TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-01-08, n. 202400174

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-01-08, n. 202400174
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202400174
Data del deposito : 8 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/01/2024

N. 00174/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05184/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5184 del 2020, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Violante Ruggi D'Aragona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;



per l'annullamento:

- del decreto protocollo n. 2020 Amm.Cat.6D/PS adottato dal Questore della Provincia di Napoli il 10 settembre 2020, revoca della licenza di porto fucile uso caccia;

- del decreto Area I OS.P (18304/12B16) adottato dal Prefetto della Provincia di Napoli il 10 novembre 2020, recante divieto di “detenere armi, munizioni e materiale esplodente”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Napoli e dell’U.T.G. - Prefettura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il gravame introduttivo del giudizio il ricorrente contesta la legittimità del decreto questorile meglio precisato in oggetto, con cui è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché il successivo decreto prefettizio recante il divieto di detenzione armi.

Alla base dei contestati atti vi è la ritenuta assenza dei requisiti di buona condotta e affidabilità previsti dalla legge, essendo stato il ricorrente deferito all’autorità giudiziaria per il reato di cui

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