TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-11-08, n. 201003373
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N. 03373/2010 REG.SEN.
N. 00546/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 546 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G L, rappresentato e difeso dagli avv. A R, G R, con domicilio eletto presso G R Avv. in Ancona, corso Garibaldi, 136;
contro
Comune di San Benedetto del Tronto, rappresentato e difeso dall'avv. M D C, con domicilio eletto presso Andrea Principi Avv. in Ancona, via Menicucci, 1;
Dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di San Benedetto del Tronto;
nei confronti di
Ditta Edilizia Angelini S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. B G, G G, con domicilio eletto presso Domenico D'Alessio Avv. in Ancona, via Giannelli, 36;V A;
per
a. l’annullamento:
- della nota 31.5.2006 n. 29181, adottato a seguito di diffida, con cui il Comune confermava la precedente nota 27.4.2006 n. 22958 (erroneamente indicata con il nr. di protocollo 22953);
- della nota 27.4.2006 n. 22958 che riscontrava negativamente la diffida/denuncia 2.1.2006 prot. 188 e la precedente diffida/denuncia 21.9.2005 prot. 49821, inoltrate dal ricorrente per sollecitare l'adozione di provvedimenti in autotutela, sul prospettato rilievo che i titoli edilizi riguardanti l'edificio in oggetto fossero in contrasto con la disciplina edilizia ed urbanistica comunale.
b. l'accertamento
- dell'illegittima inerzia del Comune sulle DIA e del conseguente obbligo di emettere i provvedimenti sanzionatori e di rimozione dell'attività illegale;
c. l'annullamento
- del silenzio formato sulla diffida notificata in data 2.5.2006 per le medesime finalità;
e per il consequenziale risarcimento del danno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Benedetto del Tronto e di Ditta Edilizia Angelini S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2010 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L'odierna controversia riguarda l'edificio condominiale di civile abitazione ubicato in via Conquiste n. 15. Detto immobile veniva realizzato, attraverso demolizione e ricostruzione del precedente edificio, in forza di una prima Denuncia di Inizio Attività depositata in data 4.2.2003. Seguivano un’istanza di condono parziale presentata in data 10.12.2004 (per aumento di cubatura sulla copertura e per avvenuta realizzazione di cornicioni a protezione dei balconi del secondo e del terzo piano), il permesso di costruire n. 108/2005 (relativo ad un garage) e la DIA in variante depositata in data 7.1.2005.
Il ricorrente propone un articolato ricorso introduttivo del giudizio, contraddistinto da pluralità di domande così formulate:
a. per l’annullamento:
- della nota 31.5.2006 n. 29181, adottato a seguito di diffida, con cui il Comune confermava la precedente nota 27.4.2006 n. 22958 (erroneamente indicata con il nr. di protocollo 22953);
- della nota 27.4.2006 n. 22958 che riscontrava negativamente la diffida/denuncia 2.1.2006 prot. 188 e la precedente diffida/denuncia 21.9.2005 prot. 49821, inoltrate dal ricorrente per sollecitare l'adozione di provvedimenti in autotutela, sul prospettato rilievo che i titoli edilizi riguardanti l'edificio in oggetto fossero in contrasto con la disciplina edilizia ed urbanistica comunale.
b. per l'accertamento
- dell'illegittima inerzia del Comune sulle DIA e del conseguente obbligo di emettere i provvedimenti sanzionatori e di rimozione dell'attività illegale;
c. per l'annullamento
- del silenzio formato sulla diffida notificata in data 2.5.2006 per le medesime finalità.
Il ricorrente avanza, inoltre, istanza per il risarcimento dei danni conseguenti all’intervenuta costruzione dell'immobile.
Il ricorso è affidato a 5 distinti motivi con i quali, nella sostanza, viene denunciata l’illegittima inerzia del Comune nell'attivare i propri poteri repressivi, a fronte di pretesi molteplici profili di contrasto dell'intervento con la normativa edilizia e urbanistica (il ricorrente denuncia, in particolare, la pretesa intervenuta demolizione e ricostruzione dell'edificio senza rispettare la sagoma e la volumetria precedenti, la realizzazione di nuovi balconi sulla parete nord e l'omesso rispetto delle distanze da osservarsi in caso di nuova costruzione).
Con successivo ricorso per motivi aggiunti viene impugnata la nota 19.1.2010 n. 2981 con la quale, in riscontro alla denuncia/diffida del 16.11.2009 prot. 61228, il Comune riteneva ascrivibili nel concetto di manutenzione ordinaria i lavori di sostituzione, con pannelli trasparenti, dei pannelli opachi delle paretine all'ultimo piano dell'edificio.
Al riguardo viene dedotta illegittimità derivata dai precedenti i motivi di ricorso trattandosi di intervento su opere edilizie pretesemente illegittime.
Si è costituito in giudizio il Comune di San Benedetto del Tronto. L'Amministrazione comunale eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso perché le note impugnate altro non sono che provvedimenti confermativi delle DIA ormai inoppugnabili. Nel merito contesta le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
Si è altresì costituita la controinteressata Edilizia Angelini Srl. La stessa eccepisce l'inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di cumulo di domande soggette a riti diversi, nonché per contraddittorietà e indeterminatezza dell'azione giudiziaria intrapresa dal ricorrente. Eccepisce, inoltre, l'inammissibilità del ricorso poiché rivolto contro atti non aventi natura procedimentale che si limitano a descrivere la cronologia dei fatti e degli atti che hanno caratterizzato la vicenda in esame. Nel merito contesta le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
Nel corso della discussione orale, svoltasi all'udienza del 20.10.2010, il Collegio, in applicazione dell'art. 73 comma 3 del D.Lgs. n. 104/2010, ha ritenuto opportuno evidenziare al ricorrente la possibile tardività del ricorso nella parte in cui si contesta la conformità delle DIA 2003 e 2005, e relative opere, con la strumentazione urbanistica ed edilizia (avvertimento messo a verbale). Il difensore del ricorrente ha ritenuto opportuno limitarsi ad una replica orale trascritta poi a verbale dal Segretario di udienza.
All’udienza del 20.10.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO