TAR Palermo, sez. V, sentenza 2023-07-21, n. 202302438

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. V, sentenza 2023-07-21, n. 202302438
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302438
Data del deposito : 21 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/07/2023

N. 02438/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00885/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 885 del 2018, proposto da
Fondazione Istituto -OMISSIS-, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via A. La Mamora 72;

contro

Regione Sicilia - Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento Programmazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domicilio digitale come da Registri Giustizia e domicilio fisico reale in Palermo, via Valerio Villareale n.6;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del D.D.G. n.37/SV DPR dell’8 febbraio 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Programmazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9, parte I, in data 23 febbraio 2018, avente ad oggetto l'approvazione e ratifica delle graduatorie finali dei progetti ammessi a finanziamento, dei progetti rigettati e la lista delle proposte progettuali inammissibili alla fase di valutazione, con riferimento agli obiettivi specifici 2.1. - 3.1 e 3 dell'Avviso 01/2016 del medesimo Dipartimento;

- nonché della graduatoria ivi riportata e dei verbali della Commissione esaminatrice, relativi alle valutazioni effettuate;

- nonché di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento Programmazione;

Vista l’ordinanza n. -OMISSIS- di rigetto della domanda cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2023 il dott. Roberto Valenti e udita l’avvocatura erariale, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente insorge avverso il provvedimento di non ammissibilità adottato dall’Amministrazione sull’istanza di partecipazione (per il progetto “ClusterBioNet”) all’Avviso 1/2016, pubblicato sulla GURS n. 29 del 9 settembre 2016 l’Avviso pubblico 1/2016 “ per la presentazione di progetti di cooperazione con procedura “one step” a valere sugli Assi prioritari I, II, III del programma INTERREG V – A Italia Malta ”.

La non ammissibilità è stata dichiarata per la “ mancata conformità del partenariato rispetto ai criteri 2 e 5 ”.

Nel ricorso si articolano le seguenti censure:

Nel ricorso si articolano le seguenti censure:

1) in ordine alla mancata conformità ai criteri 2 e 5: eccesso di potere per mancanza di motivazione, carenza di attività istruttoria e per errata applicazione dei criteri stabiliti dal bando;

2) in ordine ai rilievi del Comitato Direttivo di cui alla riunione del 5 settembre 2017: eccesso di potere per errata applicazione dei criteri stabiliti dal bando

3) violazione delle disposizioni di cui all’art. 6 della legge 241/1990 e art. 46, comma 1 bis e 1 ter e art. 75 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che impongono di procedere al soccorso istruttorio prima di disporre l'esclusione dalla procedura.

Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni regionali.

Con ordinanza n. -OMISSIS- la domanda cautelare è stata rigettata.

Il rigetto della domanda cautelare veniva motivato per mancanza di fumus atteso che la deliberazione del 5/09/2017 del Comitato Direttivo appare congruamente e dettagliatamente motivata circa i motivi della non ammissibilità della proposta alla successiva fase di valutazione, avendo ritenuto rilevanti le discrasie evidenziate in ordine alla mancata conformità degli “allegati A” dei beneficiari e non essendo dimostrato, e nemmeno argomentato in ricorso, che esse siano riconducibili ad asseriti errori materiali come tali facilmente ed intuitivamente riconoscibili.

Con memoria dell’8 maggio 2023, l’Avvocatura erariale ha insistito per il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento con memoria del 16 maggio 2023.

Con nota del 15 giugno 2023 l’Avvocatura distrettuale dello Stato ha chiesto il passaggio in decisione del ricorso sulla base degli scritti.

Alla pubblica udienza del 19 giugno 2023, presente l’Avvocatura erariale, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso è infondato e va quinti respinto per le considerazioni che seguono.

In particolare, ritiene il Collegio di poter confermare l’orientamento già espresso in sede cautelare.

Ebbene, come evidenziato nella precedente fase processuale, al di là della sintetica indicazione contenuta nel D.D.G. n. 37/2018 in cui si indica la “ Mancata conformità del partenariato rispetto ai criteri 2 e 5 ”, la deliberazione del 5/09/2017 del Comitato Direttivo risulta congruamente e dettagliatamente motivata circa i motivi della non ammissibilità della proposta alla successiva fase di valutazione, avendo l’amministrazione ritenuto rilevanti le discrasie evidenziate in ordine alla mancata conformità degli “allegati A” dei beneficiari e non essendo dimostrato, e nemmeno argomentato in ricorso, che esse siano riconducibili ad asseriti errori materiali come tali facilmente ed intuitivamente riconoscibili.

In particolare, il Comitato Direttivo, con la predetta deliberazione (in atti), ha rilevato la mancata conformità degli Allegati A dei beneficiari LP, PP3, PP4 e PP5 al budget di progetto presentato entro la data di scadenza dell’Avviso 01/2016 (8 Novembre 2016) .

Nello specifico, il Comitato ha rivelato che:

1. l’Annex A trasmesso dal LP Istituto -OMISSIS- riporta un importo di Contributo Nazionale pari a Euro 64.000 a fronte di un importo di € 64.849,71 indicato nell'AF;

2. l’Annex A trasmesso dal PP3 SAW riporta un importo di Contributo Nazionale pari a €

54.330,16 a fronte di un importo di € 24.905,58 indicato nell'AF. Inoltre non viene riportato

l’importo di € 29.424,57 quale quota di cofinanziamento aggiuntivo indicato nell’AF;

3. l’Annex A trasmesso dal PP4 MLSP riporta un importo di Contributo Nazionale pari a €

54.665,70 a fronte di un importo di € 25.052,70 indicato nell'AF. Inoltre non viene riportato

l’importo di € 29.613 quale quota di cofinanziamento aggiuntivo indicato nell’AF;

4. l’Annex A trasmesso dal PP5 HP Consultancy riporta un importo di Contributo Nazionale pari a € 55.060,99 a fronte di un importo di € 25.447,99 indicato nell'AF. Inoltre non viene riportato l’importo di € 29.613 quale quota di cofinanziamento aggiuntivo indicato nell’AF.

Infine, il Comitato ha rilevato (…) che le quote FESR e CN del nuovo AF trasmesso su iniziativa del potenziale capofila in occasione delle controdeduzioni non rispettano le prescrizioni dell’art. 3 dell’Avviso 01/2016 che prevedono tassi di cofinanziamento pari all’85% del FESR e 15% di Contributo Nazionale, come peraltro restituiti automaticamente dall’AF (sezione excel) attraverso

formule automatiche protette con password.

Non risulta quindi debitamente mirata la prima censura con cui la parte ricorrente lamenta l’eccesso di potere per carenza di motivazione e di attività istruttoria nonché per asserita errata applicazione dei criteri stabiliti nel bando: con detta censura parte ricorrente si limita ad affermare, in modo assertivo (aggiungendo nella memoria conclusiva che la mancata contestazione sul punto da parte dell’Avvocatura dovrebbe essere valutata ai sensi dell’art. 64 c.p.a.) di aver presentato, sia in formato elettronico che in formato cartaceo – entro i termini di chiusura previsti dal bando – la documentazione richiesta comprese le lettere di cofinanziamento e di intenti debitamente firmate.

Come sopra evidenziato, le ragioni sottese alla mancata ammissione risiedono nelle incongruenze riscontrate dall’Amministrazione nella stessa documentazione prodotta dalla parte.

Anche la seconda censura, con cui nello specifico la parte si sofferma sulle valutazioni del Comitato Direttivo del 5 settembre 2017, non risulta fondata.

Come evidenziato in sede cautelare, parte ricorrente non riesce dimostrare, e nemmeno risulta argomentato in ricorso, che discrasie riscontrate dal Comitato Direttivo siano riconducibili ad asseriti errori materiali come tali facilmente ed intuitivamente riconoscibili. Non può quindi trovare applicazione l’art. 6del bando invocato dalla parte ricorrente al fine di ottenere una ammissione al finanziamento sotto condizione con eventuale rimodulazione del budget. Le ampie motivazioni riportate dal comitato Direttivo nella predetta seduta del 5 settembre 2017 risultano congruamente motivate e supportano quindi la scelta definitiva di non ammissibilità del progetto presentato per mancata conformità del partenariato proposto secondo i criteri indicati nel provvedimento definitivo di esclusione.

Anche la terza ed ultima censura è da disattendere.

In primo luogo, tenuto conto della natura del bando di che trattasi (finalizzato non già alla realizzazione di un’opera pubblica, di servizio o di una pubblica fornitura, quanto piuttosto alla erogazione finanziamenti regionali) la materia sfugge ad una applicazione pedissequa degli istituti di cui all’allora vigente normativa in tema di appalti, D. Lgs. n. 163/2006 con particolare riferimento agli articoli 46, comma 1 bis e 1 ter e art. 75 invocati dalla parte.

Quanto all’asserita violazione dell’art. 6 della l. n. 241/1990 si osserva che l’Amministrazione nel caso di specie correttamente ha ritenuto che non si fosse in presenza di documentazione da “regolarizzare”.

Ed invero, la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2027, n. 50), pur riconoscendo la valenza generale dell’istituto del “soccorso istruttorio” di cui all’art. 6 della legge n. 241/1990, ha tuttavia precisato che tale principio non è incondizionato, essendo temperato da varie altre considerazioni che servono a precisarne l'ambito di applicazione in particolare in relazione alle procedure comparative e di massa o che pongono oneri specifici a chi vuol ottenere le scarse e non facilmente riproducibili risorse finanziarie pubbliche d'incentivo alle fonti d'energia rinnovabili . Il principio dell’auto-responsabilità sulla corretta formulazione dell’istanza e della documentazione a correndo prevale nei casi, come quello in specie, in cui non venga in rilievo in palese errore materiale quanto piuttosto la non coerenza sotto diversi profili dei dati e dei documenti forniti all’Amministrazione.

In conclusione, il ricorso va respinto in quanto infondato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

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