TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-07-02, n. 202400173
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2024
N. 00173/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA INA
IN NOME DEL POPOLO INO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A R, L F, D A e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;
per l’annullamento
del provvedimento emesso in data -OMISSIS- dalla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige Area Funzionale Turismo con la quale non è stata concessa la “ Prestazione temporanea ed occasionale della professione di maestro di sci in Alto Adige (Italia), ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 il dott. Andrea Sacchetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso di data 22.01.2024, notificato in pari data, -OMISSIS- impugnava il provvedimento di diniego all’autorizzazione ad esercitare la “ prestazione temporanea ed occasionale della professione di maestro di sci in Alto Adige (Italia) ”, adottato dalla Ripartizione Area Funzionale Turismo della Provincia Autonoma di Bolzano in data -OMISSIS-.
Il ricorrente evidenziava di rivestire la qualifica di maestro di sci nella -OMISSIS- – avendo conseguito il più alto livello nel suo paese di origine – e di avere inoltrato diverse richieste di riconoscimento del proprio titolo al fine di esercitare tale professione in Italia. Nell’anno 2016 inoltrava alla Provincia Autonoma di Bolzano una cd. “comunicazione preventiva prestazione servizi occasionale e temporaneo”, ottenendo risposta positiva e comunicando di conseguenza in data -OMISSIS- all’Ufficio Turismo del medesimo Ente di essere intenzionato a esercitare la professione di maestro di sci in Alto Adige nell’ambito della stagione sciistica 2023/2024.
L’Area Funzionale Turismo della Provincia Autonoma di Bolzano, con il provvedimento gravato nella presente sede, rigettava la richiesta, evidenziando l’insussistenza dei presupposti necessari per l’esercizio della professione di maestro di sci in assenza di documentazione comprovante la stipula di un’assicurazione di responsabilità civile vero terzi con massimale minimo di almeno 6.000.000,00 di Euro.
2. A sostegno del proprio ricorso deduceva i seguenti motivi:
2.1. “ Illegittimità per violazione e/o erronea interpretazione di norma della legge – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità del presupposto, insufficienza della motivazione ”.
Il ricorrente, premettendo di avere presentato sin dall’anno 2016 svariate richieste di riconoscimento del proprio titolo di maestro di sci al fine di esercitare la professione in Italia, evidenziava di avere ottenuto dalla Provincia Autonoma di Bolzano in data -OMISSIS- risposta positiva a una cd. “ comunicazione preventiva prestazione servizi occasionale e temporaneo ”.
Sulla scorta di tale premessa, rilevava come la qualifica professionale non avesse una scadenza e che “ i bollini non sono richiesti e non sono obbligatori per legge o qualsiasi norma di legge pertanto tale richiesta risulta alquanto infondata ” ( sic pag. 4 del ricorso introduttivo).
Ad avviso del ricorrente, inoltre, l’assicurazione R.C. contro terzi con massimale di almeno 6.000.000,00 di euro, dallo stesso richiesta per il tramite del Collegio professionale dei maestri di sci di Bolzano, poteva essere ottenuta esclusivamente da soggetti effettivamente occupati presso una scuola di sci altoatesina. L’assicurazione, tuttavia, non risultava riservata esclusivamente ai maestri in servizio presso una scuola di sci, essendo iscritti nel citato Collegio anche tutti i maestri liberi professionisti.
Tale limitazione si risolveva in una discriminazione nei confronti dei maestri provenienti dall’estero, ai quali non risultava garantito l’accesso a tale tutela assicurativa nelle medesime condizioni riservate agli insegnanti locali. In particolare, al di fuori del Collegio professionale non risultava possibile stipulare un’assicurazione con il massimale richiesto dalla Provincia Autonoma di Bolzano, da ritenersi del tutto irrazionale e arbitrario, tanto da non essere richiesto nella limitrofa Provincia di Trento.
2.2. “ Violazione della normativa comunitaria sulla libera prestazione dei servizi – Il caso “Gebhard” (Sez. 6, Sentenza della Corte Europea del 30 novembre 1995, nella causa C-55/94) ”.
Ad avviso del ricorrente la richiesta di polizza si poneva altresì in contrasto con i criteri in materia di limitazione della prestazione di servizi sanciti dalla sentenza “Gebhard” pronunciata dalla C.G.E. in data 30 novembre 1995.
La condizione posta dalla Provincia Autonoma di Bolzano, oltre a esorbitare rispetto ai requisiti necessari per raggiungere l’obiettivo di tutelare la salute, la sicurezza pubblica e la protezione dei consumatori, violava inoltre il principio di proporzionalità.
2.3. “ Sul caso della risposta Commissione Europea / Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e piccole