi, i torrenti i corsi d'acqua”;
-che l'abuso edilizio è stato realizzato nell'anno 2000 e ultimato in data 31.10.2002, come dichiarato dalla richiedente;
-che il comma 27 del d. I. n. 269 del 2003 vieta espressamente alla (lettera d) la sanatoria di abusi realizzati su aree di tale natura, vincolate antecedentemente all'esecuzione delle opere, in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
-che l'abuso edilizio ricade in area a vincolo paesaggistico di cui all'ad. 142 co. 1 lett.c, d.lgs. n. 42/2004 (relativo a fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. n. 1775/1933 per una fascia di metri 150.
Tenuto conto che l'abuso edilizio ricade in area a vincolo paesaggistico di cui all'ad. 142 co. 1 lett.c, d.lgs. n. 42/2004 ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 11.6.2021 e depositato in data 9.7.2021) la ricorrente ha impugnato questo provvedimento e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
“ I VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 32, COMMA 27 LEGGE 326/2003 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 42/2004 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 431– ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA ”;
il vincolo paesaggistico posto dal Comune a fondamento del provvedimento impugnato sarebbe stato istituito soltanto dopo la realizzazione delle opere da condonare, così come i vincoli derivanti dall’approvazione del P.U.C. del Comune di Nocera Inferiore;
in particolare, il fabbricato oggetto di permesso di costruire in sanatoria sarebbe stato realizzato nei termini previsti dal D.L. 326/2003 e dunque prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 42/2004; tanto comporterebbe l’inopponibilità dei vincoli in esso stabiliti in conformità al principio tempus regit actum ed in applicazione del disposto della lettera d) del comma 27 dell’art. 32 del D.L. 269/2003;
in sostanza, essendo state realizzate le opere senza titolo prima dell’apposizione del vincolo non sussisterebbe l’illecito perché al momento della realizzazione dell’opera abusiva non vi sarebbe stato alcun vincolo e, quindi, il privato non sarebbe stato tenuto ad acquisire l’autorizzazione paesaggistica;
sarebbe poi improprio il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato ai vincoli imposti ex L. 431/1985, in quanto se l’amministrazione avesse ritenuto sussistere un’inedificabilità assoluta in tale area non sarebbe stato possibile né il condono della restante parte del fabbricato di proprietà della ricorrente, né tantomeno la realizzazione degli edifici circostanti (trattandosi di un’area altamente edificata);
l’ampliamento oggetto dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria sarebbe stato realizzato in adiacenza ad un fabbricato preesistente, legittimato dalla concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS-(rilasciata dal Comune di Nocera Inferiore a definizione di istanza di condono edilizio di cui alla Legge n. 47/85), e costruito dunque in data antecedente all’1.10.1983;
pertanto, stante il disposto dell’art. 29 della Legge 47/85 l’area su cui sono realizzati i fabbricati andrebbe individuata urbanisticamente come zona “B” residenziale che riconduce la zona urbanistica al di fuori delle disposizioni dell’art. 142 “Aree tutelate per legge” del D. Lgs. 42/2004;
i due corpi di fabbrica, dai quali è composto il fabbricato della ricorrente, formerebbero un’unica unità strutturale, per cui la preesistenza dei vincoli cui alla Legge 431/85 sarebbe inopponibile;
inoltre, nonostante l’area in cui è stato realizzato il fabbricato sia attualmente classificata come zona agricola ordinaria la stessa sarebbe di fatto assimilabile, ai fini della ratio legis di cui all’art. 1 della Legge Galasso, alle zone omogenee B, in quanto emergerebbe chiaramente dallo stralcio catastale allegato al ricorso che tale area è altamente edificata;
in definitiva, da quanto precede emergerebbe la contraddittorietà e l’illogicità che avrebbero connotato il procedimento all’esito del quale è stato emanato il provvedimento impugnato;
“ II VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 142, LETT. C) E F) DEL D.LGS. 42/2004– ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI – TRAVISAMENTO DEI FATTI- CARENZA DI MOTIVAZIONE ”;
nel caso di specie il confine del fabbricato più vicino al fabbricato in discussione si troverebbe ad una distanza di circa 110 metri ed il corso d’acqua in questione, nonostante l’assenza di qualsivoglia riferimento sul punto nell’atto impugnato, rientrerebbe nella categoria dei corsi d’acqua “minori” e non già in quella di cui alla lettera c) dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004, pure tenuto conto della mancata iscrizione di tale corso d’acqua nell’apposito elenco delle acque pubbliche;
inoltre, nel senso dell’illegittimità del provvedimento impugnato deporrebbe anche quanto riportato nella consulenza tecnica di parte prodotta da parte ricorrente (a firma del dott. Ferrentino), secondo cui: “ tenuto conto: delle risultanze scaturite dalle indagini Geognostiche in sito e di laboratorio seguite nelle vicinanze del sito in oggetto; - della morfologia favorevole del sito di interesse; - della stabilità della zona in esame e di quelle immediatamente circostanti (assenza di fenomeni franosi in atto e/o potenziali); - delle condizioni al contorno; - della natura e tipo di fabbricato in oggetto; - dell'assenza della falda in superficie; - dell'assenza della Pericolosità da Frana; - dell'assenza della Rischio da Frana; - dell'assenza della Pericolosità Idraulica; - dell'assenza del Rischio Idraulico; - dell'assenza della