TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-11-16, n. 202301650
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Pubblicato il 16/11/2023
N. 01650/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01786/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1786 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G A e C R, rappresentati e difesi dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Alberto Furlanetto in Venezia-Mestre, via Pescheria Vecchia, 1;
contro
Comune di Preganziol, in persona del sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati G P e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio G P in Venezia, San Polo, 3080/L;
per l'annullamento
- quanto al ricorso principale:
del verbale di sopralluogo per presunto abuso urbanistico-edilizio del 15.6.2011 redatto dalla Polizia Locale del Comune di Preganziol e dell'ordinanza 23.6.2011 n. 0014093 di sospensione lavori e dell'ordinanza 8.8.2011 n. 0017615 di demolizione delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire;
- quanto ai motivi aggiunti depositati il 29/6/2012
della comunicazione accoglimento/parziale diniego dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria 11/8/2011 prot. n. 18095 di data 6/4/2012, avente ad oggetto l'ampliamento dell'unità abitativa "B" (dependance) in Via Marmolada, sul terreno censito al Catasto: Comune di Preganziol: Fg. 9 - Mapp. n. 31 e della comunicazione parziale accoglimento/parziale diniego dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria 11/8/2011 prot. n. 18100 di data 6/4/2012, avente ad oggetto la parziale copertura in policarbonato del pergolato realizzato in forza dell'autorizzazione edilizia 17/8/1994 n. 1628 al fine di ricavare due posti auto coperti in Via Marmolada, sul terreno censito al Catasto: Comune di Preganziol: Fg. 9 - Mapp. n. 31.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Preganziol;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2023 il dott. N B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sopralluogo del 15 giugno 2011, la Polizia Locale di Preganziol accertava l’esecuzione, in assenza di titolo edilizio, di una serie di opere presso l’abitazione dei ricorrenti, ricadente in zona agricola.
Dopo aver disposto la sospensione dei lavori (in parte ancora in corso), il Comune, ultimati gli adempimenti istruttori, emetteva l’ordinanza di demolizione - in epigrafe descritta – afferente a ciascuno degli riscontrati;detta ordinanza è oggetto del ricorso introduttivo.
Nel prosieguo, i ricorrenti chiedevano la regolarizzazione (mediante sanatoria ovvero fiscalizzazione degli abusi) delle irregolarità.
All’esito dei procedimenti così instaurati, venivano sanati (ovvero regolarizzati) i seguenti interventi: l’ampliamento dell’unità abitativa principale (unità A), eseguito mediante chiusura di un terrazzo al primo piano e creazione di nuovi locali;le modifiche interne e prospettiche dell’unità abitativa principale;la copertura in pergolato, in realtà rimossa dai ricorrenti e sostituita da una struttura compatibile;la realizzazione di una pensilina fotovoltaica di 120 metri, con sottostanti vani tecnici.
Veniva invece denegata la sanatoria, rispetto all’ampliamento dell’unità abitativa B (c.d. dependance ), “ limitatamente alle porzioni ricadenti in fascia di rispetto stradale ed a distanza inferiore ai 20 metri dalle strade ”. La nuova costruzione – secondo il Comune – si sarebbe trovata al di fuori del centro abito, e, come tale, sulla base della strumentazione urbanistica vigente avrebbe dovuto rispettare la fascia di rispetto di 20 e non di 10 metri, come invece sostenuto dai ricorrenti (secondo i quali il fabbricato sarebbe stato collocato in un’area contigua al centro abitato, circostanza che avrebbe consentito di fare riferimento alla fascia di rispetto più favorevole).
Detto diniego – che riguardava anche il pergolato, in seguito sostituito – veniva impugnato con motivi aggiunti.
2. In questo quadro, via via evolutosi nel corso del giudizio, i ricorrenti (sollecitati dalle difese dell’Amministrazione) hanno precisato che a seguito dei provvedimenti di sanatoria, di fiscalizzazione e di sospensione di ogni determinazione sulla domanda di sanatoria, è venuto meno l’interesse a coltivare l’impugnazione relativamente alle opere oggetto di regolarizzazione (sopra descritte).
L’interesse alla decisione del gravame, conformemente alla dichiarazione del ricorrente, permane dunque in relazione ai contestati interventi (non definiti) realizzati nella c.d. dependance , limitatamente alle porzioni (“ parte del magazzino in ampliamento ”) ricadenti nella fascia di rispetto stradale. Di conseguenza, sotto ogni diverso profilo, andrà dichiarata in parte qua la sopravvenuta carenza d’interesse, quanto al ricorso e ai motivi aggiunti.
3. Così delimitata la residua materia del contendere, devono essere esaminati la terza censura introdotta nel ricorso nonché il primo e il secondo motivo aggiunto, tutti attinenti alle questioni ancora controverse.
Con il terzo motivo di ricorso, si osserva che l’ampliamento si affaccerebbe su una strada locale di tipo “F”, ai sensi dell’art. 2, d. lgs. n. 285 del 1992, rispetto alla quale il Regolamento di attuazione del Codice della Strada (art. 28, comma 2, d.P.R. n. 495 del 1992, sostanzialmente richiamato dall’art. 25 delle N.T.A.) prevede una fascia di rispetto di 10 metri. Il suddetto ampliamento, realizzato a 17 metri dalla viabilità, non avrebbe dunque invaso la fascia di rispetto stabilita dalla disposizione regolamentare. Inoltre, la presenza di un edificio preesistente collocato a 7 metri dalla strada avrebbe consentito di avanzare con la nuova costruzione sino al suddetto limite, ai sensi dell’art. 16 delle N.T.A. che richiamerebbe le conformi previsioni contenute nel d.m. n. 1444 del 1968. Non sarebbero quindi sussistiti i presupposti per disporre la demolizione dell’opera.
Con il secondo motivo aggiunto, i ricorrenti sostengono che l’abitazione risulterebbe inserita in un contesto residenziale, dotato delle caratteristiche proprie del centro abitato, sicché – indipendentemente da un formale da parte del Comune – l’estensione della fascia di rispetto avrebbe dovuto essere determinata sulla base di tale situazione di fatto.
Con il terzo motivo aggiunto, si osserva che il Piano di Assetto del Territorio, adottato nel 2008, avrebbe inserito la proprietà all’interno di un’area di riqualificazione urbana e paesaggistica, perimetrata come “ Ambito di trasformazione ”, confermandone sotto un profilo formale l’inserimento all’interno del centro abitato.
4. Tali profili di censura non sono fondati.
4.1 Il terzo motivo di ricorso (che, dev’essere ricordato, ha per oggetto l’ordine di demolizione) deve essere disatteso, poiché l’eventuale sussistenza in astratto dei presupposti per conseguire la sanatoria dell’abuso non vizia il provvedimento ripristinatorio diretto a rimuovere l’intervento (forsanche assentibile) realizzato in assenza del permesso di costruire. L’ordine di demolizione, infatti, non presuppone una preliminare valutazione in merito alla (astratta) conformità delle opere rispetto allo strumento urbanistico, richiedendo l’accertamento dell’abuso e della sua consistenza. Per costante e condivisa giurisprudenza si osserva infatti che “ l'ordinanza di demolizione non necessita di una preventiva ed officiosa valutazione della conformità o meno delle opere abusive agli strumenti urbanistici, posto che, una volta accertata l'esecuzione di interventi privi di permesso di costruire, ne deve essere disposta la rimozione, indipendentemente dalla loro eventuale conformità allo strumento urbanistico e dalla loro ipotetica sanabilità;ciò in quanto l'abusività di un'opera edilizia costituisce, già di per sé, presupposto per l'applicazione della prescritta sanzione demolitoria ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 5723).
4.2 I motivi aggiunti possono essere esaminati ( in parte qua ) congiuntamente, attesane la connessione.
Dette censure vanno entrambe disattese, dovendosi in proposito considerare che l’area in questione risultava incontrovertibilmente inserita in una zona agricola e che, come accertato dalla Polizia locale in data 21 marzo 2012 (doc. 7 del Comune), la stessa risultava caratterizzata dalla sporadica presenza di edifici, senza quindi presentare alcun elemento di sostanziale continuità rispetto al centro abitato.
A ciò deve poi aggiungersi che le vigenti N.T.A., segnatamente nell’art. 12, stabilivano in 20 metri la misura della fascia di rispetto prevista per le nuove abitazioni in zona agricola, misura che nel caso di specie non è stata rispettata dai ricorrenti, indipendentemente dalla reclamata osservanza della disciplina in materia di allineamenti (art. 16 delle N.T.A. in riferimento al d.m. n. 1444 del 1968).
Nessun rilievo potrebbe essere poi assunto dalla mera adozione del P.A.T., essendo da considerare che, sino all’approvazione, trovavano applicazione le richiamate disposizioni del P.R.G., pienamente in vigore all’epoca di commissione degli abusi.
5. Per quanto precede l’impugnazione dev’essere respinta, quanto ai motivi esaminati, e dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in relazione ai restanti profili di censura.
Le spese vanno compensate, sussistendone giusti motivi anche in relazione alla particolarità della vicenda esaminata.