TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-02-12, n. 201401703

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-02-12, n. 201401703
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201401703
Data del deposito : 12 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05052/2013 REG.RIC.

N. 01703/2014 REG.PROV.COLL.

N. 05052/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5052 del 2013, proposto dalla:
società Finleonardo s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. F M V e P C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F M V, in Roma, via Angelo Secchi n. 9;

contro

Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in perosna del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv. S P, G R e G P, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Consob, in Roma, via G.B. Martini n. 3;

nei confronti di

società Fondiaria Sai s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Franco Bonelli, Romano Rotelli e Alessandro Salustri, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo, in Roma, via Salaria n. 259;
società Reconta Ernst &
Young s.p.a., società Milano Assicurazioni s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della nota di cui al prot. n. 13034611 del 23.4.2013, ricevuta via fax in pari data, con la quale la CONSOB respingeva la richiesta di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente con istanza del 4.3.2013, frapponendo l'esistenza del segreto d'ufficio correlato all'attività di vigilanza svolta da CONSOB ed al fatto che detto segreto d'ufficio sarebbe altresì opponibile anche per i documenti richiesti ai punti a) b) e c) dell'istanza di accesso atteso che, attenendo essi ad accertamenti, contestazioni e comunicazioni emesse dall'ISVAP (ora IVASS) acquisiti da CONSOB, la acquisizione da parte della commissione si fondava sulla inapplicabilità del segreto d'ufficio tra i rapporti reciproci fra le Autorità di Vigilanza ex art. 4, comma 1 del TUF;


e per l'accesso ai seguenti atti e documenti:

- documenti già indicati e menzionati nella Delibera CONSOB n. 18430 del 12/2012:

a) verbale di accertamento ispettivo del 29/9/2011 emesso da ISVAP con protocollo n. 21.11.001260;

b) comunicazione ISVAP del 17/11/2011 prot. n. 19.11.005241;

c) atto di contestazione ISVAP del 3.4.2012 prot. n. 577/12/V101/12;

d) nota CONSOB del 20.6.2012 a Fondiaria SAI;

e) documentazione fornita da Fondiaria SAI a CONSOB da cui emergerebbe "che la prassi adottata dalla rete liquidativa in sede di inventario e l'inadeguatezza del sistema di controlli interni non hanno garantito la correttezza del processo di riserva7ione e di conseguenza la prudente valutazione degli impegni tecnici assunti, nonché la completezza, la pertinenza e l'accuratezza dei dati contabili e statistici utilizzati ai fini del calcolo della riserva stessa".

- ogni qualsiasi prospetto o documento formativo inerente la formazione del ciclo sinistri di Fondiaria SAI, anche attraverso la messa a disposizione di supporti informatici;


e per l'accertamento

del diritto della Finleonardo s.p.a. a prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta come sopra specificata nonché per la condanna dell'ente resistente alla sua ostensione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Consob e della società Fondiaria Sai s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 il cons. M C Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente premette in punto di fatto che:

- la Fondiaria SAI, con l’assemblea straordinaria del 26 gennaio 2011, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, mediante l'emissione di nuove azioni, il capitale sociale della società fino ad un massimo di Euro 460.000.000,00;

- il Consiglio di Amministrazione, con deliberazioni del 14 maggio e del 22 giugno 2011, ha deciso, in esecuzione della delega conferitagli, di aumentare il capitale sociale di Fondiaria Sai nella misura stabilita dalla predetta assemblea;

- è stato, quindi, predisposto il prospetto informativo in forza del quale l'aumento di capitale avrebbe dovuto essere offerto in opzione al mercato e la sua pubblicazione è stata autorizzata dall'ISVAP, ora IVASS;
il detto prospetto, costituito dal documento di registrazione, dalla nota informativa e da una breve nota di sintesi, è stato successivamente depositato in Consob il 24 giugno 2011;

- la società ricorrente - letto il prospetto informativo e verificata, anche sulla base di una lettura dei bilanci depositati dalla Fondiaria Sai spa per gli anni 2003 e successivi, l'insussistenza di particolari rischi e atteso che nulla era stato rilevato nel prospetto circa il rischio di una possibile revisione a breve delle riserve tecniche sinistri, del valore degli immobili e del valore delle società partecipate - ha sottoscritto, in data 29/30 giugno 2011, per il tramite della Banca LEONARDO s.p.a., parte dell'aumento di capitale deliberato in data 14/22 giugno 2011, acquisendo 1.500.000 nuove azioni della Fondiaria SAI e versando per esse euro 2.250.000,00 nonché euro 1.256.452,00 per l'acquisto dei relativi diritti di opzione per un investimento complessivo pari ad euro 3.506.452,00;

- Fondiaria SAI, tuttavia, ha pubblicato in data 10 novembre 2011 - a quattro mesi appena dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale del mese di giugno - un resoconto intermedio al 30 settembre 2011, che, in contrasto con le dichiarazioni rese al mercato attraverso la pubblicazione del citato prospetto informativo, ha rappresentato perdite aziendali per 178,6 milioni di euro;

- la stessa società, quindi, ha affermato, in data 12 dicembre 2011, per il tramite del suo direttore generale, che, in aggiunta al dato già di per sé negativo delle perdite rilevate al 30 settembre 2011, si sarebbe reso necessario a breve valutare ogni opzione possibile, " compreso l'aumento di capitale ", per far fronte alla " ... necessità di procedere a un'ulteriore rivalutazione del carico dei sinistri danni a riserva la cui puntuale definizione sarà quantificabile solo alla fine dell'esercizio, ad esito dei processi di revisione in corso ";

- successivamente, in data 23 dicembre 2011, la stessa ha comunicato al mercato, per il tramite del suo Amministratore Delegato, non solo che a breve si sarebbe reso necessario un nuovo aumento di capitale, ma anche che detto aumento avrebbe dovuto essere non inferiore a 750 milioni di curo, stante la necessità di rafforzare le riserve tecniche del ramo sinistri RC auto per almeno 660 milioni di euro;

- l'Assemblea dei soci ha deliberato, in data 19 marzo 2012, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, un nuovo aumento di capitale sociale di € 1.100.000.000,00, di cui 800 milioni di euro circa per integrare le riserve tecniche sinistri della società;

- la ricorrente ha chiesto chiarimenti in ordine alle perdite rilevate durante l'assemblea del 19 marzo 2012;

- la Fondiaria SAI si è limitata ad affermare che il rafforzamento delle riserve tecniche era divenuto necessario a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione, che avrebbe imposto a tutte le compagnie di assicurazioni dì applicare su tutto il territorio nazionale le tabelle sinistri per il risarcimento del danno del Tribunale di Milano e, quindi, di adeguare a queste nuove tabelle le riserve tecniche fino a quel momento calcolate sulla base di tabelle diverse;

- la modalità con cui si dava seguito alla delibera di aumento di capitale del 19 marzo 2012 ha ingenerato un meccanismo per cui, anche sottoscrivendo il nuovo aumento di capitale, la quota versata per la sottoscrizione del primo aumento di capitale del mese di giugno 2011 sarebbe andata perduta;

- in riscontro alle richieste di chiarimenti dei soci di Fondiaria SAI, tra cui Finleonardo, ha fatto seguito, in data 16 marzo 2012, una relazione del Collegio Sindacale nella quale l'organo di controllo, in risposta alla denuncia ex art. 2408 c.c. presentata dal socio Fondo Amber Global Opportunities Master Funds Ltd in data 17 ottobre 2011, pubblicata sul sito internet della società, ha evidenziato una serie di irregolarità nella gestione della società e nella redazione dei dati dei bilanci sulla base dei quali era stato redatto il prospetto informativo da cui era iniziata l'operazione di aumento di capitali;

- la ricorrente, quale socio di Fondiaria SAI, ha chiesto al Collegio Sindacale di voler fornire i chiarimenti già richiesti al Consiglio di Amministrazione nel corso dell'Assemblea del 19 marzo, senza alcun esito;

- la società ricorrente, quindi, in data 22 maggio 2012, ha denunciato al Collegio Sindacale di Fondiaria SAI, ai sensi dell'art. 2408 c.c., l'omessa informazione circa gli effettivi elementi di rischio sottostanti l'aumento di capitale deliberato in data 14 maggio e 22 giugno 2011;

- in riscontro è pervenuta, in data 25 giugno 2012, una breve relazione del Collegio Sindacale, che ha dato conto di come la Fondiaria SAI fosse stata costretta più volte in passato ad intervenire sui criteri di determinazione delle riserve;

- la ricorrente, nel mese di luglio del 2012 ,ha venduto gran parte delle azioni e dei diritti derivanti dall'aumento di capitale sociale ricavandone €.151.483,61 (che costituiva una somma irrisoria rispetto a quanto, invece, versato per l'acquisto totale delle azioni pari ad a erica 3.500.000,00 euro), pur rimanendo socio della Fondiaria SAI;

- la ricorrente, in data 10 agosto 2012, ha sollecitato al Collegio Sindacale una risposta a tutti i quesiti formulati;

- il Collegio Sindacale ha risposto con la relazione del 26 ottobre 2012, evidenziando che nessuno dei documenti informativi potesse considerarsi correttamente rappresentativo della situazione patrimoniale della società alla data di tale aumento;

- dai fatti descritti si è originato un procedimento ispettivo condotto dall'ISVAP (ora IVASS), conclusosi con rilievi sul metodo di calcolo e quantificazione delle riserve tecniche di Fondiaria SAI e un’ispezione da parte della Consob;

- con la deliberazione n. 18430 del 12/2012 la CONSOB ha concluso i propri rilievi affermando che " dall'esame della documentazione fornita dalla Società Consob, emerge che la prassi adottata dalla rete liquidativa in sede di inventario e l'inadeguatezza del sistema dei controlli interni non hanno garantito la correttezza del processi di riservazione e di conseguenza la prudente valutazione degli impegni tecnici assunti, nonché la completezza, la pertinenza e l'accuratezzadei dati contabili e statistici utilizzati ai fini del calcolo della riserva stessa ...." e, all’esito di tali rilievi, è stata irrogata alla Fondiaria SAI la sanzione corrispondente alle irregolarità riscontrate consistente nella pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare la corretta informazione al mercato;

- la società ricorrente ha, quindi, presentato due autonome istanze di accesso ed, in particolare:

a) la istanza del 30.1.2013 rivolta ad IVASS cui veniva opposto il diniego di accesso dell'8.2.2013 prot. n. 19-13¬000603, avverso cui è stato presentato il ricorso pendente dinanzi alla sezione II ter rg. n.. 2742/2013;

b) la istanza del 4.3.2013 presentata alla Consob, cui è stato opposto il diniego di accesso di cui alla nota prot. n. 13034611 del 23.4.2013, impugnata con il ricorso in trattazione;

- la ricorrente - che ha posto a fondamento della richiesta la necessità di tutelare i propri diritti in giudizio

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