TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-09-06, n. 202201188
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Pubblicato il 06/09/2022
N. 01188/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2022, proposto da
M S, rappresentato e difeso dall’avvocato D D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S S e B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
S C, rappresentato e difeso dagli avvocati R A P e V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
M D B, rappresentato e difeso dagli avvocati G R N e G D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso G R N, in Bari, via N. Piccinni, 150;
per l’annullamento
- del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Bari “A M” n. 4532 del 16 dicembre 2021, con cui si approvano gli atti della selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/F1 - malattie odontostomatologiche e il settore scientifico disciplinare MED/28 - malattie odontostomatologiche (D.R. 3176/2020) presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell'Università degli Studi di Bari “A M”, e con cui viene dichiarato vincitore della succitata selezione pubblica il dott. C S;
- del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Bari “A M” n. 4450 del 14 dicembre 2021;
- del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Bari “A M” n. 3176 del 13 novembre 2020, di indizione della selezione pubblica de qua e, in particolare, dell’art. 2, nell'ipotesi in cui esso consenta che siano ammessi a procedure pubbliche di selezione di ricercatori a tempo determinato ex art. 24, legge n. 240/2010, i candidati in possesso di un diploma di specializzazione in area sanitaria in luogo del diploma di specializzazione medica;
- del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Bari “A M” n. 2855 del 7 settembre 2021;
- del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Bari “A M” n. 2093 del 24 giugno 2021;
- di tutti i verbali di gara della Commissione Valutatrice e, in particolare, di quelli in cui si attribuiscono i punteggi ai candidati C e D B ed all’odierno ricorrente;
- di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorché non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente;
nonché per l'accertamento
del diritto del ricorrente a essere dichiarato vincitore della procedura selettiva de qua , previa rettifica della graduatoria di gara.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da M D B il 27.4.2022:
- del decreto n. 4450 in data 14.12.2021, a firma della Prorettrice dell’Università degli Studi di Bari di approvazione degli atti della selezione pubblica indetta con D.R. n. 3176 del 13.11.2020 per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, per il settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche e il settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie Odontostomatologiche presso il dipartimento interdisciplinare di Medicina della stessa Università;
- della relativa graduatoria di merito, nella parte in cui il candidato M S risulta classificato al terzo posto anziché in posizione deteriore;
- dei verbali in data 28.4.2021, 3.5.2021 e 18.10.2021 (con relativi allegati) e della relazione finale in pari data recanti il giudizio espresso dalla Commissione valutatrice in ordine ai titoli e alla produzione scientifica prodotti dal dott. M S ai fini della partecipazione alla procedura selettiva suindicata;
- nei limiti dell'interesse del ricorrente, dei verbali in data 28.4.2021 (con relativi allegati), 3.5.2021 e della relazione finale in pari data recanti il giudizio espresso dalla Commissione valutatrice in ordine ai titoli e alla produzione scientifica prodotti dal medesimo ai fini della partecipazione alla procedura selettiva suindicata e liddove quest’ultimo risulta collocato in seconda posizione in graduatoria anziché in prima;
- di ogni altro atto e/o provvedimento ai predetti presupposto, prodromico, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
nonché
- ove occorra, per l'annullamento in parte qua del verbale n. 1 in data 14.4.2021 della Commissione di valutazione, liddove è previsto e viene fissato in non oltre 45 il punteggio massimo attribuibile alla categoria delle “…pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, compresa l'eventuale tesi di dottorato…”, ancorché il regolamento di ateneo (D.R. 506 del 18.2.2020) ed il bando di selezione (D.R. 3176 del 13.11.2020) prevedano una soglia maggiore (“…60…”).
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da S C il 29.4.2022:
- del verbale n. 4 del 03.05.2021 - Allegati n. 5 in pari data e n. 8 del 18.10.2021 - attribuzione punteggi titoli e produzione scientifica, del verbale n. 3 del 28.04.2021 ed integrazione del 13.10.2021 - discussione pubblica titoli e produzione scientifica, del verbale n. 4 del 03.05.2021 ed integrazione del 18.10.2021 - attribuzione punteggi e predisposizione graduatoria di merito, della relazione finale del 03.05.2021 e della successiva relazione finale del 18.10.2021, atti tutti redatti dalla Commissione valutatrice della selezione pubblica per 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, Settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche e Settore scientifico disciplinare MED/28 - Malattie Odontostomatologiche, indetto con decreto n. 3176 del 13.11.2020 dell'Università degli Studi di Bari “A M”, nella sola parte in cui non è stato attribuito un maggior punteggio al dott. S C ed un minor punteggio al dott. M S;
- del decreto n. 4450 del 14.12.2021 e del successivo decreto di rettifica n. 4532 del 16.12.2021 dell’Università degli Studi di Bari “A M” di approvazione della graduatoria della predetta procedura concorsuale, nonché della relativa graduatoria, nella sola parte in cui non è stato attribuito un maggior punteggio al dott. S C ed un minor punteggio al dott. M S;
- ove occorra, del verbale n. 1 del 14.04.2021 reso dalla Commissione valutatrice nella sola parte in cui viene indicato il punteggio massimo di 45 per “Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, compresa l’eventuale tesi di dottorato”;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale sempre nei limiti della dedotta parte lesiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari, di S C e di M D B;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2022 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori l’avv. D D G, per il ricorrente, l’avv. S S, per l’Università di Bari, l’avv. R A P, anche su delega dell’avv. V C, per C S, e gli avvocati G R N e G D R, per M D B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 11.02.20221 e depositato in Segreteria in data 14.02.2022, M S adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva in fatto che, con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Bari in data 13.11.2020, pubblicato in G.U. n. 96 dell’11 dicembre 2020, venivano indette talune procedure di selezione pubblica, per titoli e discussione ai sensi dell’art. 24 comma 3 della Legge n. 240/10, per la copertura di complessivi 26 posti di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi.
Tra esse figurava anche quella per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato per il settore 06/F1- Malattie Odontostomatologiche e il settore scientifico disciplinare MED/28 - Malattie Odontostomatologiche - presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (codice concorso R3176/2020).
Scaduti i termini per la presentazione delle domande, la Commissione, a seguito di apposite valutazioni intervenute nella seduta del 21.04.2021, ammetteva il ricorrente alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica nella seduta del 28 aprile 2021, unitamente ai candidati Apicella Davide, D B Michele, De Biase Corrado, Dioguardi Mario e Santoro Valeria.
La commissione, nella medesima seduta, si pronunciava circa l’esclusione del candidato C S, evidenziandosi in motivazione come il predetto possedesse “ solo il titolo di Specialista in Chirurgia Odontostomatologica, non sufficiente ai sensi dell’art. 2 del Bando (D.R. 3176) ”.
Successivamente, a seguito dell’introduzione di una istanza cautelare ex art. 55 D.Lgs. n. 104/2010, con cui il dott. C impugnava, innanzi al T.A.R. in epigrafe, il provvedimento di esclusione chiedendone la sospensione dell’efficacia e l’ammissione alla selezione, con decreto del Rettore n. 2093 del 24.6.2021 l’Amministrazione revocava in autotutela il provvedimento di esclusione del dott. C e lo ammetteva con riserva alla selezione, nelle more della definizione del giudizio .
Con decreto rettorile n. 4532 del 16 dicembre 2021, l’Università degli Studi di Bari approvava gli atti della selezione pubblica e la graduatoria di merito formulata dalla Commissione valutatrice, dichiarando vincitore C S con il punteggio di 69,00.
L’odierno ricorrente, invece, otteneva un punteggio di 65,00 e si classificava al terzo posto della graduatoria di merito, preceduto anche dal dott. M D B con il punteggio di 67,00.
Avverso tali esiti provvedimentali insorgeva il ricorrente, impugnando, in particolare, il decreto rettorile n. 4532 del 16 dicembre 2021, nonché tutti gli atti connessi o conseguenti allo stesso.
In particolare, venivano sollevate le seguenti censure:
- Violazione e/o omessa applicazione dell’art. 24, comma 2, lettera b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche con riferimento all’art. 6, Regolamento di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato con D.R. n. 506 del 18.02.2020, con conseguente illegittimità dell’art. 2, Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Bari “A M” n. 3176 del 13 novembre 2020 di indizione della selezione pubblica, nell’ipotesi in cui esso consenta l’ammissione alla procedura pubblica di selezione di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, legge n. 240/2010, anche a candidati in possesso del solo diploma di specializzazione in area sanitaria in luogo del diploma di specializzazione medica;
- Eccesso di potere per contraddittorietà con atti presupposti, illogicità ed abnormità procedimentale. Violazione dei principi costituzionali di buon andamento, di equità e di imparzialità dell’azione amministrativa;
- Erroneità del punteggio di merito attribuito dalla Commissione valutatrice al ricorrente ed ai candidati C e D B e sul diritto del ricorrente ad essere dichiarato, previa riforma della graduatoria di merito, vincitore della procedura selettiva per ricercatore a tempo determinato indetto dall’Università degli Studi di Bari “A M”;
- Illegittima e/o erronea valutazione dei titoli e della produzione scientifica del ricorrente e dei controinteressati e sul diritto del Dott. Scivetti a risultare al primo posto della graduatoria di merito. Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto assoluto di istruttoria, erroneità, travisamento dei fatti e delle risultanze documentali, illogicità manifesta e contraddittorietà. Violazione del basico principio di par condicio tra i partecipanti alla procedura selettiva. Violazione dei principi costituzionali di buon andamento, di imparzialità e di trasparenza della pubblica amministrazione. Violazione ed omessa applicazione dell’art. 3 della legge 7.08.1990, n. 241.
In data 25.02.2022 si costituiva in giudizio il dott. S C.
In data 2.03.2022 si costituiva in giudizio l’Università degli Studi di Bari “A M”.
In data 4.03.2022 si costituiva in giudizio il dott. M D B, il quale successivamente, in data 27.04.2022, proponeva altresì ricorso incidentale, formulando i seguenti ulteriori motivi di gravame:
- Violazione ed erronea applicazione dell’art. 8 del Regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori approvato con D.R. n. 506 del 18.2.2020, del decreto rettorile n. 3176/2020 di pubblicazione della selezione pubblica, del d.m. n. 243/2011 e della legge n. 240/2010 in relazione al verbale n. 1 in data 14.4.2021 con cui l’Organo di valutazione ha predeterminato i criteri di attribuzione dei punteggi alle pubblicazioni presentate dai concorrenti.
- Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Sviamento. Illegittimità derivata.
- Violazione ed erronea applicazione dell’art. 8 del D.R. 3176/2020, del d.m. 25.5.2011 n. 243 nonché dei criteri fissati dall’organo di valutazione nel verbale n. 1 in data 14.4.2021, in relazione all’art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carente istruttoria, erroneità dei presupposti, disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifesta.
In data 29.04.2022 C S proponeva altresì ricorso incidentale, formulando gli ulteriori seguenti motivi di gravame:
- Violazione ed erronea applicazione dell’art. 8 del Bando lex specialis D.R. n. 3176 del 13.11.2020 Università degli Studi di Bari. Violazione ed erronea applicazione del richiamato Decreto M.I.U.R. 25 maggio 2011 n. 243. Violazione ed erronea applicazione dei criteri di selezione predeterminati dalla Commissione valutatrice nel Verbale n. 1 del 14.04.2021. Violazione ed omessa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità, travisamento, erronea presupposizione, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento logico, arbitrarietà, disparità, ingiustizia manifesta.
- Violazione ed omessa applicazione dell’art. 8 del “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato” - Università degli Studi di Bari. Violazione ed omessa applicazione del Bando lex specialis - D.R. n. 3176 del 13.11.2020 Università degli Studi di Bari. Violazione ed erronea applicazione dei richiamati Decreto M.I.U.R. n. 243/2011 e Legge n. 240/2010. Eccesso di potere per illogicità, travisamento, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità, ingiustizia manifesta. Sviamento ed illegittimità derivata.
All’udienza in camera di consiglio in data 5.07.2022 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso principale è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
La prima censura è relativa alla violazione e/o omessa applicazione dell’art. 24, comma 2, lettera b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (anche con riferimento all’art. 6, Regolamento di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato con D.R. n. 506 del 18.02.2020) con conseguente illegittimità dell’art. 2, Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Bari “A M” n. 3176 del 13 novembre 2020 di indizione della selezione pubblica in questione, nella parte in cui esso consenta l’ammissione alla detta selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, legge n. 240/2010, anche a candidati in possesso del solo diploma di specializzazione in area sanitaria in luogo del diploma di specializzazione medica.
Con riguardo alla vicenda in esame, è necessario prendere le mosse dall’art. 2 del bando di concorso, recante la disciplina dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva in esame.
Esso deve essere interpretato in modo da rispettare la lettera della regola selettiva in esso dettata e alla luce dei principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti, oltre che del favor partecipationis , di per sé essendo capisaldi concettuali intimamente connaturati alla logica intrinseca delle pubbliche selezioni.
Di conseguenza, “ le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi ” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 5825/2012), bensì vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e della loro connessione ai sensi dell’art. 12, primo comma, disp. prel. Cod. civ. (cfr. Cons. Stato, Sez. V., sent. n. 2709/2014).
Nell’interpretare le clausole del bando, dunque, deve darsi prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute. Ad ogni modo, anche nel caso in cui il dato testuale dovesse presentare ambiguità, deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole all’ammissione del candidato, essendo conforme al pubblico interesse che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati e, nel caso in cui si stabilisca che il numero dei medesimi vada ridotto ove superiore ad una certa soglia, scegliendo i più meritevoli in base ai curricula globalmente valutati.
Con riguardo alla vicenda in esame, la Commissione, nel valutare il possesso dei requisiti del C, avrebbe dovuto attenersi al dato letterale contenuto nelle disposizioni del bando e, in caso di ambiguità, avrebbe dovuto privilegiare il principio del favor partecipationis , in tal modo disponendone l’ammissione a partecipare alla fase successiva della discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni, piuttosto che l’esclusione.
Nel caso de quo , il bando concorsuale inderogabilmente imponeva ai partecipanti di possedere, in modo alternativo tra loro ma unitamente al requisito principale - specializzazione o dottorato o titolo equipollente - altri requisiti, ossia: aver usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lett. a, della legge n. 240/2010, senza aver conseguito giudizio negativo e avere conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I o di II fascia di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010;ovvero aver usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca di cui all’art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997, e s.m.i., o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240/2010, o di borse di post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398/1989, o di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005, nonché di essere in possesso del titolo di specializzazione medica.
Sulla scorta di tanto, il combinato disposto della lex specialis e dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 dispongono che l’accesso ai contratti da ricercatore nella tipologia in detta norma prevista è consentito a coloro che risultino in possesso, in via alternativa, di uno solo dei requisiti elencati, tra i quali figura il titolo di specializzazione medica coerente con la selezione.
Nel caso di specie, il ricorrente partecipava alla procedura de qua comprovando il possesso del diploma di specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica della durata di tre anni (da ritenersi di fatto del tutto equipollente al dottorato di ricerca, sia per stessa durata degli studi che per la complessità dei temi affrontati) e di aver svolto assegni di ricerca e contratti co.co.co. di ricerca, intercorsi con l’Università degli Studi di Bari.
Evinta la natura disgiuntiva del dato letterale (si usa il termine “ ovvero ” ad indicare due possibilità alternative), è comunque opportuno precisare che, nel caso in esame, non rileva la distinzione riguardante la natura di specializzazione medica o sanitaria su cui assai analiticamente si sono soffermate le difese delle parti in causa.
Occorre sul punto evidenziare che vi è - nell’ambito degli attuali assetti della formazione e della pratica medico-sanitaria - un oggettivo spazio di possibile sovrapposizione di competenze fra plurimi settori e correlati ambiti specialistici.
In via generale, la distinzione fra specializzazione medica o sanitaria trova le sue principali fonti normative nel d.m. n. 68/2005 sul riordino delle scuole di specializzazione di Area Sanitaria, nel d.m. del Ministero dell’Università e della Ricerca del 31.7.2006 sul riassetto delle scuole di specializzazione in odontoiatria e nel decreto interministeriale MIUR-Sanità n. 716 del 16 settembre 2016, avente ad oggetto il riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai “non medici”, che ha definito tali specializzazioni come specializzazioni di “area sanitaria”, per differenziarle da quelle mediche riservate ai laureati in medicina e chirurgia (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 7660 del 4.12.2020)
Tale distinzione, per come emerge dal tenore testuale dei decreti ministeriali ed interministeriali citati, viene però fatta per soli fini organizzativi in connessione con l’istituzione e la gestione delle relative scuole e non ai diversi fini dell’attività di ricerca (di cui al caso in esame).
Invero, dal punto di vista del reclutamento per l’attività di ricerca, la logica intrinseca del fatto selettivo non dovrebbe meccanicamente conformarsi alla distinzione dei percorsi accademici per come disegnati a fini organizzativi, ma piuttosto dovrebbe selezionare candidati in un allargato ambito di formazione ed educazione, che, ferma restando la valutazione di coerenza con gli specifici settori scientifico disciplinari, operi in modo più elastico in una logica di interscambiabilità dei saperi e dei percorsi formativi.
Pertanto, l’esclusione di C risulta essere stata comminata, in un primo momento, per l’assenza dei requisiti di partecipazione, interpretati dalla Commissione di concorso illegittimamente in maniera congiuntiva e non disgiuntiva.
La successiva partecipazione del candidato C alla procedura concorsuale si dimostra pertanto pienamente legittima, soddisfacendo quest’ultimo tutti i requisiti necessari per svolgere l’attività di ricerca richiesta per l’assunzione nella posizione lavorativa prevista dal bando.
Risulta, in conclusione, del tutto priva di pregio la prima doglianza formulata dall’odierno ricorrente.
I tre successivi motivi di gravame attengono a ritenute illegittimità del provvedimento rettorile di approvazione degli atti del procedimento concorsuale in questione e ad una supposta erronea valutazione nei punteggi attribuiti dalla Commissione ai dottori C e D B - oltre che allo stesso ricorrente - per il tramite della graduatoria finale di merito.
Quanto al primo profilo, in tesi del ricorrente, l’atto terminale della procedura selettiva dovrebbe ritenersi illegittimo, posto che l’Università resistente, in ragione di quanto statuito con D.R. n. 2093 del 24.06.2021, non avrebbe potuto dichiarare il dott. C vincitore della medesima, quantomeno sino alla definizione nel merito del giudizio pendente dinanzi al T.A.R. Puglia, Bari, iscritto al n. 568/2021 R.G.
Tale impostazione non può essere condivisa.
La pendenza di un giudizio dinanzi al Giudice Amministrativo non priva l’Amministrazione dei poteri di cura dell’interesse pubblico specifico di cui la medesima è titolare.
Nel caso della contestazione in giudizio degli esiti di una procedura selettiva, ove vi siano esigenze di reclutamento, le medesime potranno essere soddisfatte con i provvedimenti assunzionali correlati e la stipula degli eventuali contratti di lavoro subordinato “a valle”, fermo restando che tutta l’attività amministrativa successiva non potrà che essere inevitabilmente subordinata agli esiti del giudizio pendente, con correlata possibilità di una sua caducazione in conseguenza di un eventuale annullamento.
L’Amministrazione può dunque legittimamente procedere ad attività assunzionali, anche in pendenza di un giudizio amministrativo su atti o provvedimenti della procedura selettiva, assumendosi i relativi rischi, ma non per questo solo potendo essere tacciata di una qualche strutturale illegittimità nel proprio operato.
Quanto poi alla supposta erronea valutazione nei punteggi attribuiti dalla Commissione ai dottori C e D B, oltre che allo stesso ricorrente, per il tramite della graduatoria finale di merito, le censure di parte ricorrente non intaccano la sostanziale legittimità della procedura selettiva per come in concreto gerita dall’Amministrazione resistente.
Rispetto al limite dei 45 punti astrattamente fissato per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, i tre punti in più assegnati al candidato D B e di due punti in più assegnati al candidato C non sono tali da modificare gli esiti della selezione in senso utile per il ricorrente, ove pure venissero sottratti dai punteggi finali della graduatoria di merito.
Quanto poi alla ritenuta sottovalutazione della tesi di dottorato del dott. Scivetti, essa resta questione affidata all’apprezzamento tecnico discrezionale della Commissione di concorso, di per sé non utilmente sindacabile in sede giurisdizionale, in assenza di manifesti indici di irrazionalità ed irragionevolezza delle scelte effettuate.
Si consideri, peraltro, che il contenuto specifico degli argomenti di una tesi di dottorato e lo svolgimento dei medesimi in sede di elaborato finale possono essere estremamente vari, essendo oggettivamente impossibile poter ritenere sempre e comunque che un certo percorso di studi dottorale, sia pure caratterizzato da “innovazione metodologica” debba necessariamente ritenersi utile e conferente ai fini di un determinato percorso accademico.
Anche le ulteriori articolate argomentazioni di parte ricorrente sulla assegnazione dei punteggi confluiti nella graduatoria finale di merito - in dipendenza, ad esempio, del contributo di ciascun candidato in articoli scientifici con pluralità di autori - rientrano nella già menzionata cornice delle valutazioni tecnico discrezionali tipiche di consimili procedure selettive, restando anche qui recisamente esclusa la possibilità per il Giudice Amministrativo di ingerirsi nelle relative scelte in assenza di macroscopici elementi di irrazionalità ed irragionevolezza nelle scelte effettuate.
Pertanto e in conclusione, anche detti motivi di gravame non possono essere accolti, stante la loro infondatezza nel merito.
Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso principale va respinto e, di conseguenza, i ricorsi incidentali devono dichiararsi improcedibili, non potendo i ricorrenti incidentali ottenere maggiori utilità processuali e sostanziali di quelle scaturenti dalla reiezione del ricorso principale.
Peraltro e ad abundantiam , il ricorso incidentale del candidato D B appare altresì inammissibilmente duplicativo - con correlato bis in idem - rispetto all’impugnativa del medesimo proposta in via principale in relazione alla stessa identica vicenda amministrativa nel fascicolo pandettato al n. R.G. 192/2022, cui si rinvia.
Da ultimo, avuto riguardo alla peculiarità delle questioni esaminate e decise, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.