TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-07-08, n. 202401102

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-07-08, n. 202401102
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202401102
Data del deposito : 8 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2024

N. 01102/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01114/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2023, proposto da
--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Morcavallo, Vincenzo Belvedere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Oreste Morcavallo in OS, corso Luigi Fera, n. 23;



contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;



per l'annullamento previa sospensiva anche monocratica

del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Catanzaro del -OMISSIS-comunicato in pari data avente ad oggetto: “revoca licenza Codice Ditta -OMISSIS- – impianto sito in -OMISSIS-” ed ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento del -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane di Catanzaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 27.7.2023 e depositato in pari data, la -OMISSIS-ha esposto:

-) la ricorrente è società cooperativa avente quale oggetto sociale il conferimento del-OMISSIS-. con inizio attività in data-OMISSIS- giusta iscrizione C.C.I.A. di OS e titolare di licenza per l’esercizio di -OMISSIS- nel -OMISSIS- rilasciata il -OMISSIS- dall’Agenzia delle Dogane di Catanzaro;

-) con istanza del -OMISSIS- essa chiedeva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’aggiornamento della predetta licenza di esercizio con l’inserimento di nuovi codici di nomenclatura combinata e quest’ultima richiedeva il rilascio del casellario giudiziale e carichi pendenti relativi al suo l.r.-OMISSIS-;

-) all’esito della verifica, il -OMISSIS- l’Agenzia avviava il procedimento di revoca della licenza fiscale di esercizio dell’impianto sito in -OMISSIS--, fondato sull’asserito venir meno dei requisiti soggettivi di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 504/1985 in capo allo stesso, al quale era stata contestata una sentenza di condanna per un reato di natura finanziaria del -OMISSIS-, devenuta irrevocabile il-OMISSIS-, con conseguenziale incompatibilità rispetto agli artt. 23 comma 9 e 25 comma 6 bis del d.lgs. 504/95;

-) con nota del -OMISSIS- venivano fornite all’Agenzia controdeduzioni ove si specificava che in sede di condanna era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 c.p.;

-) con provvedimento del -OMISSIS-, comunicato in pari data, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Catanzaro revocava, con effetto dalla notifica del provvedimento, la licenza di esercizio rilasciata alla ricorrente.

1.1- Avverso il suddetto provvedimento si ricorre per i seguenti motivi:

1) VIOLAZIONE DELL’ART. 10 BIS L. N. 241/90

2) VIOLAZIONE E/O ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 166 C.P.

3) ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E PER ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 23 C. 11 D.LGS 504/95 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’

2- Con decreto cautelare n.-OMISSIS-è stata rigettata l’istanza di misure cautelari monocratiche.

3- A seguito di reiterazione di istanza ex art. 56 c.p.a. di pari data, con decreto n. -OMISSIS- è stata accolta l’istanza ex art. 56 c.p.a.

4- Alla camera di consiglio del 6.9.2023, con ordinanza n.-OMISSIS- è stata quindi rigettata l’istanza cautelare.

5- La suddetta decisione è stata riformata, in ragione del pregiudizio grave ed irreparabile che rendeva necessario un approfondimento delle questioni di merito poste dal ricorrente, con ordinanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.

6- In vista della trattazione del merito, il 22.3.2024 parte ricorrente ha depositato la ricevuta di pagamento di atto di contestazione n. -OMISSIS-.

7- Il 16.4.2024 l’Agenzia resistente ha depositato memoria in risposta alle contestazioni di parte ricorrente.

8- Il 6.5.2024 il ricorrente ha depositato memoria di replica osservando -sulla base di quanto delibato dal Consiglio di Stato in sede di gravame cautelare – di possedere documentazione attestante il pagamento effettuato al pubblico erario e di aver maturato il diritto alla riabilitazione, la cui domanda è in corso di presentazione, insistendo comunque nelle relative censure.

9- All’udienza pubblica del 22.5.2024 parte ricorrente ha chiesto un rinvio della trattazione del ricorso all’esito della decisione sull’inoltranda istanza di riabilitazione e all’esito della discussione il ricorso è stato spedito in decisione.



DIRITTO

10- Preliminarmente, il Collegio ritiene di disattendere l’istanza di rinvio.

10.1- Viene osservato in giurisprudenza che “ Ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. la domanda di rinvio della trattazione dell'udienza deve fondarsi su 'situazioni eccezionali', che possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite; la decisione spetta al giudice, che ha la disponibilità dell'organizzazione e dei tempi del processo, dovendo rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti ” (Consiglio di Stato sez. V, 02/01/2024, n.59; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, n. 5788 del 2023).

10.2- Alla luce della suesposta giurisprudenza ritiene il Collegio insussistenti i presupposti di assoluta eccezionalità per accordare un rinvio, tenuto conto anzitutto dell’incerta tempistica per la pronuncia sulla riabilitazione e dalla necessità comunque di definire il giudizio in tempi adeguati anche in relazione ai rilevanti interessi pubblici coinvolti nella controversia.

11- Nel merito, il ricorso è infondato.

12- Si osserva anzitutto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel provvedimento impugnato:

-) richiama l’istanza della società ricorrente di aggiornamento del codice ditta, la successiva istruttoria sul suo legale rappresentante e rileva che, a seguito della stessa, ha avviato comunicazione di avvio di procedimento per la revoca della licenza fiscale di esercizio;

-) richiama i certificati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di-OMISSIS-per cui detto legale rappresentante della società ricorrente è stato condannato dalla Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza irrevocabile il-OMISSIS-, per il reato di “sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali” (art. 40, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 504 del 1995), da cui il venir meno dei requisiti soggettivi di cui all’art. 23 del medesimo decreto;

-) richiama gli artt. 8, comma 1-bis, 23 e 24 comma 6-bis del d.lgs. n. 504 del 1995, che prevedono stringenti requisiti soggettivi sia in fase di autorizzazione che di vigilanza da parte dell’amministrazione finanziaria nell’esercizio degli impianti in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono stoccati e movimentati;

-) rileva che le succitate disposizioni e le condizioni normativamente previste per la revoca della licenza nei casi di definitivo accertamento (con sentenza irrevocabile di condanna) della violazione del rapporto di compliance fiscale e di affidabilità dell’operatore titolare della licenza e, come si evince dalla natura del reato commesso, della sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali;

-) rileva che la revoca costituisce un atto amministrativamente dovuto, stante il venir meno in capo al legale rappresentante della ricorrente, dei requisiti soggettivi necessari al mantenimento della licenza fiscale di esercizio in applicazione del disposto delle suddette norme, la cui ratio impone la costante permanenza di garanzie di affidabilità e legalità nella conduzione del deposito a salvaguardia del rapporto fiduciario instauratosi con l’amministrazione finanziaria a presidio e tutela degli interessi dell’Erario;

-) assume l’inapplicabilità dell’art. 23 del d.lgs. n. 504 del 1995 al caso di specie in tema di sospensione condizionale della pena mediante richiamo di orientamenti giurisprudenziali attinenti l’assenza di collegamento tra detto istituto e il requisito soggettivo morale dell’assenza di condanne penali;

-) osserva che la sospensione condizionale della pena ex art. 166 comma 2 c.p. è inconferente nel caso controverso, non costituendo detta condanna unico presupposto della revoca, basata su un fatto specifico di reato il cui disvalore, agli effetti del mantenimento della licenza, è frutto di scelta operata dalla norma di rango primario ed attuata dalle Dogane, in virtù di un contemperamento degli interessi in gioco, nel quale assurge l’interesse pubblico al

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