TAR Brescia, sez. II, sentenza 2015-12-16, n. 201501729

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2015-12-16, n. 201501729
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201501729
Data del deposito : 16 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00791/2008 REG.RIC.

N. 01729/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00791/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 791 del 2008, proposto da:
Cooperativa Produttori Latte dei Colli Storici Soc.Coop.Agricola, rappresentato e difeso dall'avv. F T, con domicilio eletto presso F T in Brescia, Via Carlo Zima, 5;

contro

Regione Lombardia, rappresentato e difeso dagli avv. P D V, M E M, con domicilio eletto presso Donatella Mento in Brescia, Via Cipro, 30;

per l’annullamento, previa sospensione,

del decreto 11 agosto 2008 n°6093, notificato il 26 giugno 2008, con il quale il Direttore della Direzione generale Agricoltura della regione Lombardia ha revocato il precedente decreto 15 marzo 2004 n°4139, con il quale era stata riconosciuta alla ditta Cooperativa Produttori Latte dei Colli Storici s.c. a r.l. la qualità di primo acquirente ai sensi della l. 30 maggio 2003 n°119;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 il dott. F G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Cooperativa Produttori Latte dei Colli Storici S.c. a r.l., odierna ricorrente, era soggetto riconosciuto quale “primo acquirente”, concetto definito nei termini di cui appresso nell’ambito del regime delle c.d. “quote latte”, abolito a partire dallo scorso 1 aprile 2015 e disciplinato in sede europea da ultimo dai regolamenti CE n°1788/2003, n°1234/2007, sostitutivo del precedente, e 595/2004, nonché a livello nazionale dalle leggi attuative di detti regolamenti, nel nostro Paese dapprima dalla l. 26 novembre 1992 n°468 e poi dal d.l. 28 marzo 2003 n°49, convertito nella l. 30 maggio 2003 n°119, provvedimenti che nel loro complesso disegnavano, come è noto, un regime volto a contenere la produzione del latte bovino entro determinati limiti quantitativi. A tal fine, in sintesi estrema, a ciascuno Stato membro era assegnata a livello di Unione europea una quota complessiva di produzione, detta QGG, ovvero “quantitativo globale garantito”, ripartita a sua volta fra i produttori di quello Stato, ognuno dei quali disponeva di una quota individuale, detta QRI, ovvero “quantitativo individuale di riferimento”. L’eccedenza produttiva rispetto al QRI veniva disincentivata attraverso l’obbligo di pagare una data somma, detta “prelievo supplementare” o “superprelievo”, di importo tale da rendere antieconomica la produzione stessa. Il superprelievo dovuto era calcolato dalla p.a. sulla base dei dati di produzione comunicati periodicamente dai singoli produttori e veniva riscosso in prima battuta, appunto dai cd. primi acquirenti, ovvero dalle cooperative, come la ricorrente, le quali acquistano il latte dai produttori;
veniva poi dai primi acquirenti in questione versato alla p.a. stessa, ovvero alla Regione di riferimento.

La qualità di primo acquirente, per quanto qui rileva, si acquistava poi non in linea di fatto, ma per mezzo, ai sensi dell’art. 82 del regolamento CE n°1234/2007, riproduttivo del previgente art. 21 del regolamento 1788/2003, di un apposito riconoscimento da parte dell’amministrazione, che in Italia prendeva la forma dell’iscrizione ad un pubblico registro tenuto dalle Regioni, ovvero l’Albo regionale delle ditte acquirenti latte, a suo tempo a norma dell’art, 23 del D.P.R. 23 dicembre 1993 n°569, attuativo della l. 468/1992, ed in seguito dell’art. 4 del d.l. 49/2003 citato.

Ciò posto, la Regione stessa, allorquando ritenesse che un primo acquirente non avesse rispettato gli obblighi relativi alla sua qualifica, e in particolare non le avesse versato il corretto controvalore dei superprelievi dovuti dai produttori che ad esso facevano riferimento, ne richiedeva anzitutto il pagamento attraverso una ordinanza ingiunzione per le somme relative;
nel caso di “ripetute violazioni” poteva poi, ai sensi dell’art. 5 citato e degli artt. 5 comma 3 e 6 comma 9 del regolamento attuativo, D.M. 31 luglio 2003, revocare la qualità stessa di primo acquirente.

Nel caso di specie, la Cooperativa ricorrente impugna nella presente sede appunto il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, che le ha revocato il riconoscimento di primo acquirente (doc. 2 ricorrente, copia di esso) a motivo di asserite sue inadempienze. In particolare, nella motivazione, il provvedimento in parola si riferisce anzitutto a quattro controlli di fine periodo, relativi alle campagne di produzione 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 e 2003/2004, i quali hanno contestato alla Cooperativa, con distinti precedenti provvedimenti, per le prime tre campagne la violazione dell’obbligo di effettuare il superprelievo nei confronti di produttori che avevano superato la quota, nonché dell’obbligo alternativo di non effettuare la trattenuta richiedendo una congrua garanzia;
per l’ultima campagna citata, l’omissione descritta, nonché il mancato versamento alla Regione di superprelievi effettuati. Il provvedimento stesso si riferisce ancora ad un mancato versamento dei superprelievi trattenuti per il mese di agosto 2007 (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato).

Contro tale provvedimento, la Cooperativa ha quindi proposto ricorso, affidato a cinque censure, riconducibili ai seguenti quattro motivi:

- con il primo di essi, corrispondente alle censure prima e terza alle pp. 4 e 12 dell’atto, deduce violazione ovvero elusione di precedenti giudicati ovvero precedenti provvedimenti giurisdizionali, ed afferma che le violazioni contestatele in realtà non sussisterebbero, intanto perché i relativi provvedimenti sarebbero stati annullati dalla sentenza della Cassazione civile 26 aprile 2007 n°21487, poi perché essa stessa avrebbe omesso di trattenere i superprelievi per effetto di provvedimenti cautelari del Giudice civile, i quali le avrebbero imposto di far ciò;

- con il secondo motivo, corrispondente alla censura seconda a p. 9 dell’atto, deduce propriamente eccesso di potere per disparità di trattamento, poiché a suo dire la Regione non avrebbe invece revocato il riconoscimento come primo acquirente ad altro soggetto, certa Cooperativa Produttori Latte del Comune di Brescia (ricorso, p. 9 quarto rigo dal basso), asseritamente responsabile di identiche violazioni;

- con il terzo motivo, corrispondente alla quarta censura a p. 14 dell’atto, deduce violazione dei regolamenti CE n°3950/92, 1392/2001 e 1788/2003, nonché 595/2004, nel senso che il superprelievo non sarebbe dovuto in mancanza di una previa determinazione, che la ricorrente considera mai avvenuta, del QGG assegnato all’Italia;

- con il quarto motivo, corrispondente alla quinta censura a p. 19 dell’atto, deduce infine violazione dell’art. 94 del d. lgs. 30 dicembre 1999 n°507, meglio detto dell’art. 5 comma 3 del D.M. 31 luglio 2003, che richiama l’art. 8 bis della l. 24 novembre 1981 n°689, introdotto dal d. lgs. 507/1999 citato, nel senso che a suo dire non sussisterebbero gli estremi previsti dalla norma perché le “ripetute violazioni” siano tali da legittimare la revoca.

Ha resistito la Regione intimata, con memoria formale 21 agosto e memoria 27 agosto 2008, in cui chiede che il ricorso sia respinto, osservando come, ai sensi dell’art. 6 comma 9 del regolamento D.M. 31 luglio 2003, la sola duplice condotta di omessa trattenuta e successivo omesso versamento posta in atto nella campagna 2007/2008 legittimerebbe la revoca.

Con ordinanza 29 agosto 2008 n°642, la Sezione ha respinto la domanda cautelare.

Con memoria 30 ottobre 2015, la Regione ha insistito sulle proprie tesi, evidenziando come la Cooperativa, successivamente ai fatti di causa, abbia nuovamente ottenuto il riconoscimento della qualità di primo acquirente con decreto regionale 28 settembre 2012 n°8452, e sia incorsa in una nuova revoca a motivo di nuove inadempienze contestatele, come da decreto 12 novembre 2013 n°10304 (doc. ti Regione 4 e 5, copie provvedimenti impugnati).

Da ultimo, alla udienza pubblica del 2 dicembre 2015, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.

2. Preliminarmente, e solo per chiarezza, si ricorda che oggetto di causa è la revoca, a carico della ricorrente, della qualità di primo acquirente, definita come in premesse, per il periodo che va fino al 2008, rispetto al quale, come è logico, le vicende successive non rilevano. Pertanto, non ha giuridica attinenza con l’oggetto di causa quanto deduce la Regione, ovvero che la stessa ricorrente, per ragioni che non si conoscono, ma qui comunque non rileverebbero, abbia nel 2012 riottenuto, e nel 2013 riperso, la stessa qualifica.

3. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è infondato in fatto. Dei provvedimenti sanzionatori che il provvedimento impugnato cita come propri presupposti, uno soltanto, quello relativo all’annata 2000/2001, risulta annullato, per effetto della sentenza Cass. Civ. 12 ottobre 2007 n°21487 (doc. 9 ricorrente, copia di essa), e tale annullamento, come si vedrà trattando dei due ultimi motivi, è ininfluente sulla revoca per cui è processo. Per tutti gli altri provvedimenti presupposti, una loro autonoma sospensione, o un loro autonomo annullamento da parte di altri Giudici sono solo allegati in termini generici, e quindi non si può ritenere che essi siano divenuti in qualche modo inefficaci.

4. Il secondo motivo è a sua volta infondato. Come affermato da costante giurisprudenza, per tutte già C.d.S. sez. VI 29 marzo 1983 n°162, quando si tratta di provvedimenti sanzionatori in senso ampio, il vizio di disparità di trattamento rispetto ad altri trasgressori che si affermino non sanzionati è configurabile nel solo caso, nella specie del tutto indimostrato, di identità di situazione di fatto.

5. I due residui motivi, in quanto connessi, vanno trattati congiuntamente, e risultano a loro volta entrambi infondati. Come più volte detto, il provvedimento impugnato ha come presupposto precedenti violazioni, contestate con provvedimenti autonomi, del regime del superprelievo. E’ allora evidente che ogni questione relativa ad una sua asserita inesigibilità, per altrettanto asseriti vizi nella determinazione dei quantitativi di riferimento, andavano proposte impugnando i provvedimenti in questione, come ad esempio fu fatto impugnando quello relativo alla campagna 2000/2001 di cui si è detto. In mancanza, le questioni stesse sono precluse in questa sede, perché diversamente si riaprirebbe il termine per contestare atti ormai inoppugnabili.

6. Ciò posto, fra tali provvedimenti ci sono anche, come correttamente dedotto dalla difesa della Regione, i due relativi all’annata 2007/2008, in cui la ricorrente, fatto storico non contestato come tale, dapprima non trattenne un superprelievo, e poi omise di versarlo dopo averlo trattenuto. Ai sensi dell’art. 6 comma 9 del regolamento D.M. 31 luglio 2003, allora, “ Se un acquirente subisce la contestazione di una violazione ai sensi dell' art. 5, comma 5, della legge n. 119 del 2003, una nuova violazione sostanziale nel corso dello stesso periodo di commercializzazione costituisce ripetizione ai sensi dello stesso articolo e determina, pertanto, la revoca del riconoscimento ”.

7. In altre parole, si è in presenza di una norma speciale, caratteristica della materia in esame, che offre un suo proprio concetto di violazione ripetuta, da applicare, in virtù della sua specialità, a preferenza del criterio più generale della norma dell’art. 5 comma 3 dello stesso decreto, invocato dalla ricorrente.

8. I due provvedimenti relativi all’annata 2007/2008 sono quindi da soli sufficienti a fondare la revoca, ed è irrilevante verificare se gli altri provvedimenti di cui alla motivazione soddisfino o no i requisiti per costituire a loro volta, ai sensi dell’art. 5 comma 3, una violazione ripetuta. Vale il principio generale per cui per conservare un provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie è sufficiente che sia fondata anche una sola di esse, come ritenuto, per tutte, da C.d.S. parere su ricorso straordinario sez. I 30 novembre 2009 n°3426.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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