TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-01-04, n. 202300010

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-01-04, n. 202300010
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300010
Data del deposito : 4 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2023

N. 00010/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00698/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 698 del 2017, proposto da
T B, rappresentato e difeso dagli avvocati M B e C T, domiciliato presso la Segreteria del Tar di Brescia, via Carlo Zima, 3;

contro

Comune di Gonzaga, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

- del provvedimento dal Responsabile dello sportello Unico Associato del Comune di Gonzaga (Mn), pratica n. 2017/79 GZE prot. 7607 del 29 aprile 2017, con cui è stata rigettata l’istanza del ricorrente volta ad ottenere un permesso di costruire in sanatoria;

- dell'ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Gonzaga (MN), n.7988/2017 del 5 maggio 2017, con cui è stata ordinata l'acquisizione al patrimonio comunale dei beni e delle rispettive aree di sedime;

- del successivo provvedimento, prot. n. 9415 del 23 maggio 2017, con cui è stata respinta l'istanza di sospensione del provvedimento di acquisizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 21 dicembre 2022 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il giorno 8 febbraio 2013 la Polizia Locale accertò, durante un sopralluogo, che sul fondo di proprietà del ricorrente erano stati costruiti, in assenza di un valido titolo edilizio: una “casetta di legno”, un posto auto coperto e un pergolato e, il successivo 26 febbraio, il Comune ne ordinò la demolizione.



2. Il 1° aprile 2017 l’odierno ricorrente presentò istanza per ottenere un permesso di costruire in sanatoria, che venne respinta il successivo 29 aprile perché i manufatti si ponevano in contrasto con il vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);
nello specifico, l’amministrazione resistente evidenziò che la “casetta di legno” era stata realizzata in violazione dell'art. 1 del vigente “ Regolamento per interventi edilizi minori ” mentre i due manufatti coperti non rispettavano il disposto dell’articolo 12 delle norme tecniche d'attuazione (N.T.A.) del “Piano delle Regole”, che permetterebbe di derogare alla distanza minima tra costruzioni solo qualora le nuove costruzioni siano « conformi a previsioni di convenzioni tra privati confinanti trascritte nei pubblici registri immobiliari e purché eseguite nel rispetto delle distanze tra fabbricati di cui al D.M. 1444/68 ».



3. Il 5 maggio 2017 il Comune, dopo aver accertato che il ricorrente non aveva demolito i manufatti abusivi e acquisì la proprietà dei beni e delle rispettive aree di sedime mentre, il successivo 23 maggio, rigettò l'istanza di sospensione del provvedimento, a suo tempo avanzata dal ricorrente.

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