TAR Brescia, sez. I, sentenza 2018-09-19, n. 201800860

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2018-09-19, n. 201800860
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201800860
Data del deposito : 19 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/09/2018

N. 00860/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00626/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 626 del 2018, proposto da P D, in proprio e quale candidato Sindaco per la Lista n. 2 “Progetto civico”, rappresentato e difeso dall’avv. M B, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC indicato nell’atto introduttivo e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultima, in Brescia, alla via Malta n. 7/C

contro

il Comune di Castel Goffredo, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio

nei confronti

P A, proclamato Sindaco del Comune di Castel Goffredo a seguito delle elezioni svoltesi il 10 giugno 2018 e capolista della Lista n. 1 “Centrodestra castellano”, rappresentato e difeso dall'avv. D B, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC indicato nell’atto introduttivo e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Brescia, alla via Diaz n. 13/c
NONCHÉ DI
- Merlo Giulia e Negrisolo Valeria, rappresentate e difese dall’avv. Raffaella Bordogna, con domicilio digitale come da PEC di cui all’atto di costituzione in giudizio;

- Scutteri Enzo, M Paola, U Nazzareno, Rodella Tiziana, Ogliosi Luigi, Bensi Alberto, R Lorenzo, D’ambrosio Adriano, Famà Vincenzina, non costituiti in giudizio

per l'annullamento

- delle operazioni elettorali svoltesi in Castel Goffredo per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in data 10 giugno 2018;

- dell’atto di proclamazione – contenuto nel verbale delle operazioni compiute dall’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del Comune di Castel Goffredo (Modello n. 306-AR) dell’11 giugno 2018 – del sig. P A a Sindaco di Castel Goffredo;

- del verbale dell’11 giugno 2018 dell’Adunanza dei Presidenti di sezione, nella parte in cui assegnano 1868 voti al candidato P e 1866 voti al candidato P, odierno ricorrente;

- dei verbali di scrutinio delle sezioni nn. 2, 3, 4, 5, 8 nelle parti evidenziate in narrativa;

- del prospetto dei quozienti;

- e di tutti gli atti presupposti, tra i quali tutti gli atti endoprocedimentali, conseguenti o comunque allo stesso connessi, anche se non noti al ricorrente,

E PER LA CORREZIONE

del risultato delle elezioni per il Sindaco e il Consiglio Comunale di Castel Goffredo, così come emergente dal verbale dell’Adunanza dei Presidenti di sezione del medesimo comune dell’11 giugno 2018

E, IN VIA PRINCIPALE, PER LA PROCLAMAZIONE

del sig. P D a Sindaco del Comune di Castel Goffredo, con conseguente ricalcolo dei seggi assegnati alla lista a lui collegata ex art. 71, comma 8 T.U.E.L.

OVVERO, IN VIA SUBORDINATA

per la declaratoria della necessità di un secondo turno di ballottaggio ai sensi dell’art. 71, comma 6 T.U.E.L. e il conseguente ordine di effettuare tali operazioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle predette parti controinteressate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2018 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il 10 giugno 2018, in occasione della tornata elettorale amministrativa, si sono svolte le elezioni per la nomina del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Castel Goffredo (MN).

In tale occasione, si sono presentate tre liste a supporto di altrettanti candidati Sindaco.

Sulla scheda elettorale, esse si presentavano nel seguente ordine:

- Lista n. 1 “Centrodestra castellano” avente come candidato Sindaco A P;

- Lista n. 2 “Progetto civico” a sostegno della candidatura di D P;

- Lista n. 3 “Rinascita castellana”, collegata al candidato R L.

In base ai voti ritenuti validi, l’Adunanza dei Presidenti di seggio ha dato atto che la Lista 1 del candidato P aveva riportato 1868 voti, contro i 1866 voti del P e i 1296 voti del Lamagni.

I) Il sig. P D, con ricorso principale, deduce le seguenti censure:

1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 71, comma 5 T.U.E.L. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 64 e 69 D.P.R. 570/1960. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di motivazione e contraddittorietà (Sezione 2)

Nel verbale delle operazioni elettorali della Sezione n. 2 si legge che cinque schede sono state dichiarate nulle poiché “presentanti scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile , che l’elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto (n. 1, p. 34 del Modello n. 225-AR)”.

Come risulta dalla dichiarazione del rappresentante di lista sig. Basta Davide, una scheda (dove era stato inequivocabilmente segnato il contrassegno del candidato P) è stata annullata poiché, nello spazio dedicato all’espressione della preferenza, è stata apposta una scritta illeggibile, interpretate come una firma scritta con alfabeto straniero, allorché apparirebbe come una preferenza mal scritta.

Se, per giurisprudenza consolidata, la nullità della scheda per apposizione di un segno grafico idoneo in maniera inoppugnabile ad appalesare l’identità del votante è da considerarsi eccezione rispetto al più generale principio di conservazione della volontà dell’elettore”, in quanto la norma di cui all’articolo 64 del T.U. 570/1960 (nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento) è norma di stretta interpretazione, nel caso di specie la volontà dell’elettore rispetto alla scelta della lista – e dunque del candidato Sindaco – sarebbe stata chiaramente espressa in favore della Lista 2.

Né nel verbale travasi alcuna motivazione circa l’individuabilità della apposta espressione grafica quale inoppugnabile segno di riconoscimento dell’elettore (mentre, secondo la tesi di parte, sarebbe dato dedurre la volontà dell’elettore di esprimere una preferenza, resa non leggibile da una difficoltà di scrittura di questi e/o dalla sua poca dimestichezza con lo scritto).

In ogni caso, l’elettore avrebbe dato una chiara indicazione della sua volontà di esprimere un voto a favore del candidato S P, pur avendo espresso una preferenza non valida: e, stante la preminenza che la figura sindacale assume nella forma di governo comunale e nel sistema elettorale ad essa riferito, deve tanto più ritenersi valida l’espressione del voto a favore del candidato.

Conseguentemente, il risultato del candidato P, alla luce di questo motivo di ricorso, dovrebbe essere rettificato con l’aggiunta di un voto.

2) Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 69 D.P.R. 570/1960 (Sezione 2)

Nella stessa Sezione n. 2 sono state considerate valide e quindi utilmente computate nel risultato elettorale della lista n. 1 del P almeno tre schede, tutte riportanti la frase “A P Sindaco”.

La ripetizione di questo “errore” in un certo numero di schede induce parte ricorrente a ritenere che esso possa integrare un segno identificativo di un gruppo di elettori che abbia inteso “contarsi” nelle urne, scegliendo una modalità suscettibile, a fronte del principio di conservazione del voto, di scongiurare un annullamento di massa.

Sottolinea al riguardo il ricorrente che la scritta è completamente identica, allorché si sarebbero potute ragionevolmente ipotizzare almeno due varianti del tipo “A P” o “P Sindaco”.

Né vi sarebbe alcuna ragione, per la quale l’elettore riscriva il nome del candidato Sindaco che, appunto, campeggia sulla scheda elettorale, salvo quella di verificare quanti soggetti si sono “attenuti” a degli orientamenti concertati preventivamente, dunque con il precipuo scopo che il loro voto venga riconosciuto nello scrutinio.

Anche nel seggio 4 tre schede riportanti la scritta “P Sindaco” nello spazio delle preferenze sono state ritenute valide.

Per queste ragioni, chiede parte ricorrente, tramite annullamento del verbale della Sezione 2 in parte qua e in combinazione fra il presente motivo e quello precedente, la convalida di un voto a favore di D P (dunque 258 in luogo di 257) e l’annullamento dei tre (o più) voti assegnati al P (235 in luogo di 238).

3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 71, comma 5 T.U.E.L. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 69 D.P.R. 570/1960. Eccesso di poter per illogicità, violazione di circolari, disparità di trattamento (Sezione 3)

Nel sezione n. 3 il verbale riporta l’annullamento di 7 schede “perché la volontà dell’elettore si è manifestata in modo non univoco”.

Nel caso della lista n. 2, una scheda elettorale è stata annullata perché conteneva due croci (una sopra il contrassegno della lista, l’altra sul nome del candidato) ed erano espresse preferenze per un’altra lista (la lista n. 3, preferenze ai candidati P ed A), come dichiarato dal rappresentante di lista presente in loco sig. M F.

La decisione dell’ufficio elettorale della Sezione va annullata perché, diversamente da quanto deciso, la volontà dell’elettore è chiarissima, nel senso dell’attribuzione del voto al candidato Sindaco D P.

Il voto sarebbe, quindi, chiaramente valido a favore del candidato Sindaco in base a quanto riportato anche nelle Istruzioni generali per le elezioni amministrative – Edizione 2018 del Ministero dell’Interno.

Ne deriva, secondo quanto dalla parte ricorrente sostenuto, l’annullamento del verbale laddove assegna alla lista n. 2 “Progetto civico” 214 voti invece di 215, con riveniente assegnazione alla lista n. 2 di un ulteriore voto in più.

4) Violazione dell’art. 71 T.U.E.L. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 69 D.P.R. 570/1960. Eccesso di potere per violazione di circolari (Sezione 4)

Dalla dichiarazione del rappresentante di lista, sig. G G, emerge che la Sezione n. 4 ha attribuito una voto valido alla lista n. 1 del P, benché sulla scheda l’elettore avesse tracciato tre croci, una per ogni contrassegno delle tre liste concorrenti, esprimendo poi due preferenze al lato del contrassegno della lista 1 (a favore di U e M).

Nessuna croce aggiuntiva era stata tracciata sulla dicitura “P A candidato alla carica di Sindaco”.

La volontà dell’elettore rispetto alla scelta del candidato Sindaco non sarebbe affatto univoca e l’indicazione di preferenze accanto ad un contrassegno non comporta che l’elettore abbia inteso votare per il candidato Sindaco collegato.

Il totale dei voti della Lista n. 1 dovrebbe, conseguentemente, essere rettificato (153 al posto di 154).

5) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 48 Cost. (principio dell’uguaglianza del voto in senso attivo). Violazione dell’art. 51 Cost. (principio di uguaglianza nell’accesso alle cariche elettive). Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 69 D.P.R. 570/1960. (Sezione 4)

La lista del P si è vista assegnare un voto, pur avendo l’elettore apposto una scritta incomprensibile nello spazio riservato alle preferenze.

In questo caso il voto non è stato annullato in quanto “inoppugnabilmente riconoscibile”, ma addirittura si è compiuto uno sforzo esegetico che ha condotto la Sezione ad individuare nella grafia illeggibile la preferenza al candidato M, senza però assegnare la preferenza.

Denuncia parte ricorrente la disparità di trattamento rispetto a quanto avvenuto nella Sezione 2, e dedotto con il primo motivo di ricorso.

Conseguentemente:

- o questa scheda è nulla, come è stato ritenuto con la scheda “presuntamente segnata con un alfabeto straniero” in favore di D P

- oppure, se ne è accettata la validità, deve essere ritenuta valida anche quella appena menzionata ed illegittimamente annullata.

6) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 69 D.P.R. 570/1960 (Sezione 4)

Anche in questo seggio sono apparse tre schede che riportavano nello spazio dedicato alle preferenze la scritta “P Sindaco”.

Questa situazione è la stessa denunciata nel motivo sub 2), alle cui argomentazioni parte ricorrente rinvia: assumendo che un gruppo di elettori abbia inteso contarsi nelle urne tramite l’apposizione di una scritta (si ribadisce: che avrebbe potuto subire varianti, ma nello stesso seggio si è compiuto casualmente lo stesso “errore”) che non venisse dichiarata nulla (almeno in prima battuta).

Chiede quindi il sig. P che vengano annullate ulteriori tre schede conteggiate a favore di P: il totale dei voti riportati dalla lista n. 1 nella sezione 4 dovendo essere ulteriormente ridimensionato a 150.

7) Violazione dell’art. 71 T.U.E.L. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 69 D.P.R. 570/1960 (Sezione 5)

Nel seggio 5, come da verbale, sono state dichiarate nulle 12 schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto.

Fra esse, rientra una scheda nella quale l’elettore ha barrato il nome del candidato P, scrivendo nello spazio destinato alle preferenze una scritta che si apriva con una “P” maiuscola e si concludeva con una “e”, che secondo gli scrutatori equivaleva ad una scritta idonea a rendere riconoscibile il voto, come riportato nella dichiarazione del rappresentante di lista sig. M F.

A giudizio dell’ufficio elettorale di sezione, tale scritta integrerebbe un inoppugnabile segno della volontà dell’elettore di farsi riconoscere.

La volontà dell’elettore sarebbe stata, secondo quanto dal ricorrente sostenuto, inequivocabilmente espressa a favore del candidato P: e la scritta, per come apposta, dimostrerebbe l’erroneo ricordo di un cognome, piuttosto che il segno di una volontà di identificazione.

Il montante dei voti ottenuti dalla lista n. 2 nella Sez. 5 sarebbe, per l’effetto, da rettificarsi in 263.

8) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 48 Cost. (principio dell’uguaglianza del voto in senso attivo). Violazione dell’art. 51 Cost. (principio di uguaglianza nell’accesso alle cariche elettive). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 71 T.U.E.L. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 69 D.P.R. 570/1960. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta (Sezione 8)

Nel seggio 8 il verbale riporta n. 2 schede annullate perché gli autori del voto sarebbero stati riconoscibili e altre schede annullate perché non manifestanti in modo univoco la volontà degli elettori.

Fra le prime due vi rientra una scheda – come emerge dalla dichiarazione della rappresentante di lista, sig.ra Rodella Franca – in cui era stato inequivocabilmente segnato il nome del candidato P;
e, nel riquadro delle preferenze, era stata apposta un scritta – in stampato, con tratto grafico estremamente incerto – le cui due lettere iniziali sarebbero Ma o Mo, la lettera finale una i e il tutto sarebbe collegato da un segno ripetuto due volte.

Secondo la sezione questa scritta sarebbe un inoppugnabile segno di riconoscimento.

Secondo parte ricorrente, è ben più plausibile pare che l’elettore – impedito o poco avvezzo alla scrittura – abbia voluto esprimere una preferenza nei confronti del candidato consigliere Maggi Marco.

Viene, in ogni caso, censurata la scelta di annullare il voto anche per il candidato Sindaco, posto che la volontà dell’elettore è stata univocamente espressa.

L’errore di scrittura andrebbe ricondotto nelle fattispecie di scarsa scolarizzazione o di una difficoltà grafica a causa dell’età o di impedimenti fisici, piuttosto che nell’ipotesi di un segno volontario di riconoscimento del voto.

Andrebbe, quindi, rettificato in parte qua il verbale della Sezione 8, che nella sua versione corretta dovrebbe recare 174 voti alla Lista n. 2.

A seguito di ciò la lista n. 1 si troverebbe a contare 1861 voti contro i 1870 della lista n. 2, rispetto a quanto accertato nel verbale dell’Adunanza (1868 per P versus 1866 per P).

Evidenzia conclusivamente il ricorrente che, per effetto dell’accoglimento delle censure come sopra articolate, il risultato elettorale dovrebbe essere modificato come segue:

a) dal motivo 1 deriva un +1 a favore della Lista P (1867)

b) dal motivo 2 deriva un -3 per la lista P (1865)

c) dal motivo 3 consegue un + 1 alla Lista P (1868)

d) dal motivo 4 deriva un decremento (-1) per il P (1864)

e) il motivo 6 determina l’annullamento di ulteriori 3 schede per il P (-3: 1861)

f) l’accoglimento del motivo 7 comporta un +1 per il P (1869)

g) il motivo 9 comporta un ulteriore +1 per il P (1870)

con riveniente totale dei voti per la lista n. 1 pari a 1861 voti contro i 1870 voti della lista n. 2, rispetto a quanto accertato nel verbale dell’Adunanza (1868 per P versus 1866 per P).

Qualora si adotti invece la tesi più restrittiva della nullità del voto a candidato Sindaco accompagnato da preferenza illeggibile (motivo 5) non opererebbero le addizioni sub a) e g), ma al contempo resterebbe annullata un’ulteriore scheda al P (una nel seggio 3, oggetto del motivo 5), sicché si arriverebbe a 1868 per P e 1860 per P.

A ciò dovrebbe far seguito la proclamazione del candidato D P alla carica di Sindaco del comune di Castel Goffredo.

Un accoglimento parziale delle censure che vedesse un aumento della cifra elettorale della lista 2, autonomo o in combinazione con un’eventuale diminuzione dei voti assegnati alla lista 1, condurrebbe ad una situazione di pareggio (1867 o 1868 voti per entrambi).

In tale ultima fattispecie, chiede parte ricorrente che il Tribunale adìto ordini lo svolgimento del secondo turno di ballottaggio entro due settimane dall’emissione della decisione, ai sensi dell’art. 71, comma 6 del Testo Unico sugli Enti Locali.

Conclude parte ricorrente chiedendo:

- l’annullamento, in parte qua, degli atti impugnati ed in particolare la proclamazione del candidato P A a Sindaco del comune di Castel Goffredo, il verbale dell’Adunanza dei Presidenti di sezione, i verbali delle singole sezioni richiamate nei motivi di ricorso, il prospetto dei quozienti;

- la correzione, ai sensi dell’art.84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, così come modificato dall’art.4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, del risultato delle elezioni comunali per l’elezione del Sindaco e Consiglio comunale del Castel Goffredo, svoltesi il 10 giugno 2018;

e, in via subordinata,

la declaratoria di parità delle cifre elettorali dei candidati Sindaco P e P, con conseguente svolgimento del secondo turno di ballottaggio, ai sensi dell’art. 71, comma 6 T.U.E.L.

II) Si è costituito in giudizio il controinteressato sig. P A, contestando la fondatezza delle censure esposte in ricorso e sollecitando, per l’effetto, la reiezione del proposto mezzo di tutela.

Lo stesso sig. P ha dispiegato ricorso incidentale.

Con tale mezzo di tutela – preliminarmente eccepita l’inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto fondato su dichiarazioni certificative rese da rappresentanti di lista che hanno assistito allo spoglio dei voti e non hanno ritenuto di far verbalizzare alcuna obiezione (mentre la forza fidefacente del verbale di sezione, in quanto atto pubblico, non può essere validamente contrastata se non mediante l'esperimento della querela di falso) – si deduce, con riferimento ai profili di seguito indicati, quanto segue :

- sezione n. 1: tra i 7 voti annullati perché la volontà dell’elettore si sarebbe manifestata in modo non univoco, ve ne è uno che, invece, non avrebbe dovuto essere annullato in quanto riportante tre nominativi accanto alla lista del P, ossia il P stesso, tal R (candidato consigliere nella lista del P) ed altro nome. La scheda risulterebbe annullata perché riportante tre preferenze;
sennonché il P e, quindi, il relativo nome non esprimeva alcuna preferenza, fermo restando che il P era il candidato Sindaco. L’annullamento avrebbe dovuto riguardare le preferenze, ma non certo il voto di lista, che avrebbe dovuto essere confermato valido, per l’effetto risultando illegittimamente annullato un voto a favore del P (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 71, comma 5, del TUEL, nonché dell’art. 69 del D.P.R. 570 del 1960, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti);

- sezione n. 6: in questa sezione, come nelle altre (salvo la sez. 8 di cui infra ) non sono state sollevate contestazioni di sorta. Sottolinea tuttavia il ricorrente incidentale che il rappresentante di lista presso la sezione ha dichiarato che molte schede scrutinate nella sezione 6 contenevano la scritta P Sindaco o P Sindaco oppure Lamagni Sindaco, per uniformità di giudizio ritenuto un rafforzativo delle intenzioni dell’elettore e quindi considerate tutte valide per i rispettivi candidati sindaci.

Un’eventuale verifica di quanto scrutinato dovrà valutare la conferma di un comune e legittimo favor voti , fermo restando quanto dedotto in replica al motivo n. 2 di parte ricorrente;

- sezione n. 7: tra i 2 voti annullati per la presenza di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, ve ne sarebbe una in cui l’elettore, dopo avere apposto una croce pulita e chiara sopra il simbolo del P, anneriva la lista seguente sulla scheda, accompagnandola con un inequivoco NO (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 71, comma 5, del TUEL, nonché degli artt. 64 e 69 del D.P.R. 570 del 1960, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti);

- sezione n. 8: risulta annullato un voto a favore del P per una presunta presenza di un segno di riconoscibilità su una scheda che, invece, indicava, nel riquadro delle preferenze, oltre che il nominativo del P … (preferenza) Lorenzo R, intendendo la specificazione del voto al R con il parentetico preferenza un segno di riconoscimento. Tale annullamento è stato contestato dal Rappresentante di lista del P, quindi, risultando assolto, in ogni caso ed in evidente differenza rispetto a quanto inevaso da controparte, l’onere probatorio che deve accompagnare l’esposizione dei motivi di diritto.

La scheda di cui sopra non dimostra alcun segno di inoppugnabile riconoscibilità del voto, dato che il vocabolo preferenza vicino al nominativo dell’indicato consigliere comunale Lorenzo R è strettamente connesso e spiegabile con le modalità di esercizio del diritto di voto (oltre che rafforzativo della volontà di voto del suddetto candidato-consigliere): di talché al P (al quale risulta sottratto un voto), in accoglimento del presente motivo, dovrà essere assegnato un voto (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 71, comma 5, del TUEL, nonché degli artt. 64 e 69 del D.P.R. 570 del 1960, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti).

In secondo luogo, il rappresentante di lista del P dichiara di ricordare che almeno 5 schede con segno sulla lista della ricorrente sono state ritenute valide, nonostante nello spazio destinato alla preferenza fosse stato scritto P Sindaco e/o D P Sindaco e/o D P Sindaco.

Tale circostanza, che richiama la prassi interpretativa assunta dai presidenti di tutte le sezioni ha l’immediato effetto, in quella sorta di prova di resistenza allestita da controparte e basata su prove precostituite aventi tutte l’identica impostazione, di sottrarre al ricorrente principale almeno 5 voti.

III) Ulteriore ricorso incidentale è stato proposto da Merlo Giulia e Negrisolo Valeria, parimenti costituitesi in giudizio;
le quali:

- preliminarmente eccepita l’inammissibilità del ricorso principale (in quanto le censure da esso recate riguarderebbero il numero di schede nulle indicate nei singoli verbali, ritenute maggiori rispetto a quelle che, in realtà, sarebbero state effettivamente nulle, con conseguente contestazione della veridicità di un fatto attestato all’interno del verbale avente forza fidefacente;
e, sotto altro profilo, in ragione del mancato superamento della “prova di resistenza”)

- hanno, altresì chiesto che, ove disposta, un’eventuale verificazione venga estesa anche ai verbali delle sezioni 1 e 7 nonché alla sezione 8 in relazione ad altre e diverse schede che pur contenendo voti validi a favore del candidato Sindaco P sono invece state ritenute nulle dalle rispettive sezioni (e ciò in ragione dell’affermata violazione del D.P.R. 570/1960, violazione del D.Lgs. 267/2000, violazione delle Istruzioni del Ministro dell’Interno per le Elezioni amministrative 2018, nonché sotto i profili dell’ eccesso di potere, dell’ errata valutazione delle circostanze di fatto, della disparità di trattamento e della illogicità manifesta.

In particolare:

- la sezione n. 1, secondo quanto riportato dal sig. C C, in qualità di rappresentate di lista della lista “centro destra castellano”, ha annullato “ una scheda che riportava una croce sul simbolo “centrodestra castellano” e indicante le preferenze P (non preferenza), R ed altro nome che non ricordo, nel riquadro corretto. La stessa è stata erroneamente indicata come nulla con la motivazione “riportante n. 3 preferenze, mentre in realtà il voto di lista è valido così come pure la preferenza R (escludendo il nominativo P in quanto non indicante una preferenza ma rafforzativo della lista votata)”;

- la sezione n. 7, in base a quanto dichiarato dal rappresentante di lista della lista 1 “centrodestra castellano” avrebbe “ annullato una scheda che riportava una croce pulita sopra il simbolo della lista “centrodestra castellano e una croce cancellata, annerita e accompagnata dalla parola <no>
sopra il simbolo della lista <progetto civico>” avendo ritenuta erroneamente “che la scritta fosse un segno di riconoscibilità del voto

- le operazioni di scrutinio della sezione n. 8 presentano irregolarità che ne inficiano la legittimità per aver, in base alle dichiarazioni del rappresentante di lista, A P:

a) validato almeno 5 schede contenenti la dicitura “P Sindaco” o similari;

b) annullato una scheda “ che riportava una croce pulita chiara e decisa sul simbolo della lista “centrodestra castellano” e una scritta leggibile nel riquadro delle preferenze che riportava nel primo rigo la frase “P Sindaco” e nel secondo rigo (preferenza) “Lorenzo R ”. Secondo l’ufficio elettorale di sezione tali scritte rappresentavano un segno di riconoscimento.

Chiedono conseguentemente le suindicate ricorrenti incidentali:

- dichiararsi inammissibile il ricorso i motivi come sopra dedotti;

- in caso di accoglimento della richiesta di verificazione avanzata da controparte, disporsi la verificazione delle schede di cui ai verbali di sezione nn. 1, 7 e 8 per quanto sopra dedotto in via di ricorso incidentale con ogni conseguente provvedimento di legge al fine del ricalcolo dei voti espressi.

IV) L'Amministrazione comunale intimata non si è costituita in giudizio.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 19 settembre 2018.

DIRITTO

I. Va, preliminarmente, dichiarata l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo, sollevate dai controinteressati – ricorrenti incidentali sigg.ri P, Negrisolo e Merlo.

Soccorre, a tale fine, il contenuto della sentenza 12 marzo 2018 n. 1559, resa dalla Sezione III del Consiglio di Stato, nella quale:

- evocato “il principio di diritto enunciato nella sentenza n. 32/2014 dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, secondo il quale, nel rito elettorale, l'onere di specificità dei motivi deve essere valutato con rigore attenuato, con la conseguenza che esso si intende osservato qualora l'atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le medesime”;
con l’ulteriore precisazione che “l'onere di specificità del motivo non assorbe l'onere della prova, posto che anche una denuncia estremamente circostanziata dell'irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale, deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni del ricorrente”;

- si evidenzia che “la forza fidefacente del verbale sezionale, in quanto atto pubblico, non validamente confutabile se non mediante l'esperimento della querela di falso, viene in rilievo solo a fronte di doglianze con le quali si intenda contestare il contenuto del verbale sezionale, sostenendo che lo stesso non espone i fatti come realmente accaduti”;
laddove diverso, e meno problematico sotto il profilo dell’assolvimento dell’onere della prova, è il caso (sovrapponibile a quello proposto dall’odierna controversia) in cui, fermo quanto emerge dal verbale, il ricorrente lamenti che le determinazioni assunte dai seggi conseguano ad una errata – e, quindi, illegittima –applicazione della normativa che regola le operazioni in questione;

- con la conseguenza che, “in questa seconda ipotesi, la consistenza del contributo probatorio si attenua sino a stemperarsi in un apporto di elementi di mero rilievo indiziario”.

Alla stregua dell’orientamento in rassegna – al quale il Collegio intende prestare convinta adesione – “la particolare determinatezza e puntualità del vizio dedotto, unitamente alla particolare tipologia di attività istruttoria richiesta per poterne accertare la fondatezza, possano fare aggio su una applicazione rigorosa del principio dell’onere della prova, venendosi in tal modo a privilegiare, secondo criteri di ragionevolezza e in un’ottica di bilanciamento tra interessi componibili, la garanzia di effettività della tutela giurisdizionale sancita dagli artt. 24 e 113 Cost.”: sì da doversi ritenere “scongiurato quel rischio di azioni meramente esplorative – intese cioè alla riedizione, più o meno ampia, della procedura elettorale e alla ricerca di irregolarità ex ante solo ipotizzabili e non adeguatamente circostanziate – che, nel rito elettorale, la combinata interazione dei principi della specificità delle censure e dell’onere della prova mira, in definitiva, a contrastare”.

In buona sostanza, il contenuto fidefacente del verbale è limitato alla indicazione delle operazioni poste in essere dalla sezione;
e, conseguentemente, all’accertamento della corrispondenza di esse a quanto posto in essere in occasione dello svolgimento delle attività connesse all’espressione del voto.

Tale rilevanza – la quale può essere contrastata, in ragione della privilegiata attitudine probatoria del verbale stesso, soltanto attraverso la proposizione di querela di falso – non si estende anche all’attribuzione dei voti espressi nelle schede elettorali, ovvero all’annullamento di taluna di esse: rientrando tali operazioni nell’ambito di un’attività valutativa, interpretativa e/o di giudizio che integra il proprium dello scrutinio rimesso a ciascun seggio.

Se, conseguentemente, non opera – quanto alle operazioni da ultimo indicate – alcun privilegiato rilievo probatorio, le relative risultanze ben possono essere assoggettate a sindacato giurisdizionale fuori dalla necessaria veicolazione del giudizio di falsità.

Le eccezioni di cui sopra, pertanto, non sono suscettibili di accoglimento.

II. Quanto sopra preliminarmente posto, il contenuto delle doglianze esposte con l’atto introduttivo del presente giudizio, così come (successivamente e diversamente) articolate con i due ricorsi incidentali, dei quali si è dato contezza sub II) e sub III), per come assistito da adeguata indicazione in ordine ai voti per i quali sarebbe intervenuto, in esito alla scrutinio delle schede relativo alle elezioni del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di Castel Goffredo:

- un computo asseritamente errato degli attribuiti voti di lista e/o di preferenza

- ovvero, l’errato;
o, ancora, il mancato annullamento di talune schede

impone lo svolgimento, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., di verificazione.

L’incombente di cui sopra verrà espletato dal Magistrato relatore – che a tanto viene dal Collegio delegato – alla presenza delle parti costituite in giudizio.

Lo svolgimento delle relative operazioni, in esito alle quali verrà formato processo verbale da inserire in atti di causa, si terrà presso gli Uffici di questo Tribunale, in Brescia, alla via Carlo Zima n. 3, il giorno 2 ottobre 2018, con inizio alle ore 10.00.

La verificazione come sopra disposta concernerà:

a) le schede dichiarate nulle relativamente alla Sezione n. 1 (primo motivo del ricorso incidentale P;
primo motivo del ricorso incidentale Merlo-Negrisolo);

b) le schede dichiarate nulle, relativamente alla Sezione n. 2 (primo motivo del ricorso principale);

c) le schede dichiarate valide, relativamente alla Sezione n. 2 (secondo motivo del ricorso principale);

d) le schede dichiarate nulle, relativamente alla Sezione n. 3 (terzo motivo del ricorso principale);

e) le schede dichiarate valide, relativamente alla Sezione n. 4 (quarto, quinto e sesto motivo del ricorso principale);

f) le schede dichiarate nulle, relativamente alla Sezione n. 5 (settimo motivo del ricorso principale);

g) le schede dichiarate valide relativamente alla Sezione n. 6 (primo motivo del ricorso incidentale P);

h) le schede dichiarate nulle relative alla Sezione n. 7 (secondo motivo del ricorso incidentale P;
secondo motivo del ricorso incidentale Merlo-Negrisolo);

i) le schede dichiarate nulle, relativamente alla Sezione n. 8 (ottavo motivo del ricorso principale e terzo motivo del ricorso incidentale P;
terzo motivo del ricorso incidentale Merlo-Negrisolo);

l) le schede dichiarate valide, relativamente alla Sezione n. 8 (e terzo motivo del ricorso incidentale P;
terzo motivo del ricorso incidentale Merlo-Negrisolo).

Dispone conseguentemente il Collegio che, al fine di consentire l’espletamento dell’incombente di cui sopra, la Prefettura di Mantova depositi presso la Segreteria di questo Tribunale, entro il 30 settembre 2018:

A) le schede dichiarate nulle, relativamente alle Sezioni nn. 1, 2, 3, 5, 7 ed 8;

B) le schede dichiarate valide, relativamente alle Sezioni nn. 2, 4, 6 ed 8;

C) i verbali delle operazioni elettorali relativamente alle Sezioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8;

D) il prospetto dei quozienti;

E) il verbale delle operazioni compiute dall’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del Comune di Castel Goffredo (Modello n. 306-AR) dell’11 giugno 2018.

Manda all’Ufficio di Segreteria la custodia dell’anzidetto materiale elettorale, una volta presso di essa depositato a cura della Prefettura di Mantova, con modalità idonee a garantirne l’integrità.

L’ulteriore trattazione della controversia viene, fin da ora, differita alla pubblica udienza del 14 novembre 2018.

Rimane riservata alla definizione del giudizio ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese di lite.

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